Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21214 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 13/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 874/2014 R.G. proposto da:

B.L. e N.B., rappresentati e difesi dall’avv.

Paolo Botasso, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II n. 18 presso lo studio dell’avv. Gian Marco Grez, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., rappresentata e difesa dagli

avv.ti Brunello Olivero e Lucio De Angelis, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Val Gardena n. 3,

giusta procura speciale per notar Mario Liguori di Roma del

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1252/2013

depositata il 7 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Sorrentino Federico, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

lette le memorie depositate ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

dalla controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Torino ha accolto l’appello proposto dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e per l’effetto respinto le domande formulate in primo grado contro l’istituto di credito da B.L. e N.B. aventi a oggetto la declaratoria di nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria sottoscritto tra le parti e la sua risoluzione per inadempimento della banca, con la condanna alla restituzione del capitale investito e perduto in esito al default della Repubblica Argentina.

2. Il giudice di appello ha rilevato che non sussisteva alcuna nullità del contratto-quadro, sia perchè i clienti avevano dichiarato per iscritto di essere in possesso di una copia del medesimo contratto sottoscritta anche dalla banca, sia perchè la produzione in giudizio di copia dello stesso contratto non sottoscritta dalla banca ma dai soli clienti non comportava la sanzione di nullità prevista dal Testo Unico della Finanza di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23. Non sussisteva poi alcuna nullità degli ordini di acquisto per mancanza di sottoscrizione, non rinvenendosi nell’ordinamento alcuna previsione di tale requisito formale per gli atti esecutivi del contratto quadro. Nel merito la Corte distrettuale escludeva che da parte dell’intermediario vi fosse stata violazione degli obblighi informativi, stante la circostanza che nel 1997, epoca di negoziazione dei bond argentini in questione, non esisteva alcuna possibilità di prevedere il default dello Stato argentino, verificatosi molto tempo dopo. Nè era provato il dedotto conflitto di interesse dell’intermediario, essendosi l’operazione effettuata in contropartita diretta e non risultando alcuna prova di applicazione di condizioni deteriori rispetto a quelle praticate da qualsiasi altro intermediario.

3. Avverso tale sentenza B.L. e N.B. ricorrono con quattro motivi, resistiti dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. con controricorso. La banca ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in ordine alla nullità del contratto quadro” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto quadro non avvedendosi che esso era mancante di una serie di elementi essenziali, quali la specificazione dei servizi forniti, il periodo di validità, le modalità di impartizione degli ordini da parte del cliente, la periodicità dell’informazione da fornire al cliente, la tipologia e le modalità di trasmissione degli ordini, l’oggetto delle transazioni disponibili, limitandosi a rilevare solamente che esso era da considerarsi valido in quanto redatto per corrispondenza.

1.2. Secondo motivo: “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in ordine alla necessità della informazione specifica” deducendo l’erroneità della sentenza laddove non avrebbe tenuto conto del fatto che in occasione dell’acquisto delle obbligazioni argentine l’intermediario non avrebbe fornito ai ricorrenti alcun tipo di informazione in ordine al prodotto proposto, necessarie anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 1998.

1.3. Terzo motivo: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in particolare, omesso esame del contenuto dell’offering circular” deducendo l’erroneità della sentenza laddove non avrebbe tenuto conto delle condizioni dell’investimento in titoli argentini, come contenute nell’offering circular depositata in atti nel fascicolo di appello degli odierni ricorrenti, che già dalla loro emissione si caratterizzavano per l’elevata rischiosità, tanto da far apparire l’operazione inadeguata rispetto al profili di rischio degli investitori.

1.4. Quarto motivo: “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in ordine al conflitto di interessi” deducendo l’erroneità della sentenza laddove non avrebbe tenuto conto che l’operazione di collocamento era avvenuta a diversi giorni di distanza dall’acquisto dei titoli da parte dell’istituto intermediario, sicchè non poteva ritenersi che essa fosse in contropartita diretta e al contrario doveva ritenersi evidentemente provato il conflitto di interessi, non segnalato ai clienti.

