Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21215 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. III, 23/07/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 23/07/2021), n.21215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10106-2019 R.G. proposto da:

COMUNE DI CAPRI LEONE, in persona del Sindaco p.t. B.F.,

rappresentato e difeso dall’AVV. CALOGERO CICERO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RODI’ MILICI, in persona del Sindaco p.t. A.E.,

rappresentato e difeso dall’AVV. GIOVANNI CELI, con domicilio eletto

in Roma presso lo Studio dell’AVV. OLGA GERACI, Piazzale Clodio, n.

13;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 705/2005 del Tribunale di Barcellona P.G.,

depositata il 3 maggio 2018, e l’ordinanza della Corte d’Appello di

Messina n. 64/2019, depositata il 17 gennaio 2019;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Dott. Nardecchia Giovanni Battista, ai sensi e

con le modalità previste dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma

8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha

chiesto il rigetto del ricorso;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 24 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Capri Leone, con atto del 9 giugno 2005, notificato in pari data, impugnava il ricorso per decreto ingiuntivo del 21 marzo 2005 ed il decreto del Tribunale di Barcellona P.G. n. 59/2005, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, a favore del Comune di Rodì Milici, di Euro 124.415,72, relativi al servizio di conferimento rifiuti solidi urbani nella contrada (OMISSIS).

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 453/2018, rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava il Comune opponente al pagamento delle spese di lite.

Il Comune di Capri Leone, con atto di citazione del 2 luglio 2018, impugnava, dinanzi alla Corte d’Appello di Messina, la suddetta sentenza.

Con ordinanza n. 64/2019, depositata il 17 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Messina dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c. e poneva le spese di lite a carico dell’appellante.

Il Comune di Capri Leone propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’Appello ed avverso la sentenza di primo grado, formulando tre motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso, corredato di memoria, il Comune di Rodì Milici.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 15 del 2003, art. 1 ter convertito con modificazione nella L. n. 62 del 2003; dell’art. 7 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999; dell’ordinanza n. 2382 del 30 dicembre 2003 del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque”.

Oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale di Barcellona P.G. aveva ritenuto corretta la liquidazione delle somme dovute al Comune di Rodì Milici, facendo riferimento, da un lato, al peso dei rifiuti conferiti riportato nei formulari di identificazione rifiuto, dall’altro – quanto alla tariffa applicabile – alla nota della prefettura di Messina del 3 settembre 2004, con cui era stata ritenuta non perentoria l’applicazione della tariffa inferiore determinata dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti con l’ordinanza n. 2983/1999.

Secondo la tesi del ricorrente, il Comune di Rodì Milici non aveva alcun potere di determinare la tariffa, stante che l’ordinanza n. 2983/1999, che aveva nominato il Presidente della Regione Sicilia a Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque pubbliche, aveva attribuito esclusivamente a quest’ultimo il potere di determinare la tariffa e l’ultima sua ordinanza l’aveva fissata in Euro 65,27.

3. Con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

La tesi sostenuta è che il Comune di Rodì Milici non abbia assolto l’onere della prova del quantum debeatur, non essendo a tal fine idonee le copie degli atti di parte versate in atti.

Anche la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto non perentoria l’applicazione della tariffa di importo inferiore determinata dal Commissario per i rifiuti sarebbe, secondo il ricorrente, erronea, perché assunta in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., non avendo tenuto conto che la nota della prefettura di Messina del 3 settembre 2004 aveva sì affermato la non perentorietà della tariffa indicata nell’ordinanza commissariale, ma aveva chiarito che per applicare una tariffa superiore avrebbero dovuto adottarsi atti e provvedimenti da sottoporre a valutazione ed approvazione della Struttura Commissariale.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della L. 288 del 2012, art. 1 per avere posto le spese le spese di lite a suo carico, ritenendolo parte soccombente.

