Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21213 del 19/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21213
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7342-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimatio –
avverso la sentenza n. 364/46/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 13/11/2012, depositata il 03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione “medico di base”, avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni di imposta (OMISSIS) (prescritti gli altri anni (OMISSIS)).
Il contribuente resiste con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, lamenta che la CTR, pur risultando che il professionista si era avvalso della collaborazione di personale dipendente, aveva realizzato compensi rilevanti ed aveva beni ammortizzabili e per immobili, aveva comunque escluso la sussistenza di autonoma organizzazione dell’attività.
Il motivo è infondato.
Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Nella specifica ipotesi del medico convenzionato con SSN e dell’utilizzazione, da parte del detto medico, del relativo studio, è stato poi precisato da questa Corte che “in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo” (Cass. 10240/2010).
Nel caso di specie, nel quale le spese per il personale dipendente ed assimilato sono esigue (Euro 1.974, Euro 4.728 ed Euro 5.647: v. pag. 4 ricorso per cassazione) e comunque riferite ad un solo dipendente part time ed addetto alla porta ed alla pulizia dello studio (v. sentenza impugnata pagg. 4 e 5), così come sono esigue le quote di ammortamento e le spese relative agli immobili (v. pag. 4 ricorso per Cassazione), la su precisata soglia minimale non appare superata.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016