2. Il ricorso va respinto.

2.1. Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha negato che il contratto quadro fosse nullo rilevando (cfr. pag 9 della sentenza) che “sono stati gli stessi clienti a dichiarare per iscritto di trovarsi in possesso di copia del medesimo contratto sottoscritto altresì dalla banca”, con ciò escludendo che nella specie sussistesse l’ipotesi di mancanza di sottoscrizione della banca intermediaria. D’altro canto ha negato che la produzione in giudizio di una copia di detto contratto priva della sottoscrizione della banca fosse circostanza idonea a determinare la nullità del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 posto che la produzione in giudizio da parte della banca del contratto equivarrebbe a volontà di far proprio il contenuto del negozio; che in ogni caso il contratto aveva avuto pacifica esecuzione nel tempo senza alcuna doglianza da parte dei clienti; che la nullità di protezione di cui al citato art. 23 tuf era invocabile dal cliente per tutelare la propria posizione contrattuale, ma non anche per far valere un fatto (id. est: la mancata sottoscrizione) che interessa solo la controparte. A fronte di ciò il motivo di censura nulla deduce in relazione all’affermazione della Corte di appello secondo cui i clienti avrebbero dichiarato per iscritto di trovarsi in possesso di copia del medesimo contratto sottoscritto altresì dalla banca.

Invero il motivo in esame elenca (cfr. pag. 13 del ricorso) una serie di elementi che determinerebbero la nullità del contratto quadro (la mancata specificazione dei servizi forniti, la mancata indicazione del periodo di validità, la mancata indicazione delle modalità di impartizione degli ordini da parte del cliente, la mancata indicazione della periodicità dell’informazione da fornire al cliente, la tipologia e le modalità di trasmissione degli ordini, la mancata indicazione dell’oggetto delle transazioni disponibili) che non sono idonei a contrastare l’affermazione della Corte di appello che il contratto fosse regolarmente firmato dalle parti, circostanza come è evidente di per sè sufficiente a escludere la nullità del contratto quadro ai sensi dell’art. 23 tuf. Quanto agli altri profili dedotti essi ineriscono alla nullità di diritto comune per indeterminatezza dell’oggetto, ma non se ne rinviene traccia nella sentenza di appello, sicchè – presupponendo un accertamento di fatto precluso in questa sede – di essi non si può tener conto.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile. La censura si duole della mancata considerazione da parte del giudice di appello della circostanza che, anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 1998 e del coevo Regolamento Consob n. 11522, l’intermediario fosse comunque onerato di fornire al cliente specifiche informazioni sulla tipologia del prodotto offerto e sul suo grado di rischiosità, sia assoluto che relativo al profilo soggettivo di rischio del cliente. Va al contrario rilevato che la sentenza impugnata affronta espressamente la questione, argomentando in fatto sul suo assolvimento da parte dell’intermediario, in relazione alla conoscenza del prodotto da parte degli odierni ricorrenti e sul loro gradimento della relativa speculatività (cfr. pag 19 sentenza). Ne consegue che alcuna violazione di legge sussiste nella specie, essendo stato negata in fatto la carenza informativa, di talchè irrilevante diviene la questione della disciplina ratione temporis applicabile.

2.3. Il terzo motivo è infondato. Esso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, identificato in un documento (offering circular) allegato da ricorrenti nei propri atti (con la peraltro non meglio precisata indicazione “n. 7”). Sennonchè dell’offering circular la sentenza impugnata parla espressamente (cfr. pag. 19, quint’ultimo rigo), negando che sulla base del medesimo la banca potesse avvedersi della rischiosità del titolo tanto da doverlo specificamente segnalare. Ne deriva che il vizio denunciato non sussiste.

2.4. Il quarto motivo è inammissibile. Sotto l’apparente denuncia dell’erronea applicazione alla fattispecie della normativa in tema di conflitto di interesse, la doglianza mira in realtà a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto sulla vicenda. La sentenza impugnata ha argomentato che ci si trovasse in presenza di una transazione in contropartita diretta non essendovi prova che la banca avesse operato a condizioni diverse da quelle che sarebbero state applicate agli odierni ricorrenti da qualsiasi altro intermediario (cfr. pag. 21 sentenza): il motivo in esame pretende invece di interpretare la fattispecie nel senso che sia sussistito un apprezzabile lasso di tempo tra l’acquisto e la rivendita da parte dell’intermediario, che avrebbe generato il conflitto di interesse: deduzione che in questa fase è inammissibile, mirando a un rinnovo della valutazione istruttoria, patrimonio esclusivo del giudice di merito in presenza di una motivazione come tale riconoscibile.

3. La soccombenza regola le spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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