5. A p. 2 del ricorso il Comune ricorrente chiede di cassare la sentenza di primo grado e l’ordinanza della Corte d’Appello e lo conferma a p. 29; il ricorso non distingue i motivi di censura rivolti alla sentenza da quelli rivolti all’ordinanza; l’illustrazione dei motivi si riferisce indistintamente e congiuntamente ad entrambi i provvedimenti. Il che è rilevante perché l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., secondo le Sezioni Unite di questa Corte, è impugnabile, per vizi propri consistenti in una violazione della normativa processuale (cfr. Cass., Sez. un., 02/02/2016, n. 1914) e ove sia resa al di fuori della condizione sostanziale prevista dall’art. 348-bis c.p.c., ossia che l’impugnazione non abbia una “ragionevole probabilità di essere accolta”, condizione ipotizzabile soltanto quando “il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d’appello nell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.” si sostanzi “nella conferma di una sentenza ritenuta “giusta” per essere l’appello “prima facie” destituito di fondamento” (così, in motivazione, Cass. 23/06/2017, n. 15644).

Nel caso di specie, si rileva che l’adozione dell’ordinanza prima di procedere alla trattazione della causa risulta conforme alla prescrizione contenuta nell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, che la stessa è stata emessa sentite le parti e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni dell’art. 348 bis c.p.c. e che il suo contenuto si concretizza nella conferma della decisione di prime cure; lo scrutinio di legittimità deve, pertanto, circoscriversi alle censure che riguardano la sentenza del Tribunale, essendo esse distinguibili da quelle rivolte alla ordinanza della Corte d’Appello (cfr. Cass. 17/05/2017, n. 12440).

6. Il primo motivo è inammissibile, perché il Comune ricorrente non ha investito di censura la statuizione con cui il Tribunale aveva ammesso, da parte del Comune convenuto, la modificabilità della tariffa, in ragione della nota della Prefettura di Messina del 3 settembre 2004, la quale aveva ritenuto non perentoria l’applicazione della tariffa, determinata, con l’ordinanza n. 2382/2013, dal Commissario.

Il Comune ricorrente, in maniera meramente assertiva, ha lamentato che il giudice di primo grado avesse violato e falsamente applicato la legge – cioè le norme epigrafate nel motivo di impugnazione – senza confrontarsi con la motivazione della sentenza assoggettata a gravame, limitandosi a riportarla nel ricorso, oltre che senza argomentare in che modo, nel caso di specie, la sentenza sarebbe incorsa nell’error in iudicando attribuitole.

7. Quanto al secondo motivo, in primo luogo, mette conto rilevare che esso fa riferimento a due note della Prefettura ed all’ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, ma senza soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

La rilevanza delle note prefettizie e dell’ordinanza e l’indispensabilità di mettere al corrente questa Corte del loro esatto contenuto, oltre che dalla illustrazione del motivo di ricorso, emergono chiaramente anche dalla lettura del controricorso, ove alle medesime note ed all’ordinanza viene attribuito se non un contenuto, almeno un rilievo, diverso rispetto a quello su cui si basano le censure del ricorrente.

Essendo il contenuto dei suddetti documenti dirimente ai fini della decisione della controversia – giacché su di essi si era basata la sentenza soggetta ad impugnazione – il ricorrente era da considerarsi particolarmente avvertito dell’indispensabilità di mettere questa Corte regolatrice nella condizione di conoscere esattamente il contenuto di detti atti, derivandone altrimenti la conseguenza che le censure articolate non sarebbero risultate chiare ed intellegibili, in base alla lettura del ricorso.

Costituisce consolidato orientamento di legittimità – cfr. Cass., Sez. Un., 02/12/2008, n. 28547; Cass., Sez. Un., 29/04/2009, n. 9941; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469 – che, quando l’illustrazione di un motivo di ricorso si fonda su documenti e/o atti processuali, è necessario, per soddisfare i contenuti prescrittivi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che: a) ne venga trascritto direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, o, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo si riproduca indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) venga indicata la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) venga indicata la sede in cui nel giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, se esaminabile in copia, se trattasi di documento della controparte; d) venga specificamente indicata la sua presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette Cass., Sez. Un., 03/11/2011, n. 22716).

