Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21214 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11162-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CRISPI 89,

presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PONTECORVO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6885/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili siti a Roma, microzona (OMISSIS) ((OMISSIS)), ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo insufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata recapitata da Nexive s.p.a., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica dell’appello;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1,2,3,4, e 5, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, dalla L. n. 890 del 1982, nonchè art. 149 c.p.c. in quanto nei gradi merito del processo tributario la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre e inoltre a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011 i servizi postali relativi agli invii raccomandati sono stati liberalizzati;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, sollevato in via subordinata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 e 291 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in quanto la CTR ha ritenuto che la notifica dell’appello erariale fosse addirittura inesistente anzichè affetta da nullità suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc.

Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione, sollevata nel controricorso, in ordine alla presunta inammissibilità del ricorso per l’errore commesso dall’Agenzia delle entrate quanto al nome di battesimo della parte contribuente ( F. anzichè S.). Infatti, in relazione alla correttezza del cognome, che rende la notifica del ricorso non inesistente, la costituzione in giudizio della parte contribuente sana in ogni caso la notifica per raggiungimento dello scopo.

I motivi, che in quanto strettamente connessi attenendo entrambi alla regolarità della notifica possono essere affrontati congiuntamente, sono inammissibili.

Infatti, secondo le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la presenza solo dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell’appello: la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che risulta depositata il 27 settembre 2016 (che costituisce dunque il termine ad quem), un elenco di raccomandate (barcode raccomandate in cui si legge Dott. P.A. per A.S.) con data 24 marzo 2017 e timbro Nexive senza firma, la dichiarazione del contro ricorrente già in appello e non smentita nel ricorso in Cassazione dall’Agenzia di aver ricevuto l’appello in data 28 marzo 2017 che dunque, non potendosi attribuire giuridica rilevanza al suddetto elenco delle raccomandate quale data di ricezione dell’appello, determina la non tempestività di tale appello.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese devono compensarsi in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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