Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21210 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. III, 23/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 23/07/2021), n.21210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di COMO, depositata

23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

M.A. cittadino del (OMISSIS) è entrato clandestinamente in Italia, dove ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico e la protezione internazionale.

La Commissione territoriale ha rigettate le richieste del ricorrente e negato altresì il rilascio del permesso di soggiorno.

Il ricorrente ha continuato a soggiornare in Italia, e dopo due anni, ha reiterato la richiesta, che è stata nuovamente decisa in modo negativo dalla Commissione, la quale ha inutilmente cercato di notificargli l’esito, in quanto il corrente risultava irreperibile.

All’esito di questi due rigetti la Questura ha disposto l’espulsione, che il ricorrente ha impugnato davanti al Giudice di Pace che ha confermato il provvedimento, rigettando dunque il ricorso.

M. impugna questa decisione con due motivi. Il Ministero si è costituito ed ha chiesto il rigetto.

Va dato atto che dopo la Camera di consiglio, è pervenuta rinuncia esattamente il 17 marzo, e dunque dopo che è stata assunta la decisione, e pertanto quella rinuncia non può essere presa in considerazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante.

Secondo la sua prospettazione il Giudice di pace non ha tenuto conto del fatto che egli aveva reiterato la richiesta di soggiorno, una seconda volta, e che è stato espulso in pendenza di tale richiesta, contro la regola legislativa per cui invece lo straniero non può essere espulso fino a che la sua istanza non venga definita.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non dimostra di aver posto al Giudice di Pace una tale questione, e dunque non risulta che si trattasse di un fatto controverso e decisivo non esaminato.

Ad ogni modo, si tratta di motivo infondato dal momento che la seconda istanza non era affatto pendente quando è stata disposta l’espulsione, ma era stata definita, salvo che non si era riusciti ad avvisare il ricorrente per sua irreperibilità.

11 secondo motivo denuncia violazione dell’art. 10 Cost. e L. n. 25 del 2008, art. 3.

Secondo il ricorrente una ulteriore riprova della violazione di legge sta nel fatto che l’espulsione è stata decisa dal Questore senza una decisione nel merito della istanza di protezione: il Questore, ossia, ha disposto espulsione senza attendere che l’istanza fosse definita, e dunque è come se avesse deciso lui su quest’ultima.

Il motivo è inammissibile in quanto non v’e’ alcuna allegazione della circostanza che l’istanza ancora pendeva quando è stato emesso il provvedimento di espulsione, ed anzi, risulta per contro che invece la Commissione territoriale aveva rigettato anche la seconda istanza che non era stato possibile però comunicare.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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