Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21210 del 20/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21210 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 21767-2014 proposto da:
LA ROCCA Sity.„ in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la
CORTE DI CASSAZIONE, ROMA, rappresentata e difesa dall’
Av-v.to GRAZIELLA TUGNE’FTI, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
CONDOMINIO BOLOGNA VICOLO VINAZZETTI N 7, in
persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10, presso lo studio
dell’avvocato ANA SALONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVAIVIBATTISTA FRAGOMENI, giusta procura in calce al
controricorso;

92à.

Data pubblicazione: 20/10/2015

..,

– conttoricon-ente –

avverso la sentenza n. 411/2014 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 06/12/2013, depositata il 06/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato GABRIELE PESCATORE, (delega Avv.to
GRAZIELLA TuGNETTD, difensore del ricorrente, che si riporta ai
motivi;
udito l’Avv.to DARIO PICCIONI, (delega orale L. 247/12 art. 14),
difensore del controricorrente, che si riporta ai motivi.

Svolgimento del processo e ragioni della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
“La società La Rocca s.r.l. conveniva in giudizio il Condominio di
Vicolo Vinazzetti n. 7 in Bologna chiedendone la condanna ad un
cospicuo risarcimento dei danni provocati ai locali nella disponibilità
dell’attrice siti nell’immobile condominiale, a causa di cattiva
esecuzione di alcuni lavori da parte del condominio.
Il Tribunale di Bologna dichiarava inammissibile la domanda per
carenza di legittimazione passiva in capo al Condominio.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 411 \2014 del
6.2.2014, qui impugnata, rigettava la domanda della società.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione La Rocca s.r.1..
11 Condominio resiste con controricorso.

Ric. 2014 n. 21767 sez. M3 – ud. 10-09-2015
-2-

10/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente, infatti, non formula neppure dei separati motivi di
ricorso che siano preceduti dalla indicazione delle norme violate, ma si

fatti, avrebbe mal interpretato le affermazioni di essa ricorrente, e non
avrebbe ammesso le produzioni documentali atte a provare l’esistenza
di un contratto di affitto di azienda.
E’ ben vero che, come già affermato da questa Corte (tra le altre, Cass.
26091/05) l’indicazione delle norme che si assumono violate non si
pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini
dell’ammissibilità della censura; si tratta comunque di -un elemento
richiesto al fine di identificare i limiti dell’impugnazione, ragion per cui
la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare
l’inammissibilità della singola doglianza qualora gli argomenti addotti,
così come avviene nel caso di specie, operando una irrituale ed
equivoca commistione tra figure giuridiche diverse quali la
legittimazione ad agire e la titolarità del diritto dedotto in giudizio,
nonché i limiti processuali per le produzioni documentali, non
consentano di individuare quali siano, ad avviso della ricorrente, le
norme che sarebbero state violate e quindi le questioni di diritto
sottoposte all’esame della Corte (v. Cass. n. 25044 del 2013, Cass. n.
4233 del 2012).
Nel caso di specie, al di là della mancata menzione delle norme, non è
neppure individuabile da quanto riportato in ricorso, se la società
ricorrente intendesse agire verso il condominio quale proprietaria di
locali siti nello stabile condominiale, quale conduttrice o in virtù di un

Ric. 2014 n. 21767 sez. M3 – ud. 10-09-2015
-3-

limita ad affermare che il giudice di appello, nella ricostruzione dei

affitto di azienda e neppure in quale errore sarebbe incorsa la corte
territoriale.
La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da
parte ricorrente”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di

memorie, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione stessa.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine
previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto
pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di
lite sostenute dal contro ricorrente, che liquida in complessivi euro
10.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese
generali.
Ai sensi dell’art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 10/09/2015

consiglio, il Collegio, prese) atto che non sono state depositate

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA