Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21214 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21589/2009 proposto da:

B.V. (OMISSIS), D.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio

dell’avvocato AURELI Stanislao, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AURELI MICHELE, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 15/01/09, depositata l’11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria, relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 21589/2009, il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Bologna ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 192/03/2005 della CTP di Rimini che ha rigettato il ricorso dei contribuenti B.V. e D.E. – ed ha così confermato le cartelle esattoriali, notificate il 2.8.2002, portanti imposta di registro relativa ad atto notarile stipulato nell’anno 1992 (la data non è specificata) per conferimento di immobile nella società “Fabbri Hotels srl”, in precedenza fatta oggetto di provvedimenti di liquidazione che la parte ricorrente assume essere divenuti definitivi il 14.11.1996 per mancata impugnazione.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, invocato dalla parte contribuente per sostenere la tardività dell’adozione del provvedimento, si applica alle sole imposte dirette ed all’IVA, mentre in materia di imposta di registro si applicano il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 55 e 78, onde per cui il termine di prescrizione è decennale ed è stato rispettato.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, il primo motivo di censura appare manifestamente infondato per inidoneità del quesito di diritto, carente dei requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., rivelandosi generico, privo di riferimento alla fattispecie ed anche inconferente rispetto alle ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007).

Quanto al secondo motivo (rubricato come “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c) – applicabile ratione temporis – in combinato disposto con il D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67 e D.M. 28 dicembre 1989, artt. 1, 14 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 33, assistito da quesito dubitativamente idoneo) la parte ricorrente si duole dell’omessa applicazione del predetto art. 17 sulla premessa che esso sarebbe stato dettato – nella versione “antecedente alla riforma del 1999” – anche per essere applicato alle imposte di registro.

Ma la parte ricorrente non tiene conto del fatto che nella disciplina del D.P.R. n. 131 del 1986, è contenuta la speciale disposizione dell’art. 78 che – per essere appunto riferita all’ipotesi di imposta definitivamente accertata- deve essere applicata alla presente fattispecie, in ragione del fatto che è proprio la parte ricorrente a riconoscere che i provvedimenti di liquidazione presupposti alla cartella esattoriale sono divenuti definitivi per difetto di impugnazione il 14.11.1996. A decorrere da detta data e fino alla notifica delle cartelle di pagamento qui impugnate non sono certo decorsi i dieci anni di prescrizione previsti dalla norma ora menzionata, sicchè il motivo di impugnazione appare destituito di fondamento.

Deve ritenersi invece manifestamente fondato il terzo motivo di impugnazione, a mezzo del quale la parte ricorrente lamenta omessa pronuncia sul motivo subordinato di non applicabilità delle sanzioni (per violazione dell’art. 112 c.p.c., correlato all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), dopo avere dato atto con modalità autosufficientemente idonee delle censure in via subordinata prospettate nei confronti della sentenza di primo grado.

Il giudice di appello non ne ha effettivamente tenuto conto, sicchè la pronuncia di appello appare manchevole per questo aspetto e degna di cassazione parziale, con rinvio.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità, manifesta infondatezza e manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria il cui contenuto non può essere condiviso, specie con riferimento alla questione afferente il secondo motivo di ricorso e l’applicazione del citato art. 17, a riguardo del quale va condiviso l’indirizzo recentemente ribadito da questa Corte (Cass. sez.5 sentenza 23.3.201. n. 6617), sul presupposto che qui si versa non già in materia di esercizio del potere di imposizione ma di mera esecuzione;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigetta gli altri motivi. Cassa la decisione in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna che provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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