Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21214 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 09/08/2019), n.21214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Proviande BV, già Van Rooi Export B.V. Int. Vee En Varkenshande,

domiciliata in Roma, via Toscana 10, presso lo studio dell’avv.

Antonio Rizzo (fax 06/42814084), rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avv. Mario Dusi che dichiara di

voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

m.dusi(at)certmail-cnf.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) srl, elettivamente domiciliato in Roma, viale

Mazzini 11, presso lo studio dell’avv. Gianfranco Tobia,

rappresentato e difeso, per mandato a margine del controricorso,

dall’avv. Vincenzo Gurrado (fax n. 0835/336424 p.e.c.

gurrado0290(at)cert.avvmatera.it);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 285/2012 della Corte di appello di Potenza,

emessa il 27 novembre 2012 e depositata il 4 dicembre 2012, n.

R.G.178/2009;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha agito davanti al Tribunale di Matera per ottenere la revoca L. Fall., ex art. 67, comma 2, dei pagamenti eseguiti dalla società in bonis nei confronti della ditta olandese Van Rooi Export B.V. Int. Vee En Varkenshande per un ammontare complessivo di Lire 35.481.261. Il Tribunale ha accolto la domanda condannando la convenuta alla restituzione della somma di Euro 18.324,54 oltre interessi legali dalla domanda e maggior danno quale differenza fra il tasso di interesse legale e il tasso medio del 3% spettante in caso di deposito dei fondi fallimentari. Il Tribunale ha desunto la scientia decoctionis dai numerosi protesti a carico della (OMISSIS) s.r.l., dalla presenza in Italia di un rappresentante della società olandese, dalla esistenza di altri rapporti commerciali intercorsi fra le due società, che dimostrano la non occasionalità delle forniture oggetto dei pagamenti per cui si controverte e infine dalle diverse modalità di pagamento adottate per l’ultima fornitura prima della dichiarazione di fallimento.

2. Ha proposto appello la società fornitrice contestando la rilevanza ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis degli elementi valutati dal Tribunale.

3. La Corte di appello di Potenza, con sentenza n. 285/2012 ha respinto il gravame ritenendo probanti l’avvenuta pubblicazione di sei protesti, gli ultimi due dei quali a ridosso della data del pagamento revocando; la riconosciuta presenza di un agente in Italia della Proviande BV; le modalità di pagamento relative all’ultima fornitura, mediante bonifico bancario e non assegno.

4. Ricorre per cassazione Proviande BV con quattro motivi, illustrati con memoria difensiva e tutti riguardanti la scientia decoctionis.

5. Propone controricorso la curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. Fall., art. 67, e “carenza di motivazione”. Pur premettendo che la scientia decoctionis deve essere effettiva e non solo potenziale, la Corte di appello, secondo la ricorrente, finisce nei fatti con lo smentire tale premessa, perchè la accerta sulla base di un solo indizio non correttamente apprezzato.

7. Il motivo è inammissibile perchè non è pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per proporre una sostanziale richiesta di rivalutazione del merito della controversia che, come si è detto, è stata effettuata dalla Corte di appello su una serie di elementi concordanti e non su un semplice indizio.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2729 c.c., e L. Fall., art. 67. La ricorrente ribadisce che la Corte di appello si è basata su un solo elemento indiziario – i protesti – senza valutarne adeguatamente la gravità e la precisione.

9. Il motivo, alla pari del precedente, deve ritenersi inammissibile oltre che per la pluralità degli elementi indiziari presi in considerazione dai giudici del merito per la valutazione di gravità e precisione che i giudici del merito hanno effettuato.

10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2729 c.c., e L. Fall., art 67, per avere la Corte di appello omesso di valorizzare la circostanza che la società accipiens, avendo sede in (OMISSIS), era impossibilitata a conoscere la pubblicazione di protesti in Italia.

11. Si tratta di una censura anche essa inammissibile perchè la circostanza della nazionalità della società fornitrice è stata valutata dai giudici del merito che hanno valorizzato a tale proposito la presenza di un agente della Proviande BV in Italia e la consuetudine dei rapporti commerciali fra le due società.

12. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e si censura la motivazione della Corte di appello che avrebbe omesso di indicare le ragioni per cui il pagamento mediante bonifico bancario sarebbe sintomo di scientia decoctionis da parte del creditore che riceve il pagamento.

13. Anche questo motivo è inammissibile Non vi è deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo, bensì di una insufficiente, omessa o illogica motivazione, che, come è noto, non costituisce più un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In ogni caso deve rilevarsi che il motivo non coglie la ratio decidendi che ha rimarcato la differente modalità di pagamento rispetto alle precedenti forniture e la richiesta di pagamento con bonifico in presenza di precedenti protesti a carico della società acquirente.

14. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (quattromiladuecento) di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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