Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21216 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 09/08/2019), n.21216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17145/2015 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste, n.

16, presso lo studio dell’avvocato Guido Chiodetti, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Martin Mairhofer,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello

Prestinari, n. 13, presso lo studio dell’avvocato Paola Ramadori,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Christine Mayr,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste, n.

16, presso lo studio dell’avvocato Guido Chiodetti, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Martin Mairhofer,

giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

Procuratore Generale Corte d’Appello Trento, Sezione Distaccata

Bolzano;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2015 della CORTE D’APPELLO SEZIONE

DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 09/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2019 da Giuseppe De Marzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento primo motivo ricorso incidentale, assorbito

secondo motivo del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Guido Chiodetti per il ricorrente, che si riporta

agli atti;

udito l’avvocato Christine Mayr per la ricorrente incidentale, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto recante la data dell’undici maggio 2015, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano: a) a modifica del punto 6 del decreto del Tribunale di Bolzano, ha ridotto l’importo posto a carico di T.M., a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori; b) ha rideterminato la disciplina relativa alle spese per corsi extra-scolastici delle stesse; c) ha rigettato la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale in favore di R.A., madre convivente con le figlie; d) ha compensato tra le parti le spese del procedimento.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la famiglia aveva abitato incontestabilmente, almeno sino a dicembre 2013, in un appartamento del quale il T. era proprietario, costituente parte di una casa bifamiliare, nell’altra metà della quale abitavano i genitori della R., con i quali il rapporto del primo non era buono; b) che la decisione del Tribunale era condivisibile non solo perchè l’abitazione costituiva il centro della vita delle figlie minorenni, ma anche perchè i litigi tra il T. e la famiglia R. a lungo termine non erano sostenibili dalle figlie; c) che le spese necessarie al T. per cercare altro appartamento dovevano essere detratte dalle sue risorse, con la conseguenza che doveva essere rimodulato il contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie.

3. Avverso tale decreto il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la R. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. Il T. ha depositato controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria difensiva da parte della R.. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 131 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 135 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di indicare nel decreto la presenza del Procuratore generale e le sue conclusioni di accoglimento del reclamo del T..

La doglianza è infondata, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’escludere che l’omessa indicazione delle parti (Cass. 25 settembre 2017, n. 22275) o delle loro conclusioni (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2237) costituisca causa di nullità del provvedimento giurisdizionale.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale: a) omesso di provvedere sulla preliminare richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto di primo grado e b) modificato il punto 6 del provvedimento impugnato, in assenza di domanda del ricorrente.

Le due censure non sono sorrette da alcun interesse giuridicamente apprezzabile: la prima perchè il decreto di primo grado è ormai sostituito da quello della Corte territoriale; la seconda perchè la decisione è favorevole al ricorrente.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 337 sexies c.c., rilevando che il provvedimento di assegnazione della casa non corrispondeva all’interesse delle minori, le quali avevano lasciato la precedente dimora già un anno prima della decisione giudiziale, con la conseguenza che l’immobile de quo non era qualificabile come casa familiare.

Si aggiunge: a) che la R. era andata a vivere dai genitori, con le due figlie, da ormai due anni; b) che del tutto irrilevanti era i dissapori tra il T. e i genitori della R..

La censura è, nel suo complesso, infondata, in quanto muove da un presupposto fattuale, l’abbandono della casa da parte dei minori, che non trova riscontro nel provvedimento impugnato, nel quale si legge che “la famiglia abitava incontestabilmente, almeno fino a dicembre 2013” nell’appartamento e che siffatta abitazione “costituisce il centro della vita delle figlie minorenni”.

Il ricorrente, peraltro, non indica quale sarebbe la base obiettiva di tale deduzione e aggiunge, assertivamente, che la circostanza non sarebbe stata contestata.

Tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. 9 agosto 2016, n. 16655).

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello modificato l’entità del contributo posto a carico del padre, in assenza di una sua domanda di riforma della decisione.

La critica è fondata.

La decisione della Corte d’appello – peraltro censurata sul punto anche dal ricorrente principale, sia pure in assenza, come detto, di interesse – non trova riscontro nell’impugnazione del soccombente.

L’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori può essere oggetto di intervento officioso solo a favore di questi ultimi e non quando si traduca, come nel caso di specie, nella riduzione dell’importo previsto dal giudice di primo grado, all’esclusivo fine – dichiaratamente perseguito dalla Corte d’appello – di riequilibrare la situazione economica dei genitori, quale derivante dal provvedimento di assegnazione della casa assunto dal Tribunale e confermato dalla stessa Corte distrettuale.

La relativa statuizione va quindi cassata senza rinvio, in quanto la pronuncia viziata da extrapetizione, stante la natura devolutiva del giudizio di appello, si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale (v., ad es., Cass. 23 ottobre 2014, n. 22558).

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato le spese, nonostante che il T. fosse stato soccombente sulla richiesta di modifica della decisione in tema di assegnazione della casa coniugale e la modifica della disciplina in tema di corsi extrascolastici non avesse alterato sostanzialmente la regolamentazione dettata dal Tribunale.

La doglianza è infondata, in quanto la compensazione delle spese trova razionale fondamento nell’accoglimento della richiesta di modifica delle spese per corsi extra-scolastici.

6. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, unitamente al secondo motivo del ricorso incidentale. All’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale segue la cassazione senza rinvio del decreto impugnato nella parte in cui ha modificato il punto 6 del provvedimento del Tribunale.

In relazione all’esito del procedimento, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e, in relazione al disposto accoglimento, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui ha modificato il punto 6 del decreto del Tribunale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delo stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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