Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21213 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18400/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

LA BOTTEGA DELLO SPORT SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato APERIO BELLA Leopoldo,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 26.5.08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Leopoldo Aperio Bella che si

riporta alla memoria.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il 9 giugno 2008 la CTR Lazio ha accolto l’appello della soc. Bottega dello Sport nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, annullando l’avviso di accertamento di maggiori ricavi rilevanti ai fini IRPEG, IRAP e IVA per l’anno 2003.

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) l’annotazione della rottamazione delle scorte di magazzino era stata riportata nel bilancio 2003 e nell’UNICO 2004 per il 2003, ove il valore delle rimanenze era stato indicato in misura minore rispetto ai valori finali dell’anno precedente; b) l’annotazione dell’abbattimento delle scorte doveva essere contabilizzata nel bilancio 2003 e nella dichiarazione per lo stesso anno, in ragione dell’adesione al condono tombale per il 2002; c) le obiezioni dell’Ufficio erano risultate, invece, piuttosto generiche e comunque non tali da inficiare le motivazioni esposte della contribuente. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’agenzia delle entrate; la soc. contribuente resiste con controricorso”.

“Con unico motivo, corredato da idoneo momento di sintesi, la ricorrente denuncia insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso. Sostiene che la motivazione sul fatto decisivo, costituito dalla corretta indicazione nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta in contestazione del minor valore delle rimanenze conseguente alla rottamazione del magazzino operata dalla società L. n. 289 del 2002, ex art. 14, è insufficiente in quanto la CTR, omettendo di valutare i dati dei documenti indicati dall’Ufficio nelle proprie difese, ha apoditticamente affermato che la rottamazione era stata effettivamente riportata sia nel bilancio 2003 che nell’UNICO 2004 per il 2003. Rileva, inoltre, che occorreva valutare se il minor valore delle rimanenze iniziali fosse effettivamente transitato nel conto economico ai fini della determinazione del reddito d’impresa e che nella dichiarazione dei redditi il valore delle rimanenze iniziali era stato …indicato senza tener conto della diminuzione delle stesse conseguente alla rottamazione. La società contribuente, nel suo controricorso, replica ai rilievi fattuali e contabili analiticamente esposti dalla ricorrente e conclude affermando che la stringatezza della motivazione non può esser confusa con la insufficienza delle stessa”.

“Il motivo è fondato. Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, anche nel processo tributario, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto statico della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione d’iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto dinamico della dichiarazione stessa (Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006; cfr. anche n. 1364 del 2011, non raass.). Sulla base dell’enunciato principio, va quindi cassata con rinvio la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che gli elementi addotti dall’amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa tributaria oggetto di giudizio, pure elencati (doc. dal n. 4 al n. 12), fossero inidonei a provare la tesi dell’Ufficio, senza tuttavia illustrare le ragioni di tale conclusiva valutazione, in relazione sia alle conseguente del condono tombale della L. n. 289, ex art. 9, sia alle modalità di rottamazione delle rimanenze di magazzino ai sensi del successivo art. 14. E’, dunque, manifestamente fondata la denuncia del vizio di motivazione della sentenza d’appello sotto il profilo dell’assoluta insufficienza, dal momento che essa è stata formulata omettendo di fornirla, oltre che del contenuto di specie statico, del contenuto di specie dinamico. Le considerazioni esposte conducono a cassare la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e a rinviare la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR competente. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che la contribuente ha depositato memoria e che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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