Ebbene, parte ricorrente, nell’indicare la collocazione dei documenti a supporto di quanto dedotto, non ha rispettato i suddetti principi: ha riprodotto solo parzialmente il contenuto di detti atti e senza neppure dimostrare che fossero applicabili al caso di specie – non è chiaro se la discarica del Comune di Rodì Milici fosse stata finanziata dal commissario delegato e quindi se ad essa fossero applicabili le tariffe disposte dal commissario delegato, ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza n. 2983/1999 -; non ha provveduto ad allegarli al ricorso; non ha predisposto neppure un elenco numerato di quanto contenuto nel fascicolo di ufficio, sì da consentire a questa Corte di rinvenire agevolmente i documenti rilevanti ai fini della decisione, limitandosi a rinviare, quanto alla nota n. 1568 del 3 settembre 2004, all’art. 11 del fascicolo monitorio, e quanto alla nota del 18 maggio 2014, all’art. 10 del fascicolo monitorio; è omesso ogni riferimento alla ordinanza n. 2983/1999.

Del tutto destituita di fondamento si rivela anche la censura relativa alla determinazione dei rifiuti conferiti nella discarica, ai fini della determinazione del quantum debeatur.

La misurazione dei quantitativi di rifiuto conferiti è avvenuta attraverso l’utilizzo dei “formulari di identificazione rifiuto” che, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituiscono i documenti di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, contenenti tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario, e che, per legge, sono sottoposti ad un particolare regime che ne prescrive la preventiva vidimazione, specifiche modalità di compilazione e di conservazione.

Che si tratti di documenti di provenienza unilaterale, perché la sentenza li ha ritenuti sottoscritti dalla persona che agiva per il Comune di Rodì Milici – sempre che non si tratti, come sostenuto dal Comune controricorrente, di una svista del giudice – non è stato in alcun modo dimostrato e trova comunque smentita dal fatto che, in osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, quei formulari dovessero essere sottoscritti anche dal detentore dei rifiuti, il quale, ai sensi dell’art. 183 del c.d. Decreto Ronchi, è il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene, tenuto, ex art. 188, a consegnarli ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento. Detta circostanza non è mai stata contestata dal Comune ricorrente, il quale indirizza le proprie censure sulla circostanza che i formulari recassero anche il timbro e la sottoscrizione della persona che agiva per il Comune di Rodì Milici (la quale “avrebbe dovuto determinare l’esatto ammontare dei rifiuti al netto della tara e porre in essere le operazioni previste dalla normativa per la esatta determinazione di quanto conferito in discarica. Cosa che, per tabulas, risulta non essere stata fatta e per la quale è stata anche proposta puntuale contestazione sul punto”), lamentando che il Tribunale avesse rigettato le sue puntuali e precise contestazioni senza motivazione.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, risulta che il Tribunale ha respinto le censure con una motivazione idonea a rendere intellegibile il percorso valutativo che la sorregge: per ogni giorno nel periodo compreso tra il 24 marzo 2004 e il 31 dicembre 2004 era stato compilato un formulario di identificazione e di pesatura del rifiuto, firmato anche dal detentore dei rifiuti, di cui era stato regolarmente informato il Comune di Capri Leone. Il Comune creditore aveva, dunque, soddisfatto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato sia la ricorrenza del rapporto – non contestato dal Comune debitore, tanto da ammettere di avere versato al Comune di Rodì Milici la somma di Euro 15.000,00 per poter continuare a conferire rifiuti nella sua discarica – sia il quantum debeatur. Spettava – afferma il Tribunale – al debitore dimostrare la non correttezza dei conteggi, ad esempio mediante la produzione di una consulenza tecnica di parte in materia contabile dalla quale risultasse un importo diverso.

Di qui l’infondatezza complessiva del motivo.

7. Il terzo motivo risulta di difficile comprensione, stante che il Comune di Capri Leone lamenta, assertivamente e, soprattutto, contro ogni evidenza, di essere stato erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite, mettendo in dubbio di essere stato soccombente: il Tribunale aveva, infatti, rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo.

8. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

 

 

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