Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21215 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 19/10/2016), n.21215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12044-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

-ricorrente –

contro

C.T.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 13/38/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 03/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.T., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata nell’anno (OMISSIS), la C.T.R. del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. (che proponeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso) e della fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione, le censure sollevate con i mezzi di ricorso, afferenti a violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1979, art. 2, art. 2082 c.c.) ed al vizio di contraddittoria motivazione, sono infondate.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla rei controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

In ordine poi alla cd. “medicina di gruppo” (del quale il contribuente farebbe parte come risultante dallo stesso ricorso) sempre le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute con recente sentenza (n.7291/2016) hanno affermato il seguente principio: in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40 non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa dei personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.

Alla luce dei superiori principi, la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto irrilevante, ai fini impositivi, la presenza di personale dipendente irrilevanti ai fini impositivi è immune da censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso e, attesa la novità della soluzione giurisprudenziale, la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra 1e parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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