Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21215 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 09/08/2019), n.21215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24843/2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto, 44,

presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Miuccio, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa

Costanza, 35, presso lo studio dell’avvocato Domenico Vittucci,

rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Clementina Luccone,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1941/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2019 dal Cons. Giuseppe De Marzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Giuseppe Miuccio per il ricorrente, che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato Maria Clementina Luccone per la controricorrente,

che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 25 marzo 2015 la Corte d’appello di Roma ha rigettato sia l’appello principale proposto da L.M., sia quello incidentale proposto da P.A., nei confronti della decisione di primo grado che, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a carico del primo l’obbligo di corrispondere alla seconda un assegno divorzile dell’importo mensile di 400,00 Euro, annualmente rivalutabili.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che i coniugi avevano contratto matrimonio il 16 settembre 1995 e avevano convissuto effettivamente sino all’estate del 2001; b) che la sentenza di separazione era stata pronunciata nel 2007; c) che, nel corso del loro rapporto, il L. aveva svolto la sua attività come avvocato e la P. aveva lavorato come farmacista, entrambi convivendo in una villa di proprietà della madre e della zia materna del L., concessa in uso alla coppia, che si era avvalsa della collaborazione di personale domestico e addetto alla manutenzione del giardino circostante l’abitazione; d) che l’esame della documentazione fiscale e bancaria acquisita consentiva di ritenere che, conformemente a quanto dedotto dal L., la coppia avesse mantenuto, in costanza di matrimonio, un tenore di vita più elevato di quanto sarebbe stato possibile, in base alle risorse proprie delle quali i coniugi disponevano, solo grazie alla liquidità e alla disponibilità dell’abitazione e di altre utilità indirette, garantite dai familiari del primo; e) che siffatti benefici non avevano rappresentato una situazione eccezionale, ma una condizione di disponibilità consentita al L., a prescindere dall’esistenza di un nucleo familiare, tanto da persistere successivamente alla separazione sino all’attualità, così da assumere un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo, da determinare precise scelte del medesimo L. in merito all’impegno nella propria attività lavorativa e da potere, in definitiva, essere computata quale risorsa dell’appellante principale; f) che, in definitiva, la P. non era in grado, con le risorse derivate dalla sua attività lavorativa, di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante la convivenza coniugale; g) che, peraltro, la durata del matrimonio, temperata dalla considerazione della effettiva durata della convivenza coniugale, giustificava l’ammontare dell’assegno concretamente riconosciuto.

3. Avverso tale sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la P. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per un verso, criticando la ricostruzione quantitativa dei movimenti bancari dimostrativi delle elargizioni in favore del L. e, per altro verso, censurando la contraddittorietà della decisione che aveva valorizzato siffatte liberalità, in contrasto con la premessa secondo la quale avrebbero dovuto assumere rilievo solo i redditi propri delle parti.

Si aggiunge: a) che le due parti avevano percepito redditi sostanzialmente equivalenti durane la convivenza e sperequati, in danno del L., in epoca successiva; b) che, dopo la separazione, la P., che prima lavorava part – time, aveva iniziato a lavorare a tempo pieno e aveva acquistato un immobile proprio; c) che il L. solo dal 2013 aveva iniziato a ricevere rimesse pecuniarie cospicue sul suo conto corrente; d) che del tutto insignificante era il profitto dichiarato a fini fiscali per la ridottissima quota di una proprietà comune; e) che, infine, nessun apporto la ricorrente aveva dato durante la convivenza coniugale alla costituzione di un patrimonio del nucleo familiare, in quanto non svolgeva alcun lavoro domestico e quello professionale era solo part – time.

2. Con il secondo motivo, si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, insistendo sulla irrilevanza delle elargizioni liberali dei parenti e aggiungendo, rispetto alle circostanze già sviluppate nel primo motivo, che la P. non avrebbe potuto da sola corrispondere l’anticipo per l’acquisto di un’abitazione a (OMISSIS), se non avesse ricevuto l’apporto finanziario integrativo della madre, da presumersi continuativo nel tempo.

3. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati.

Occorre, in particolare, considerare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 hanno superato un quasi trentennale orientamento, alla stregua del quale l’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha la funzione di consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita del quale godeva nel corso del matrimonio.

Le Sezioni Unite, abbandonando gli automatismi legati al mero riscontro della disparità di condizione delle parti e la concezione bifasica, che distingueva, all’interno del menzionato art. 5, criteri attributivi e criteri determinativi, hanno chiarito: a) che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura perequativa e compensativa, continuando ad operare i princip? di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 Cost., e che il diritto del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur); b) che il giudice, pertanto, deve procedere, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) che il giudice, qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 5, comma 6 cit., e, in particolare, deve verificare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio; c) che, infine, il giudice deve quantificare l’assegno senza rapportarlo nè al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

Siffatto orientamento, destinato a trovare applicazione ai rapporti non esauriti, ha delle evidenti ricadute processuali, in quanto l’applicazione di una determinata disciplina rappresenta il criterio di selezione della rilevanza dei fatti e delle prove.

Sotto il primo profilo, va, infatti, ribadito che l’interpretazione delle norme giuridiche da parte del Corte di cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva, trattandosi di attività consustanziale all’esercizio stesso della funzione giurisdizionale, sicchè un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo ius superveniens ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135).

Sotto il secondo, deve osservarsi che, a fronte di un quadro esegetico stabile, le parti orientano le loro deduzioni e le loro richieste in relazione ai fatti rilevanti rispetto a tale contesto. Mutata la cornice di riferimento, gli epiloghi decisori del processo pendente dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere individuati o nella decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, o nella cassazione della sentenza con rinvio. Il giudice del rinvio, dal canto suo, sarà vincolato all’applicazione della nuova regola e le parti potranno essere rimesse in termini, al fine di allegare fatti divenuti rilevanti e dedurre le prove pertinenti.

Questa Corte ha, infatti, ritenuto che la riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5137), anche con riguardo all’ipotesi che la sentenza sia cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perchè ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27823).

Ciò posto, si osserva che la sentenza impugnata, in coerenza con il trentennale orientamento di legittimità, ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, in ragione della impossibilità per la P. di conservare, con le proprie “inadeguate” risorse un tenore di vita analogo a quello del quale aveva goduto in costanza di matrimonio, senza invece operare quella unitaria valutazione sopra ricordata, tanto più rilevante nella specie, in cui vengono in rilievo risorse non direttamente provenienti dalle parti.

4. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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