Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21214 del 20/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21214 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 23314-2014 proposto da:
D’AMICO ROSA, DI STEFANO ANTONELLA, DI STEFANO
CLAUDIA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ANNA
MARIA LUCANIA giusta procura in atti;

– ricorrenti contro
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA
CERVELLO, in persona del Direttore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAVASINO giusta
procura in calce al controricorso;

– con troricorrente contro

Data pubblicazione: 20/10/2015

í

TAMBURELLO GIROLAMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FRANCESCO STACCI 39, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO SINESTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO
CAPASSO giusta procura speciale a margine del controricorso;

contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI’ SPA, LA FONDIARIA
ASSICURAZIONI SPA;

– intimate avverso la sentenza n. 221/2014 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 10/01/2014, depositata il 15/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato Cutulo Luigi (delega avvocato Anna Maria Lucania)
difensore delle ricorrenti che si riporta ai motivi del ricorso.

Svolgimento del processo e ragioni della decisione

E’

stata

depositata

in

cancelleria

la

seguente

relazione

“D’Amico Rosa, quale procuratrice di Mailri7io di Stefano, conveniva
in giudizio l’Azienda Ospedaliera V. Cervello di Palermo ed il dott.
Girolamo Tamburello, primario del reparto di rianimazione,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal congiunto
in occasione del ricovero presso il reparto di rianimazione
dell’ospedale, a causa delle misure di contenzione adottate nei suoi
confronti che gli avevano provocato la perdita dell’uso degli arti
superiori.

Ric. 2014 n. 23314 sez. M3 – ud. 10-09-2015
-2-

– con troricorrente –

Il Tribunale di Palermo condannava la sola azienda ospedaliera a
risarcire alla D’Amico e alle figlie, costituitesi quali eredi a seguito della
morte del di Stefano, il danno non patrimoniale subito dal defunto.
L’appello delle odierne ricorrenti veniva rigettato.
D’Amico Rosa, Di Stefano Antonella e Di Stefano Claudia

sentenza n. 221 del 2014 della Corte d’Appello di Palermo, depositata
il 15 febbraio 2014, non notificata.
Resistono con separati controricorsi l’Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Villa Sofia — Cervello e Tamburello Girolamo il quale
preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza
della procura speciale per il giudizio di cassazione.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere dichiarato inammissibile.
Nella intestazione del ricorso si legge

che le ricorrenti sono

rappresentate e difese dall’avv. Anna Maria Lucania per procura a
margine dell’originale dell’atto di appello.
Dagli atti non risulta esser stata depositata la procura speciale,
prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c..
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “La procura per il
ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere ipeciale dovendo riguardare
il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in
data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza,
coerente con il principio de/giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della
rifèribilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale
controversd’. (tra le altre, Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del
2014).

Ric. 2014 n. 23314 sez. M3 – ud. 10-09-2015
-3-

propongono ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
qualora la procura sia stata conferita a margine dell’atto introduttivo
del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio
ovvero, come nella specie, a margine dell’atto introduttivo del giudi7io
di appello.

per la proposizione della odierna impugnazione (art-t. 83, 365 e 369
cod. proc. civ.). Consegue l’inammissibilità del ricorso in esame per
difetto di procura.
L’esito negativo della questione pregiudiziale, sulla sussistenza del
potere rappresentativo speso dal difensore, esime dall’esaminare nel
merito ed anche dal dover riportare i motivi di ricorso.
Si aggiunga che, quanto alla regolamentazione delle spese, questo
giudizio vede come unico soccombente lo stesso difensore – e non
anche la parte da lui nominata – essendo l’atto di conferimento della
cd. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento
indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale
l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività del
soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega
altrimenti, come in questo caso, effetto alcuno.
Atteso che lo stesso difensore è parte nel processo in ordine alla
questione d’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura
speciale a ricorrere per cassazione, la condanna alle spese va
pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte dei
controricorrenti nel giudizio di legittimità.
Tanto, in applicazione del principio affermato dalle Sez. Un. 10 maggio
2006, n. 10706, secondo il quale “In materia di disciplina delle spese
processuali, nel caso di aione o di impugnaione promossa dal difensore senta
effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di
Ric. 2014 n. 23314 sez. M3 – ud. 10-09-2015
-4-

Manca del tutto, pertanto, il conferimento del mandato al difensore

agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza
della procura “ad litern” o di procura fafra o rilasciata da soggetto diverso da quello
dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per
il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte
e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e,

diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura
“ad liten , non è ammissibile la condanna del difensore alle „spese del giudizio, in
quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia
nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto
processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria
processo , ‘ .
delle situazioni derivanti dal
L’inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti
conformi, anche in riferimento alla pronuncia della condanna alle
spese a carico del difensore.
Si ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile”.
Non sono state depositate memorie.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio, ritenuto che non siano necessarie rispetto ad essa
altre osservazioni, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione stessa.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine
previsto dalla L. n. 228 del 2012, art 1, comma 18; deve darsi atto
pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del

Ric. 2014 n. 23314 sez. M3 – ud. 10-09-2015
-5–

conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;

2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; liquida a carico dell’avv.
Anna Maria Lucania le spese di lite sostenute dai controricorrenti, che

accessori e contributo spese generali.
Ai sensi delliart.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 10/09/2015
IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

liquida in euro 5.800,00 ciascuno, di cui 200,00 per spese, oltre

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