Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21212 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5972-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6768/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente L.G., lamentando di non aver ricevuto un invito al contraddittorio (obbligatorio nella specie trattandosi di tributo armonizzato), impugnava un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno di imposta 2011 attinente alla ditta Trading Car di I.V., ditta di cui il L. era, secondo la Guardia di finanza, titolare di fatto;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo per un verso non provata la circostanza che il L. fosse il titolare di fatto della ditta Trading Car e dall’altro che fosse necessario il contraddittorio endoprocedimentale trattandosi di tributi armonizzati, contraddittorio che durante il quale il L. avrebbe potuto dedurre circostanze (cosa che poi ha fatto con il ricorso, nel quale ha contestato la sua titolarità di fatto della ditta) che ben avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento;
avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la società contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia ultrapetizione e omesso esame del motivo di appello con conseguente violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR per un verso deciso su questioni non poste (omesso contraddittorio nonostante la questione non fosse stata portata alla sua attenzione nell’atto di appello) e per un altro verso omettendo di decidere sull’unico motivo di appello proposto dall’Agenzia, in cui si evidenziava che l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti anche dello I.V. e non solo del L. e che dunque la CTR al più dovrebbe procedere all’estromissione del L. dal procedimento di riscossione senza però annullare l’atto tout court;
ritenuto che il motivo è fondato in quanto la CTR da un lato riferendo che l’appellante aveva censurato la decisione della CTP laddove non aveva verificato se il contribuente avesse o meno assolto all’onere di dimostrare che in caso di rispetto del principio del contraddittorio effettivamente il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso – ha errato in quanto tale motivo non era stato proposto in grado di appello dall’Agenzia delle entrate (la Cassazione infatti, investita da una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è investita del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda: Cass. n. 134 del 2020) e dall’altro lato, una volta ritenuto il mancato raggiungimento della prova della titolarità di fatto del contribuente della ditta Trading Car nei cui confronti erano stati effettuati gli accertamenti fiscali, non si è posta poi però il problema della sopravvivenza o meno dell’avviso di accertamento, formalmente unitario, nei confronti dello I. (titolare formale della Trading Car), in tal maniera creando una situazione di incertezza giuridica circa la sopravvivenza o meno dell’avviso di accertamento nei confronti dello I.;
considerato effettivamente che l’Agenzia delle entrate aveva sollevato in appello tale problema come emerge dalla lettura degli atti e dal motivo di appello integralmente trascritto nel ricorso in Cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, sollecitando una pronuncia in tal senso da parte della CTR, che invece non è avvenuta;
considerato che quand’anche la CTR abbia ritenuto tale profilo assorbito in relazione al riconoscimento del mancato raggiungimento della prova del coinvolgimento del L. nella ditta Trading Car, in ogni caso l’implicito assorbimento del motivo di appello da parte della CTR si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 11459 del 2019; Cass. n. 6835 del 2017), come effettivamente è avvenuto;
ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020