Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21212 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21212 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

SENTENZA

irrituale

sul ricorso proposto da
AUTOSILO PIAZZA DELLA REPUBBLICA S.R.L., in persona dell’amministratore unico p.t. Alberto Bertani, elettivamente domiciliata in Roma, alla M. Dionigi
n. 29, presso l’avv. TINA GREGORI, dalla quale, unitamente agli avv. ANNIBALE VALSECCHI, ALCIDE VILLANI, MARCO VILLANI e PAOLO VILLANI,
è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE

contro
AZZURRO S.R.L., in persona del’amministratore unico p.t. Gianazza Carlo, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Trasone n. 8-12, presso l’avv. ERCOLE
FORGIONE, dal quale, unitamente agli avv. ANTONIO ROMANO e PIETRO
ROMANO, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso

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Data pubblicazione: 08/10/2014

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 651/11, pubblicata il 7
marzo 2011.

2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l’avv. Aliberti per delega del difensore della ricorrente e l’avv. Forgione
per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e
la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Con sentenza del 20 settembre 2007, il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dall’Autosilo Piazza della Repubblica S.r.l.
(già Consorzio Piazza della Repubblica) avverso il lodo irrituale reso il 18 maggio
2004, con cui il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia
insorta con la Azzurro S.p.a. in ordine all’esecuzione di un contratto preliminare di
compravendita stipulato il 24 maggio 1995 aveva condannato il Consorzio al risarcimento dei danni nella misura di Euro 96.600,00, oltre interessi legali dalla
domanda.
2. — L’impugnazione proposta dall’APR è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 7 marzo 2011.
A fondamento della decisione, la Corte ha confermato che non era stato prodotto il lodo impugnato, osservando che l’appellante non aveva fornito la prova
dell’avvenuto inserimento dell’atto nel fascicolo di parte, il quale sarebbe dovuto
risultare dall’indice del fascicolo, sottoscritto dal cancelliere, trattandosi di un do-

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 giugno

cumento da prodursi al momento della costituzione in giudizio. Ha escluso che la
dichiarazione d’inammissibilità potesse essere superata in virtù della mera affermazione dell’avvenuta inclusione del lodo nel fascicolo di parte, dovendo la pre-

cod. proc. civ., ed ha ritenuto non significativo il rilievo secondo cui, in mancanza
del lodo, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto invitare le parti a produrlo ai
sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., in quanto tale disposizione attribuisce al giudice
una semplice facoltà discrezionale.
3. — Avverso la predetta sentenza l’APR propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. Resiste con controricorso la Azzurro S.r.l. (già Azzurro
S.p.a.), proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria, al quale l’APR resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’omessa

motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, sostenendo che,
nell’escludere l’avvenuto inserimento del lodo nel fascicolo di parte, la Corte di
merito non ha tenuto conto che una copia autentica dello stesso era inclusa nella
sezione del fascicolo dedicata agli atti, recante sulla copertina esterna il timbro del
cancelliere. Tale elemento, attestante inequivocabilmente l’esistenza dell’atto, è
stato trascurato dalla sentenza impugnata, la quale non ha tenuto conto neppure
del richiamo del lodo nell’elenco riportato in calce alla citazione, il quale avrebbe
dovuto indurre il Giudice a disporre ricerche in proposito. Nell’escludere che la
prova della produzione potesse essere fornita in modo diverso da quanto previsto
dall’art. 74 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza impugnata non ha d’altronde considerato che, ai fini dell’osservanza di tale disposizione, è sufficiente che il prov-

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detta prova essere fornita in conformità di quanto previsto dall’art. 74 disp. att.

vedimento impugnato sia inserito nel fascicolo, in copia autentica o comunque
non contestata.
2. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’omessa e/o insufficiente

sentenza impugnata non ha considerato che l’inserimento del lodo nel fascicolo di
parte risultava anche da elementi presuntivi emersi nel corso del giudizio di merito, quali la mancata contestazione della convenuta, l’atteggiamento dalla stessa tenuto anche nel giudizio d’appello, il mancato rilievo della questione all’udienza di
cui all’art. 180 cod. proc. civ. ed il timbro apposto dal cancelliere sulla copertina
del fascicolo.
3. — Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 74 disp. att. cod. proc. civ., affermando che l’esame dei documenti prodotti in difetto degli adempimenti previsti da tale disposizione deve ritenersi precluso soltanto se la controparte non ne abbia, anche implicitamente, accettato il deposito, non essendo altrimenti configurabile la violazione del principio
del contraddittorio, che la norma è volta a garantire.
4. — Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la contraddittorietà della
motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ribadendo che, nell’interpretare rigorosamente l’art. 74 disp. att. cod. proc. civ., la Corte di merito
non ha tenuto conto della mancata proposizione di contestazioni da parte della
convenuta, alla cui condotta processuale avrebbe dovuto invece attribuire rilievo,
alla stregua dei principi enunciati dai precedenti giurisprudenziali da essa stessa
richiamati.
5. — Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., sostenendo che, nell’escludere la possibilità

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motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, osservando che la

di desumere il deposito del lodo dal mancato esercizio del potere d’invitare le parti
a produrlo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che il mancato rinvenimento della copia del provvedimento impugnato impone al giudice dell’impugnazione

gativo di fissare un termine per la reintegrazione del fascicolo.
6. — I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti
profili diversi della medesima questione, sono infondati.
La produzione degli atti e dei documenti di parte è disciplinata dagli artt. 74 e
87 disp. att. cod. proc. civ., riguardanti rispettivamente quelli depositati al momento della costituzione in giudizio e quelli prodotti successivamente: per i primi,
sono prescritti l’inserimento nel fascicolo di parte e l’annotazione nel relativo indice, che dev’essere sottoscritto dal cancelliere ogni qualvolta vi viene inserito un
atto o un documento, previo controllo della regolarità dello stesso, mentre per i
secondi è richiesta la comunicazione dell’elenco alle altre parti o la menzione del
documento prodotto nel verbale di udienza. L’adempimento delle predette formalità, imposte a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa delle controparti,
condiziona l’utilizzabilità dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass., Sez. II,
23 novembre 2006, n. 24874; Cass., Sez. I, 1° settembre 2006, n. 18949; Cass.,
Sez. III, 19 luglio 2005) e la stessa configurabilità a carico del giudice dell’obbligo
di disporne la ricerca o di autorizzarne la ricostruzione in caso di smarrimento o
distruzione (cfr. Cass., Sez. II, 14 marzo 2011, n. 5933; Cass., Sez. lav., 21 giugno
2004, n. 11497; 18 febbraio 2003, n. 2404): esse svolgono infatti la funzione di
attestare l’effettivo deposito dell’atto o del documento e la relativa data, in modo
da consentire alla controparte ed al giudice di prenderne conoscenza e di verificare la ritualità della loro produzione, in relazione alla fase processuale in corso ed

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di disporre le opportune ricerche ad opera della cancelleria, ed in caso di esito ne-

alle preclusioni eventualmente già maturate. Ai fini della ritualità della produzione, non è pertanto sufficiente il mero inserimento nel fascicolo di parte o il deposito in udienza, in quanto la prima operazione non fornisce alcuna indicazione in

che l’atto o il documento resteranno a disposizione delle controparti e del giudice:
occorre infatti considerare che, ai sensi dell’art. 169 cod. proc. civ., il fascicolo di
parte può essere ritirato soltanto con l’autorizzazione del giudice e deve essere
nuovamente depositato ogni qualvolta quest’ultimo lo disponga, e che, ai sensi
dell’art. 77 disp. att. cod. proc. civ., il ritiro e la restituzione debbono risultare da
apposita annotazione nel fascicolo d’ufficio. Quanto alla sottoscrizione dell’indice
del fascicolo da parte del cancelliere, essa risponde alla finalità di attestare l’effettivo inserimento dell’atto o del documento nel fascicolo al momento della costituzione in giudizio della parte, nonché la data in cui la stessa è avvenuta (cfr. Cass.,
Sez. II, 2 marzo 2007, n. 4898), e non può quindi essere sostituita, com’è accaduto
nella specie, da un semplice timbro apposto sulla copertina del fascicolo, il quale
non consente di distinguere gli atti e i documenti depositati nella fase iniziale da
quelli prodotti successivamente, né dall’indicazione dei documenti offerti in comunicazione, prescritta dall’art. 163, terzo comma, n. 5 e dall’art. 167, primo
comma, cod. proc. civ., la quale risponde alla diversa finalità di portare a conoscenza della controparte l’avvenuta produzione dei documenti, ma è di per sé insufficiente ad attestarne la regolarità e l’effettivo inserimento nel fascicolo (cfr.
Cass., Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 27536). Se è vero, pertanto, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’inosservanza dei predetti adempimenti si
traduce in una mera irregolarità formale, inidonea a precludere l’utilizzazione dell’atto o del documento ai fini della decisione, ove non siano state sollevate conte-

