Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21213 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 14/09/2018, dep. 09/08/2019), n.21213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

I.A., elettivamente domiciliata in Roma via Claudio

Asello 27, presso l’avvocato Gianluca Baldasseroni (p.e.c.

gianlucabaldasseroni(at)ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/7615623)

dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio 12,

presso gli avvocati Gianluca Benvenuti e Emanuela Bellardini,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Daniela Giordano che dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo presso il fax 081/2394552 e

l’indirizzo p.e.c. danielagiordano(at)avvocatinapoli.legalmail.it;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli emesso il 22

marzo 2017 e depositato il 18 maggio 2017 nei giudizi riuniti R.G.

nn. 3641/13 e 1344/16.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il sig. C.C., con ricorso del 13 maggio 2014, esponeva i seguenti fatti. Dalla relazione con la sig.ra I.A. era nata una bambina nel (OMISSIS). Alla fine del 2012 la I. unilateralmente aveva sottoposto la figlia ad accertamenti psicodiagnostici presso la ASL avendo avuto il sospetto che il padre avesse compiuto abusi sessuali su di lei. Sulla base della segnalazione della psicologa che aveva ascoltato la bimba era stata intrapresa una indagine penale a suo carico che aveva anche comportato il suo arresto e la sua detenzione. Le indagini e la consulenza tecnica svolta nel corso del processo penale avevano però ridimensionato fortemente l’attendibilità della accusa nei suoi confronti. Tuttavia questo non aveva consentito una ripresa dei rapporti con la figlia e l’esercizio del suo ruolo genitoriale. Il ricorrente chiedeva pertanto l’immediato ripristino degli incontri con la figlia, anche ricorrendo a modalità protette, e, previe le opportune indagini, l’affido esclusivo o, subordinatamente, l’affido in forma condivisa con la predisposizione di un calendario di incontri con il genitore non collocatario.

2. Si costituiva I.A. contestando la pretesa inattendibilità delle emergenze contenute nel rapporto della psicologa incaricata dalla ASL. In ogni caso si opponeva alla ripresa degli incontri padre-figlia considerandoli oltre che rischiosi una fonte di sofferenza per la figlia. Rappresentava che davanti al Tribunale per i minorenni era stato attivato dal Pubblico Ministero un procedimento per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e chiedeva la sospensione del procedimento sino all’esito del giudizio penale. Nel corso del giudizio produceva copia del provvedimento della Corte di appello di Napoli che riformando il precedente decreto del Tribunale minorile aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

3. Il Tribunale di Napoli con decreto del 15 giugno 2016 modificando la precedente ordinanza del 22 luglio 2015 disponeva l’affido della minore ai Servizi sociali di (OMISSIS) dove la madre, affidataria esclusiva della figlia, si era trasferita. Disponeva che i Servizi programmassero un percorso psicologico funzionale all’elaborazione dell’esperienza di distacco dal padre e alla reintegrazione della sua figura, predisponendo una serie di incontri diretti al recupero della relazione. Reintegrava il padre nella responsabilità genitoriale. Imponeva a carico del padre un assegno mensile di mantenimento della figlia in misura di 350 Euro mensili. Poneva a carico della I. le spese processuali e di CTU.

4. La decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con decreto n. 1432/2017 che ha ritenuto la propria competenza territoriale e funzionale e respinto nel merito il gravame proposto da I.A..

5. Ricorre per cassazione la sig.ra I.A. con sei motivi di impugnazione.

6. Si difende con controricorso e deposita memoria difensiva il sig. C.C..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla competenza funzionale stabilite dall’art. 38 disp. att. c.c.. Sostiene la ricorrente che la reintegrazione nella responsabilità genitoriale non poteva essere disposta dal giudice ordinario atteso che la declaratoria della decadenza era stata pronunciata dalla Corte di appello sezione specializzata per i minorenni in ragione di un ricorso proposto dal P.M. e dalla madre avanti al Tribunale per i minorenni di Napoli, prima dell’introduzione, ex art. 337 bis c.c., del presente giudizio da parte del padre. In seguito alla pronuncia della Corte di appello quale giudice di appello del Tribunale per i minorenni doveva ritenersi radicata presso il giudice minorile la competenza a giudicare sulla domanda di revoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale in forza dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza n. 2833 del 12 febbraio 2015).

