Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2121 del 05/02/2015


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2121 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10786-2009 proposto da:
FUSCO

GIOVANNI

FSCGNN57P10E882G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V. VITTORIO ARMINJON 8, presso lo
studio dell’avvocato CRISTIANO PAZIENTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
PICCIONE;
– ricorrente contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, p.iva 00884060526, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO n.
232, presso l’AGENZIA DELLA BANCA MONTE PASCHI SIENA
SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA

Data pubblicazione: 05/02/2015

SAMBATI, SAN MARTINO FRANCESCO;
– controricorrente •

nonchè contro

ROLDEM SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI LECCE SEDE
DISTACCATA DI CASARANO, depositata il 24/02/2009, N.
264/08 N.C., N. 150 Cron. e N. 113 Repertorio;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2014 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito

l’Avvocato

CARLO

AZZONI,

con

delega

dell’Avvocato GIUSEPPE PICCIONE difensore del
ricorrente, che ha chiesto di riportarsi alle difese
in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

– intimata –

In fatto e in diritto
Premesso:
– che il dr. Giovanni Fusco era nominato CTU nel corso
di un giudizio davanti al Tribunale di Lecce, sezione
distaccata di Gallipoli, promosso dalla società Roldem

oggetto, secondo quanto si apprende nell’ordinanza
impugnata,

“l’accertamento della nullità della clausola

di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
nell’ambito del rapporto di conto corrente intervenuto
con Monte dei Paschl di Siena e la illegittimità degli
addebiti per commissione massimo scoperto per i c.d.
giorni valuta e le spese”;
– che (secondo quanto sostiene il ricorrente)al CTU era
stato affidato l’incarico di determinare il saldo del
rapporto di conto corrente applicando i tassi di
interesse attivi e passivi per come pattuiti in
contratto o i tassi applicati dalla banca nel corso del
rapporto ove più favorevoli al correntista; di
escludere nella determinazione del saldo le spese di
tenuta conto riepilogate negli scalari ed ogni spesa
e/o commissione addebitata direttamente in conto e non
pattuita; di applicare le commissioni di massimo
scoperto una sola volta l’anno e nella misura pattuita

3

contro la Banca Monte dei Paschi di Siena, avente ad

t

o in quella applicata dalla banca ove più favorevole,
eliminando ogni capitalizzazione delle commissioni; di
riordinare il conto per data applicando la
capitalizzazione annuale degli interessi attivi e
passivo; di determinare gli interessi al tasso legale

della relazione peritale.

che il CTU, dopo l’espletamento dell’incarico

chiedeva un compenso a percentuale, ai sensi dell’art.
2 del D.M.

30/5/2002,

sull’importo totale delle

operazioni registrate sul conto corrente, pari a euro
3.156.670,23, ritenendo che tale importo rappresentasse
il valore della causa e della consulenza e secondo
questo criterio il compenso gli era liquidato dal
giudice;
– che la Banca proponeva opposizione ai sensi dell’art.
170 DPR n. 115 del 2002 sostenendo che il saldo del
conto corrente a favore dell’attrice era, nella
migliore delle ipotesi, pari a euro 48.785,00 e che
comunque

la

causa

doveva

ritenersi

di

valore

indeterminabile e di conseguenza l’onorario doveva
essere liquidato non a percentuale, ma a vacazione;
– che il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di
Casarano, in composizione monocratica, con ordinanza

dalla data della chiusura del conto fino alla data

del 24/2/2009 accoglieva il ricorso, revocava il
decreto di liquidazione impugnato e, sul presupposto
che il valore della causa fosse indeterminabile,
liquidava il compenso con 201 vacazioni, tenuto conto
della durata delle operazioni peritali, protrattesi per

giorno;

che il dr. Fusco Giovanni ha proposto ricorso

affidato a un motivo e ha depositato memoria;
– che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha resistito
con controricorso.
Ritenuto:
– che il ricorrente ha tentato di notificare il ricorso
anche alla società Roldem s.r.1., parte necessaria nel
presente procedimento in quanto parte nel giudizio di
merito nel quale fu liquidato il compenso;
– che la notifica è stata effettuata a mezzo posta e,
non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento del
piego raccomandato contenente la copia del ricorso,
ovvero l’ avviso di ricevimento della raccomandata con
la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità
di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non è provato il
perfezionamento della notifica;

51 giorni e liquidando quattro vacazioni per ciascun

-

che tuttavia il ricorso è stato ritualmente

notificato alla Banca Monte Paschi di Siena, ma non
all’altra parte del processo e pertanto non può essere
pronunciata l’inammissibilità del ricorso, ma deve
soltanto essere concesso al ricorrente un termine per

rinnovo della notificazione a Roldem.s.r.1.;
– che stimasi congruo fissare, per l’adempimento, il
termine di giorni 60 dalla comunicazione al ricorrente
della presente ordinanza;
– che di conseguenza il processo deve essere rinviato a
nuovo ruolo;
P.Q.M.
Rinvia il processo a nuovo ruolo concedendo al
ricorrente termine perentorio di giorni 60 dal
ricevimento

della

comunicazione

della

presente

ordinanza, per depositare in cancelleria l’avviso di
ricevimento della notifica del ricorso o per la
rinotifica del ricorso alla società Roldem s.r.1..
Si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Roma il 26 Novembre 2014

(dr.

la produzione dell’avviso di ricevimento o per il

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