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ordine alla data in cui la produzione è avvenuta, mentre la seconda non garantisce

stazioni in ordine alla ritualità della produzione (cfr. Cass., Sez. II, 2 marzo 2007,
n. 4898; Cass., Sez. I, 11 giugno 2004, n. 11088) o la stessa risulti da circostanze
oggettive o da elementi presuntivi idonei a garantire un adeguato grado di certezza

tobre 2011, n. 21704; Cass., Sez. VI, 16 settembre 2011, n. 19019; Cass., Sez. V,
12 maggio 2011, n. 10389), è anche vero però che, in mancanza di tali elementi, le
conseguenze della relativa incertezza sono destinate a rimanere a carico della parte che, volendo avvalersi dell’atto o del documento, è tenuta a dimostrare la ritualità della relativa produzione.
Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’inserimento del lodo impugnato nel fascicolo di parte dell’appellante
non fosse sufficiente ai fini del superamento dell’inammissibilità dell’impugnazione, dichiarata dal Giudice di primo grado in virtù della mancata produzione del relativo documento, non essendo stata fornita la prova dell’osservanza delle formalità prescritte dall’art. 74 disp. att. cod. proc. civ., e dovendo pertanto ritenersi preclusa l’utilizzabilità del documento. Tale conclusione non può ritenersi inficiata
dalla mancata proposizione di contestazioni da parte della convenuta in ordine alla
produzione del documento, non essendovi alcuna certezza che esso fosse stato inserito nel fascicolo di parte nel corso del giudizio di primo grado, e non avendo la
controparte alcun interesse a promuovere la sanatoria di un vizio che avrebbe potuto condurre, come in effetti è accaduto, al rigetto dell’impugnazione. Quanto poi
al potere, attribuito al giudice dall’art. 182 cod. proc. civ., d’invitare le parti a regolarizzare gli atti o i documenti che riconosca difettosi, il suo esercizio si riferisce
alla ritualità della costituzione delle parti o ai difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, e non può quindi essere esteso alla produzione del lodo

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in ordine all’effettività del deposito ed alla relativa data (cfr. Cass., Sez. III, 20 ot-

impugnato, il cui deposito non è richiesto ai fini della rituale costituzione in giudizio dell’attore, ma per l’ammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. V. 27
giugno 2003, n. 10219).
Con il sesto motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta la violazione

e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza
impugnata nella parte in cui l’ha condannata al pagamento delle spese processuali,
senza tenere conto del contestuale rigetto dell’appello incidentale proposto dalla
Azzurro, che aveva un valore notevolmente superiore a quello dell’appello principale.
7.1. — Il motivo è inammissibile.
In materia di spese processuali, il sindacato di questa Corte è infatti limitato
all’accertamento dell’eventuale violazione del principio che esclude la possibilità
di porre le spese, sia pure parzialmente, a carico della parte che sia risultata totalmente vittoriosa, e non si estende pertanto alla valutazione dell’opportunità di disporre, in tutto o in parte, la compensazione delle spese di lite, la quale costituisce
espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sia in riferimento
all’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in riferimento alla sussistenza di giustificati motivi (cfr. Cass., Sez. V. 19 giugno 2013, n. 15317; 6 ottobre 2011, n.
20457; Cass., Sez. I, 16 giugno 2011, n. 132299).
8. — E’ parimenti inammissibile l’unico motivo del ricorso incidentale, con
cui la controricorrente censura la sentenza impugnata nella parte concernente la
liquidazione del danno da essa subito a causa dell’inadempimento del contratto,
sostenendo che l’indiscussa sussistenza dello stesso ne avrebbe consentito la liquidazione in via equitativa, sulla base del mancato utile risultante dalla documentazione prodotta, ovvero del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti sulla

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7.

somma di Lire 1.217.544.000.
8.1. — La questione sollevata dalla controricorrente non risulta infatti trattata
nella sentenza impugnata, e non può dunque trovare ingresso in questa sede, im-

lamentato e non essendo stato precisato in quale fase del giudizio di merito ed in
quale atto sia stata precedentemente proposta (cfr. Cass., Sez. I, 18 ottobre 2013,
n. 2367; Cass., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5070; Cass., Sez. lav., 28 luglio 2008, n.
20518).
9. — Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre il ricorso incidentale
va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, avuto riguardo alla
sua prevalente soccombenza, si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale,
e condanna la Autosilo Piazza della Repubblica S.r.l. al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro
5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

plicando un’indagine di fatto in ordine all’esistenza ed all’entità del pregiudizio

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