8. Il motivo è inammissibile perchè propone una interpretazione dell’art. 38 disp. att. c.c., antitetica a quella della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, citata dalla stessa ricorrente e secondo la quale le domande ex art. 330 c.c., qualora sia in corso presso il giudice ordinario un giudizio relativo all’affidamento del minore, si propongono davanti al giudice ordinario e non a quello minorile. Ne deriva con evidenza che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale da parte del giudice minorile adito al di fuori dell’ipotesi della presistenza di un procedimento che investa l’affidamento del minore non comporta il radicamento presso il giudice minorile della competenza a decidere sulle successive domande intese alla revoca di tale declaratoria. La competenza del giudice minorile su tale domanda continua ad essere esclusa nell’ipotesi in cui dopo la pronuncia di decadenza emessa dal giudice minorile sia stato introdotto davanti al giudice ordinario, come nel caso in esame, un procedimento che concerne l’affidamento del minore. La ratio sottesa alla riforma dell’art. 38 disp. att. c.c., è stata individuata dalla giurisprudenza di legittimità nell’intento di favorire la concentrazione nello stesso giudizio della trattazione e della decisione sulle questioni attinenti l’affidamento del minore e l’esercizio della responsabilità genitoriale e tale finalità della norma novellata si riscontra anche nell’ipotesi della proposizione di una domanda di revoca della precedente dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nè è possibile sostenere, non solo per ragioni di coerenza al nuovo testo normativo ma anche per ragioni di coerenza alla indicata ratio legis intesa a favorire, come si è detto la trattazione unitaria, dei procedimenti che concernono il minore, che una pronuncia sulla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c., radichi funzionalmente la competenza del giudice minorile sulle successive riproprosizioni della stessa domanda o sulle successive richieste di revoca della pronuncia di decadenza in base ad una lettura arbitraria del principio della perpetuatio jurisdictionis che va riferito, specificamente per ciò che concerne la questione in discussione, ai procedimenti in corso e non ai giudizi già definiti.

9. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 332 c.c., con riferimento ai presupposti per la domanda di reintegrazione nella responsabilità genitoriale. Ritiene la ricorrente che la richiesta di revoca, basata su una istanza di riesame delle valutazioni già effettuate in sede di procedimento per la declaratoria, è, come tale, inammissibile dovendo ricorrere invece la cessazione delle ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata. Un giudicato rebus sic stantibus non può essere modificato se non per il sopravvenire di circostanze nuove.

10. Il motivo è inammissibile perchè non è pertinente alla motivazione della decisione impugnata che è stata quella di valutare oltre alle nuove circostanze emerse nel corso del giudizio penale e nel presente giudizio l’interesse del minore all’attualità rispetto alla eventuale reintegrazione del padre nella responsabilità genitoriale.

11. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., con riferimento all’art. 2697 c.c., e all’art. 115 c.p.c.. Rileva la ricorrente che le cause connesse e riunite conservano la loro autonomia, ragione per la quale devono essere definite in base alle prove raccolte in ciascuna di esse.

12. Il motivo è inammissibile sostanzialmente per le stesse ragioni su cui si basa la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo. Se infatti la trattazione nello stesso procedimento delle questioni che investono la valutazione dell’interesse del minore è la ragione sottesa alla previsione dell’art. 38 disp. att. c.c., nella sua nuova formulazione non si vede perchè il giudice possa ritenersi vincolato dalle diverse modalità e tempi di assunzione delle prove quanto alle diverse domande “riunite” in un unico procedimento che prevede ampi poteri di ufficio nell’acquisizione delle prove proprio a tutela dell’interesse del minore.

13. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 332 c.c., in relazione all’art. 2729 c.c., con riferimento al pregiudizio arrecato alla minore ed accertato nel supplemento di incarico affidato dal Tribunale ordinario al C.T.U. Il motivo è inteso a contestare la decisione della Corte di appello laddove ha ritenuto venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

14. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 336 bis c.c., e art. 337 octies c.c.. La ricorrente ritiene che le dichiarazioni rese dalla minore al C.T.U., in occasione degli accessi peritali del 2 e 16 dicembre 2015, non siano state prese affatto in considerazione nella decisione impugnata.

15. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla decisione del Tribunale di respingere la richiesta di visionare in contraddittorio le videoregistrazioni fatte dal C.T.U..

16. I tre motivi sono inammissibili perchè intendono riaprire il giudizio di merito con una nuova valutazione dei fatti che è preclusa in questa sede se non in presenza di una motivazione inesistente o apparente o in relazione a fatti decisivi che non sono stati affatto valutati dal giudice del merito. Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso in esame in cui la Corte di appello ha reso una motivazione ampiamente articolata e intesa a rispondere a tutte le difese svolte dalla odierna ricorrente che le ha riproposte con il ricorso per cassazione.

17. Quanto poi alla richiesta di riesame del merito della decisione, alla luce della sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 aprile 2018, sentenza che la ricorrente ha allegato irritualmente alle note del 10 settembre 2018 e di cui non è stato provato nè dedotto il passaggio in giudicato, deve rilevarsi che sia la produzione che l’esame di tale documento è inammissibile in questa sede e potrà semmai costituire l’oggetto di una valutazione riservata al giudice del merito di una nuova ed eventuale domanda concernente la responsabilità genitoriale.

18. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. La peculiarità della vicenda oggetto del presente giudizio e i profili di particolare delicatezza dell’interesse del minore che vengono in rilievo giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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