Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21209 del 13/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24930/2012 proposto da:

S.S. (c.f. (OMISSIS)), S.A. (c.f. (OMISSIS)),

S.P. (c.f. (OMISSIS)), S.R. (c.f. (OMISSIS)),

S.S. (c.f. (OMISSIS)), S.V. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via di Porta Pinciana

n.6, presso l’avvocato Parlato Guido, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Castellammare Di Stabia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3370/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 10.10.2006, il Tribunale di Torre Annunziata, sezione staccata di Castellammare di Stabia, ha rigettato la domanda con la quale S.S., anche quale procuratore di V.G. nonchè di S.S., R., V., P. e B., eredi di S.P., aveva chiesto la condanna del Comune di Castellammare di Stabia al pagamento della somma di Euro 327.283,68 oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di compenso per l’accoglienza, resa dal gennaio 1991 al novembre 1992 presso l’Hotel (OMISSIS), di nuclei familiari sinistrati a seguito del nubifragio del novembre 1987, ovvero di ingiustificato arricchimento. Il gravame proposto dal soccombente è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, per la cassazione della quale, hanno proposto ricorso S.S. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e artt. 1362 e 1363 c.c. e vizio di motivazione, è fondato per le seguenti considerazioni.

3. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi la censura avverso la domanda contrattuale e la ha rigettata nel merito, affermando che, in base all’art. 4 della convenzione inter partes dell’8.11.1990 era stata prevista una durata annuale del rapporto. Tale statuizione è stata contrastata dai ricorrenti, i quali ne hanno sostenuto il rinnovo, insistendo per la condanna al compenso pattuito ed evidenziando che l’accoglienza dei nuclei familiari sinistrati non era cessata alla scadenza e si era protratta fino alla stipula di altra convenzione, circostanza quest’ultima che è in sè incontroversa.

4. Ora, se l’invocazione della proroga della convenzione è idonea ad incidere sulla statuizione di rigetto della domanda contrattuale per l’assenza di titolo, di talchè l’affermata inammissibilità della censura è erronea, e se la diversa ricostruzione della vicenda negoziale, su cui deducono i ricorrenti, è qui preclusa, attenendo a valutazioni di merito, sussiste ugualmente l’errore di sussunzione da parte dei giudici a quo, i quali, alla stregua dei fatti accertati, avrebbero dovuto attenersi al principio affermato da questa Corte, secondo cui nel caso di contratto di locazione o di contratto di albergo a favore di un terzo, colui che ha stipulato il contratto è il soggetto obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data della consegna, salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell’art. 1591 c.c. (cfr. Cass. n. 25584 del 2008, in un caso relativo a contratto di albergo a favore di terzi stipulato dall’Amministrazione comunale con una società che gestiva un albergo, in favore di famiglie senza tetto, e giurisprudenza ivi richiamata).

5. Il secondo motivo, con cui si censura la statuizione d’inammissibilità dell’azione d’ingiustificato arricchimento per violazione dell’art. 2041 c.c. e del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23 oltre che per vizio di motivazione, resta assorbito.

6. L’impugnata sentenza va in conclusione cassata con rinvio per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA