Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21217 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.S., rappr. e dif. dall’avv. Giuseppe Spagnuolo, elett.

dom. presso il suo studio, in Roma, via della Balduina n.66, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del cur.fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione della ordinanza Trib. L’Aquila 20.12.2011, n.

69/2011 nel proc. R.G. 36/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 4 luglio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. – S.S. impugna il decreto Trib. L’Aquila 20.12.2011, n. 69/2011 nel proc. R.G. 36/2012, che le ha “rigettato” il reclamo interposto avverso il provvedimento assunto dal giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in punto di liquidazione – negata – dei suoi compensi maturati quale legale officiato della difesa della curatela in sede di costituzione in un giudizio di opposizione allo stato passivo;

2. il tribunale ha negato l’applicabilità dell’art. 26 l.f., sul presupposto della sua sopraggiunta incostituzionalità;

3. – lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Salvato, del seguente tenore:

“osserva: preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato due principi in tema di accertamento dei debiti “di massà, che costituiscono ormai ius receptum.

Il primo è che tale debito (qual è quello in esame) deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dagli artt. 93 e segg. e 101 legge fall., con conseguente nullità del procedimento camerale endofallimentare eventualmente attivato, rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione (Cass. n. 9623 del 2010; n. 17839 del 2005; n. 8111 del 200; n. 12670 del 1999).

Il secondo è che una differente conclusione si impone con riguardo alla liquidazione del compenso al professionista legale incaricato da parte degli organi della procedura fallimentare. In relazione a tale ipotesi sussiste infatti la competenza esclusiva del giudice delegato, tenuto ai sensi dell’art. 25, n. 7, legge fall. a provvedere sull’istanza ed a questa fattispecie non si applica il procedimento degli artt. 93 ss. l.fall. Il provvedimento del g.d. è, quindi, impugnabile con il rimedio endofallimentare del reclamo al tribunale ed il provvedimento di quest’ultimo, a sua volta, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. (Cass. n. 15671 del 2007; Cass. n. 13492 del 2002). Tale secondo principio è stato disatteso dal decreto impugnato, con conseguente accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo.

Per questi motivi chiede che la Corte accolga il primo motivo, assorbito il secondo”.

3. – ritenuto che le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono sono interamente condivise dal Collegio, poggiando esse su indirizzo già assunto da Cass. 13173/2016 (per il quale “la liquidazione degli importi spettanti ai detti incaricati avvenga “con il procedimento di cui all’art. 26″, cioè tramite reclamo al collegio, cui ancora oggi sono legittimati, oltre naturalmente al curatore e al professionista cui si riferisce la liquidazione, il fallito e qualunque altro interessato”), ne consegue che il ricorso va accolto, quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione e rinvio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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