Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21216 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10046-2019 proposto da:

3N IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Muzio Clementi 9, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe

Raguso, nonchè rappresentato e difeso dall’avvocato Donato

Carlucci;

– ricorrente –

contro

COMIT SRL, LUCANIA RESINE SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1714/2018 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 08/10/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/06/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da 3N Impianti s.r.l. nei confronti di Comit s.r.l. e di Lucania Resine s.p.a., rispettivamente venditrice e produttrice di tubi, risultati difettosi, utilizzati dalla società attrice per la costruzione di un impianto idrico e antincendio alla stessa appaltato dalla committente Contempo s.r.l.;

– all’esito del giudizio il Tribunale di Bari – sezione distaccata di Altamura accoglieva parzialmente la domanda attorea nei confronti della sola convenuta Comit;

– avverso l’ordinanza ex art. 184 quater c.p.c.- che aveva acquisito efficacia di sentenza impugnabile ai sensi del comma 4 di detto articolo – l’attrice proponeva gravame;

– la corte territoriale accoglieva l’appello limitatamente alla doglianza concernente la mancata condanna della produttrice Lucania Resine s.p.a., ravvisando nell’istruttoria (svolta a mezzo di testi e di ctu) la prova dei fatti costitutivi della responsabilità di quest’ultima, per essere stato accertato l’originario difetto delle tubature posate dall’appaltatrice 3N;

– la corte però respingeva il gravame della 3N Impianti in ordine al quantum del risarcimento, per essere l’impianto di proprietà di un altro soggetto, la società committente Contempo s.r.l., che non risultava avere chiesto alla 3N Impianti l’integrale rifacimento dell’impianto, così da giustificare il risarcimento nei termini da quest’ultima richiesti;

– la corte barese confermava quindi la correttezza della pronuncia di prime cure in ordine al quantum, limitato cioè al risarcimento alle spese sostenute per la ricerca delle perdite e per gli interventi di riparazione effettuati;

– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta da 3N Impianti sulla base di un unico motivo;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati Comit s.r.l. e Lucania Resine s.p.a, oggi Lucania Resine s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo, con cui si contesta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1494 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame delle risultanze testimoniali, così come delle denunce dei vizi, cui era seguito il riconoscimento degli stessi e l’impegno alla sostituzione da parte di entrambe le società convenute da 3 N Impianti, è infondato;

– assume parte ricorrente che la corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere sufficiente, ai fini del riconoscimento del suo diritto al risarcimento dei danni connessi alla necessità di rifacimento dell’impianto, la denuncia dei vizi riscontrati sulla merce fatta dalla committente Contempo s.r.l.;

– la censura, che nella sostanza attiene non alla ripartizione dell’onere probatorio ma alla valutazione delle prove dei fatti costitutivi del dedotto credito risarcitorio, è infondata perchè la corte barese, dopo aver correttamente ritenuto che la prova del danno richiesto avrebbe dovuto essere fornita dall’attrice, ha espresso il giudizio di fatto – non censurabile in cassazione se non con il mezzo, e nei limiti, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – che tale prova non era stata fornita;

– la corte ha infatti escluso che il diritto della 3 N Impianti alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari all’intero costo di ripristino dell’impianto potesse discendere unicamente dalla sua qualità di appaltatrice dalla denuncia di vizi del committente;

– nè appare pertinente il richiamo della ricorrente alle sentenze di questa Corte n. 23903/2009 e n. 2068/1963 non essendo qui in questione il collegamento negoziale fra il contratto di appalto di 3N Impianti con Contempo e quello di 3N Impianti con il venditore Comit, nè la responsabilità extracontrattuale del produttore dei tubi venduti;

– la corte barese ha a questo proposito argomentato che il danno domandato da 3N Impianti non si presenta nemmeno come futuro, visto che non risulta nemmeno ipotizzata una domanda di risarcimento dal terzo committente e tale giudizio di fatto non è stato idoneamente censurato nel mezzo in esame;

– atteso l’esito sfavorevole dell’unica censura, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;

– -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA