Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21211 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30461/2011 proposto da:

Golden Sea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n. 34, presso

l’avvocato Della Bella Michele, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Carbone Paolo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore dott.

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gallia n. 2, presso

l’avvocato Berti Cesare, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Tonelli Annapaola, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Bologna del 17 novembre 2011, il quale ha respinto l’opposizione proposta dalla Golden Sea s.r.l. allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., relativa ai crediti vantati per canoni di locazione di una imbarcazione da diporto e per un contratto di consulenza.

Ha ritenuto il giudice del merito che l’opponente non abbia provato il suo diritto, in quanto, a tal fine, sono inidonei i documenti prodotti, tutti privi di data certa: in particolare, mentre il contratto di leasing è addirittura privo della firma della concedente, le fatture prodotte in copia provengono dalla stessa creditrice, gli assegni parimenti in copia non indicano la causale, e sovente non vi è corrispondenza degli importi; inoltre, manca ogni documentazione sul preteso rapporto, quali verbale di consegna, inventario ed altro, oppure copia di bonifici, ricevute ed altra documentazione bancaria, usualmente presente nei rapporti tra imprenditori.

Resiste la curatela con controricorso.

Le parti hanno depositato le memorie di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2697 e 2704 cod. civ., perchè quest’ultima norma permette l’utilizzo di ogni strumento probatorio a dimostrazione dell’anteriorità della formazione del documento al fallimento, e, dai documenti prodotti e nel ricorso partitamente richiamati, risultava in modo chiaro l’esistenza del rapporto.

Con il secondo motivo censura il vizio di motivazione omessa o insufficiente, in quanto il tribunale ha omesso di considerare adeguatamente la valenza di detti documenti e dei pagamenti in parte effettuati dalla fallita, mentre ha mal considerato gli altri elementi in atti.

2. – I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono manifestamente infondati.

Posta la sicura posizione di terzo del curatore in sede di formazione dello stato passivo rispetto al rapporto giuridico a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (per tutte, Cass., sez. un., 20 febbraio 2013, n. 4213), questa Corte ha, inoltre, già chiarito che “In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità” (Cass. 27 settembre 2016, n. 18938).

Dunque, “tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa” (Cass., ord. 12 settembre 2016, n. 17926; 22 ottobre 2009, n. 22430).

Va evidenziato, in particolare, che è riservato al giudice del merito di valutare, caso per caso, la sussistenza ed idoneità del fatto equipollente a stabilire la certezza dalla data del documento (Cass. 22 ottobre 2009, n. 22430, in motivazione; Cass. 1 aprile 2009, n. 7964).

Nella specie, il tribunale ha esaurientemente argomentato, sia con riguardo alla incontestata mancanza di data certa del contratto di locazione dell’imbarcazione, sia agli elementi dalla opponente indicati per ritenere certa detta data – fra cui documenti senza sottoscrizione, a loro volta privi di data certa e documenti prodotti tardivamente – rilevando come si tratti o di fatture di provenienza della stessa ricorrente, oppure di assegni muniti di astrattezza causale, anche attesa l’esistenza di altri rapporti tra le parti e la non corrispondenza dei relativi importi, o ancora stigmatizzando l’assenza di ogni altra documentazione sul preteso rapporto (verbale di consegna, inventario) nonchè sugli strumenti bancari utilizzati nei rapporti tra i due imprenditori. A ciò si aggiunga che il tribunale ha evidenziato l’importanza della data certa nella procedura fallimentare, in particolare avendo quella in esame avuto risvolti rilevanti in sede penale.

Per il resto, il ricorso pretende di sottoporre nuovamente alla S.C. il giudizio sul fatto: laddove il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nel testo della norma applicabile ratione temporis, non può comunque consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal Giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (per tutte, Cass. 1 febbraio 2008, n. 2456; nonchè già Cass. n. 15264 del 2007; n. 2272 del 2007; n. 9233 del 2006; n. 15805 del 2005), restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal Giudice del merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni (per tutte, Cass. n. 13242 del 2007; n. 3436 del 2006; n. 15805 del 2005), non essendo censurabile neppure la mancata, esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina da parte del giudice del merito degli elementi di giudizio ritenuti non significativi (Cass. n. 15096 del 2005; n. 996 del 2003; n. 3904 del 2000).

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.200,00 complessivi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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