Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21217 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10344-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Gracchi 139,

presso lo studio dell’avvocato Mario Franchi, rappresentato e difeso

dall’avvocato Piero Colleluori;

– ricorrente –

contro

MGR 90 SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/2019 della Corte d’appello de L’Aquila,

depositata il 14/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/03/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società M.G.R. 90 s.r.l. per il pagamento del corrispettivo della fornitura e posa di n. 5 portoni nel capannone della ditta individuale “Sala Taglio Brumar di M.A.” (d’ora in poi solo M.);

– la M. aveva opposto il decreto ingiuntivo eccependo l’inidoneità dei portoni e l’esistenza di vizi, che l’istruttoria in prime cure aveva riscontrato solo in parte, con accoglimento parziale dell’opposizione al decreto ingiuntivo;

– proposto gravame da parte della M., la Corte d’appello di L’Aquila l’aveva rigettato, in ciò confermando la pronuncia di prime cure con specifico riguardo, per quanto qui ancora rilevante, alla domanda di risarcimento dei danni per la distruzione di stoffe presenti all’interno del capannone della M., conseguita ad un allagamento dello stesso capannone per penetrazione di acqua meteoriche dall’esterno;

– la corte territoriale aveva in proposito respinto la domanda argomentando l’inesistenza del nesso di causalità fra la mancata sigillatura dei montanti laterali dei portoni n. 1 e n. 2 e la distruzione della merce; in particolare, ha osservato come, a seguito di sopralluogo era stata accertata la mancanza di pompe di accumulo, drenaggio e smaltimento dell’acqua con la conseguenza di dover ritenere che la distruzione della stoffa era imputabile a ragioni estranee ai difetti di costruzione e montaggio degli infissi;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla M. con ricorso affidato a due motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata società M.G.R. 90 s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, con cui si denuncia, in relazione all’omesso esame di fatto controverso e decisivo, che la corte territoriale abbia erroneamente ravvisato nel temporale del 16/10/2006 un caso fortuito per escludere il nesso di causalità con i danni richiesti, è inammissibile;

– (a ricorrente non indica, infatti, un fatto asseritamente decisivo ed oggetto di discussione, ma non esaminato dalla corte territoriale, lamentando, piuttosto, la non adeguata valorizzazione dei vizi relativi alla fase di costruzione e montaggio degli infissi che a suo avviso sarebbe causa efficiente del danno lamentato;

– quanto al richiamo svolto nella memoria del ricorrente ai principi giurisprudenziali elaborati per definire i presupposti – a dire del ricorrente non ravvisabili nella specie – perchè un evento meteorico possa considerarsi eccezionale, il medesimo non risulta pertinente;

– i suddetti principi riguardano infatti le caratteriste che un evento meteorico deve presentare per potersi qualificare come fortuito idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., mentre la domanda risarcitoria spiegata dall’odierna ricorrente nei confronti della M.G.R. 90 s.r.l. si basa sull’inesatto adempimento contrattuale alla stessa addebitato, non su una – mai dedotta – qualità di custode da questa rivestita; ed è stato chiarito da questa Corte (cfr. Cass. 21140/07) che, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l’art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, infatti, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l’esistenza del danno.

– il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione per avere la sentenza fatto riferimento alla mancanza di idonee strutture di drenaggio dell’acqua piovana tra i possibili motivi causa dell’allagamento, è infondato, integrando la questione relativa all’assenza di pompe di accumulo, drenaggio e smaltimento delle acque, accertata dal ctu, l’oggetto di una mera difesa e non di una eccezione in senso stretto, attesa la sua funzione di contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del proprio diritto (Cass. 23796/2018; id. 14515/2019);

– per l’esito sfavorevole di entrambi i motivi il ricorso si rigetta;

– nulla va disposto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata M.G.R. 90 s.r.l.;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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