Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21214 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13004-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

Contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza ?. 19/20/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA;

udito l’Avvocato EMANUELE VALENZANO, difensore della ricorrente, che

insiste nell’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di M.M., nella qualità dì erede di M.G., agente di commercio, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP, versata per gli anni (OMISSIS), la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, ad integrale riforma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso, condannava l’Ufficio ad effettuare il chiesto rimborso, rilevando che il contribuente aveva impiegato per lo svolgimento della sua attività beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

L’intimata non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c.) è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 è infondato alla luce dei principi fissati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, che: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata è conforme a tali principi laddove ha ritenuto, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che i beni strumentali non eccedessero il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

Il secondo motivo, con il quale si deduce un’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è anch’esso infondato. La motivazione resa dal Giudice di merito non si appalesa, invero, insufficiente, avendo lo stesso espressamente valutato tutti gli elementi fattuali offerti in giudizio.

Ne consegue il rigetto del ricorso mentre le spese vanno dichiarare irripetibili per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese irripetibili.

Cosi deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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