Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21217 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 09/08/2019), n.21217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7253/2017 proposto da:

M.L., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Antonella Piletta, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Gianna Manferto, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2055/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2019 da Giuseppe De Marzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, De

Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Antonella Piletta per la ricorrente, che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato Barbara Rauccio, con delega per il controricorrente,

che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 6 dicembre 2016 la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto di G.G., ha revocato l’assegno divorzile riconosciuto in favore di M.L. dalla decisione di primo grado.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione tutte le circostanze del caso, limitandosi a rilevare che, per effetto della revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, la M. avrebbe dovuto sostenere spese aggiuntive in vista dell’acquisto o della locazione di altro immobile; b) che, alla luce di tali argomentazioni, l’assegno aveva perduto la propria natura assistenziale; c) che dalle dichiarazioni dei redditi non emergeva una notevole differenza reddituale tra i coniugi, i quali, entrambi medici, percepivano redditi simili; d) che non potevano essere valutati i proventi ritratti dal G. a seguito delle vendite di beni a lui pervenuti per effetto di successione ereditaria.

3. Avverso tale sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il G.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 rilevando: a) che il presupposto per l’attribuzione dell’assegno va identificato nella inadeguatezza del mezzi del richiedente, rispetto alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o che poteva ragionevolmente realizzarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto; b) che la Corte d’appello aveva trascurato elementi documentali e prove testimoniali che dimostravano come i coniugi conducessero una vita agiata nel corso del rapporto e come il G. percepisse 1.000,00 Euro mensili in più rispetto alla M..

2. Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sottolineando: a) che la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevanti le richieste di prestito che la M. assumeva di avere assunto a causa degli inadempimenti del marito; b) che dalle dichiarazioni dei redditi emergeva che il divario tra i redditi delle parti era consistente; c) che la ricorrente, peraltro non medico, ma funzionario amministrativo, era stata di recente destinataria di provvedimenti di declassamento, a seguito di una riorganizzazione aziendale con contrazione delle entrate; d) che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevanti i proventi derivanti dalla vendita dei beni pervenuti al G. a seguito di successione.

3. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono, nel loro complesso infondati.

Occorre, in particolare, considerare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 hanno superato un quasi trentennale orientamento, alla stregua del quale l’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha la funzione di consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita del quale godeva nel corso del matrimonio.

Le Sezioni Unite, abbandonando gli automatismi legati al mero riscontro della disparità di condizione delle parti e la concezione bifasica, che distingueva, all’interno del menzionato art. 5, criteri attributivi e criteri determinativi, hanno chiarito: a) che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 Cost., e che il diritto del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur); b) che il giudice, pertanto, deve procedere, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) che il giudice, qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 5, comma 6 cit., e, in particolare, deve verificare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio; c) che, infine, il giudice deve quantificare l’assegno senza rapportarlo nè al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

In tale cornice di riferimento, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha escluso l’esistenza di un sostanziale divario nelle condizioni delle due parti, ossia non ha ravvisato alcuna esigenza assistenziale lato sensu intesa, non presta il fianco ad alcuna critica collocabile nell’alveo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,

Tale rilievo vale anche con riguardo al profilo degli acquisti successori, giacchè la ricorrente neppure indugia a chiarire se essi siano antecedenti o successivi alla cessazione del rapporto, con la conseguenza che essi non assumono significato nè nella prospettiva assistenziale nè in quella perequativa.

4. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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