Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21209 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21209 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

pubblico

SENTENZA
sul ricorso proposto da

A.T.E.R.P. – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI CROTONE, in persona del Commissario
regionale straordinario p.t.. elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Farnesina n. 272. presso l’avv. prof. MARCELLO MOLE’, dal quale, unitamente
all’avv. prof. LUCIANO MARIA DELFINO, è rappresentata e difesa in virtù di
procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE

contro
A.T.E.R.P. — AIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO, in persona del Commissario straordinario p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lisbona n. 9,
presso l’avv. prof. ATTILIO ZIMATORE, dal quale è rappresentata e difesa in

Itg
/C9 ILf
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Data pubblicazione: 08/10/2014

virtù di procura speciale a margine del controricorso
C f.: 0oAoAA oc) -4-450

CONTRORICORRENTE

e

INTIMATO

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 706/07, pubblicata il 29
agosto 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio
2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Luigi SALVATO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Vito Gaetano Squillace, titolare dell’omonima impresa di costruzioni,
convenne in giudizio l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Catanzaro, chiedendo la pronuncia della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato il 22 giugno 1988, avente ad oggetto la costruzione di
tre fabbricati in Crotone, alla località Campanaro, con la condanna dell’Istituto al
pagamento delle somme dovute.
In seguito, avendo l’Istituto disposto la rescissione del contratto in danno dell’appaltatore, con deliberazione del 15 marzo 1993, lo Squillace lo convenne nuovamente in giudizio, per sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento di rescissione, con l’accoglimento della domanda precedentemente proposta.
Si costituì l’Iacp, e resistette ad entrambe le domande, chiedendone il rigetto.
Riuniti i due giudizi e procedutosi a c.t.u., fu disposta l’integrazione del con-

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SQUILLACE VITO GAETANO, in qualità di titolare dell’omonima impresa

traddittorio nei confronti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Crotone, nel frattempo istituita, la quale si costituì e resistette alle domande.

rò l’illegittimità della rescissione in danno dell’appaltatore e pronunciò la risoluzione del contratto per inadempimento del committente, condannando l’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Catanzaro (nel frattempo succeduta all’Iacp) e quella di Crotone in solido al pagamento in favore dello Squillace della somma complessiva di Euro 137.719,16, oltre interessi dalla domanda.
2. — L’impugnazione proposta dall’ATERP di Catanzaro è stata accolta con
sentenza del 29 agosto 2007, con cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato
il gravame incidentale proposto dall’ATERP di Crotone, rigettando la domanda
proposta nei confronti della prima e confermando nel resto la sentenza impugnata.
A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa
sede, ha richiamato l’art. 6 della legge regionale della Calabria 30 agosto 1996, n.
27, che, nel trasformare gli Iacp in ATERP, ne aveva previsto il subingresso di diritto nei rapporti giuridici già facenti capo ai preesistenti Istituti, e nell’istituire le
nuove ATERP di Crotone e Vibo Valentia, ne aveva disposto il subingresso diretto nei rapporti giuridici già facenti capo all’Iacp di Catanzaro, in ragione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza, senza prevedere la previa successione
dell’ATERP di Catanzaro nei medesimi rapporti. Tanto premesso, ha escluso che
la vicenda fosse configurabile come una successione a titolo particolare, rilevando
che, per consentire l’insediamento degli organi istituzionali delle Aziende e l’avvio
del loro funzionamento, la disciplina transitoria dettata dall’art. 22 della legge regionale aveva previsto la nomina di commissari straordinari, ai quali era stato at-

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1.1. — Con sentenza del 28 settembre 2004, il Tribunale di Catanzaro dichia-

tribuito anche il compito di procedere alla ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi, nonché, per l’ATERP di Catanzaro, alla ripartizione dei rapporti e
del patrimonio tra le ATERP comprese nel territorio del preesistente Iacp, senza

guito dell’estinzione dell’Iacp di Catanzaro era subentrata nel rapporto di appalto
l’ATERP di Crotone, in qualità di avente causa a titolo universale dell’Iacp di Catanzaro per i rapporti ricadenti nel proprio ambito territoriale, con la conseguente
illegittimità della condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’ATERP
di Catanzaro.
3. — Avverso la predetta sentenza l’ATERP di Crotone propone ricorso per
cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L’ATERP di
Catanzaro resiste con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. Lo Squillace non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 22 della legge regionale n. 27 del 1996,
nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il suo
difetto di legittimazione passiva. Sostiene infatti che l’avvenuta istituzione delle
ATERP di Crotone e Vibo Valentia nel territorio già assegnato all’Iacp di Catanzaro non ha comportato una successione a titolo universale delle prime due nei
rapporti giuridici già facenti capo al terzo, essendo stato il subingresso limitato ai
soli beni residuati dalla liquidazione dell’Istituto soppresso; l’unica successione a
titolo universale realmente verificatasi è quella dell’ATERP di Catanzaro, non essendo ravvisabile, nei rapporti tra le altre due Aziende, una comunione di beni o

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che fosse prevista una procedura di liquidazione. Ha pertanto concluso che a se-

d’interessi, indispensabile per la configurabilità del predetto fenomeno, e versandosi pertanto in un’ipotesi di successione a titolo particolare, per effetto della quale deve escludersi l’imputabilità alle neocostituite Aziende degli effetti dell’attività

2. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ. e delle norme che disciplinano la responsabilità per inadempimento, nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia, affermando che la configurabilità di una
successione a titolo particolare verificatasi in corso di causa comportava la necessità che il processo proseguisse nei confronti dell’Iacp (poi ATERP) di Catanzaro,
al quale erano d’altronde ascrivibili la costituzione e la definizione del rapporto
controverso, con la conseguenza che nessuna responsabilità avrebbe potuto essere
attribuita ad essa ricorrente.
3. — I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili
diversi della medesima questione, si concludono con due distinti quesiti, con cui si
chiede a questa Corte di stabilire se la ricorrente, in qualità di avente causa a titolo
particolare del soppresso Iacp di Catanzaro, possa essere considerata responsabile
per l’inadempimento di un contratto di appalto stipulato dal suo dante causa e rescisso in epoca anteriore alla soppressione, e conseguentemente legittimata a resistere alla domanda di risoluzione proposta dall’appaltatore: non merita pertanto
accoglimento l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla controricorrente ai sensi
dell’art. 366-bis cod. proc. civ., le cui prescrizioni devono ritenersi rispettate, risultando i predetti interrogativi idonei a riassumere efficacemente le doglianze
proposte, e quindi a soddisfare le esigenze sottese alla norma citata, che consistono, com’è noto, nell’agevolare l’esercizio della funzione nomofilattica e nel circo-

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svolta dall’Iacp prima della sua soppressione.

scrivere puntualmente l’ambito delle censure proposte, al fine di consentire a questa Corte d’individuare con immediatezza la questione sottoposta al suo esame, e
di enunciare il principio di diritto applicabile alla fattispecie (cfr. Cass., Sez. Un.,

2009, n. 27680; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556).
3.1. — Le predette censure non meritano peraltro accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta invece
conforme al diritto.
Nel riconoscere la legittimazione della ricorrente a resistere alla domanda
proposta dallo Squillace in qualità di avente causa dell’Iacp di Catanzaro, e quindi
di responsabile dei debiti da quest’ultimo contratti in riferimento all’ambito territoriale della Provincia di Crotone, la sentenza impugnata ha richiamato il principio,
più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di soppressione di enti pubblici, secondo cui la successione si attua in modo diverso a seconda che la
legge o l’atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell’ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro
ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la
soppressione «previa liquidazione»: nel primo caso, infatti, deve ritenersi che la
successione si attui in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’ente soppresso passano all’ente subentrante, mentre nel
secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell’ente
soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture
organizzative che fosse attuata ai soli fini del loro scioglimento, e deve pertanto

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12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008, n. 6420; Cass., Sez. III, 30 dicembre

ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che
residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l’ente liquidatore
non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non

tratte dall’ente estinto che già risultassero all’atto della liquidazione (cfr. Cass.,
Sez. III, 18 gennaio 2002, n. 535; tra le più recenti, in tema di unità sanitarie locali, Cass., Sez. III, 20 aprile 2010, n. 9315; 26 gennaio 2010, n. 1532; Cass., Sez.
lav., 4 agosto 2009, n. 17913).
La ricorrente non mette in discussione il predetto principio, ma contesta l’applicazione che ne ha fatto la Corte di merito, osservando di non essere subentrata
nella totalità dei rapporti giuridici già facenti capo all’Iacp di Catanzaro, ma solo
in quelli relativi al proprio ambito territoriale di competenza, ad essa trasferiti a
seguito della liquidazione dell’ente soppresso, con la conseguente configurabilità
della predetta vicenda come successione a titolo non già universale, ma particolare, cui corrisponde l’esclusione della legittimazione ad agire e contraddire in ordine alle obbligazioni contratte dal dante causa in epoca anteriore alla soppressione.
Tale assunto, tuttavia, non può ritenersi interamente condivisibile, alla luce
della disciplina dettata dalla legge regionale n. 27 del 1996, con cui la Regione
Calabria ha provveduto all’istituzione dell’ATERP di Crotone, nell’ambito del riordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, disposto ai sensi degli artt. 13 e 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Nel
prevedere la trasformazione degl’istituti autonomi per le case popolari operanti
nelle singole province in aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica aventi la medesima competenza territoriale (comma primo), l’art. 6 della predetta
legge stabiliva infatti che tali aziende, dotate di personalità giuridica pubblica e di

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assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni con-

autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (comma secondo), subentrassero di diritto, fin dal momento della loro istituzione, nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo agli istituti preesistenti (comma terzo). La disciplina

degli organi degl’istituti al momento dell’entrata in vigore della legge (comma
primo), demandando al Presidente della Giunta regionale la nomina di commissari
straordinari, aventi il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione della gestione nella fase di trasformazione, l’insediamento
dei nuovi organismi istituzionali e il funzionamento a regime dei nuovi enti
(comma secondo), nonché quello di procedere alla ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi degl’istituti (comma quinto). In tale contesto, una disciplina
particolare era riservata alle ATERP di Crotone e Vibo Valentia, che, in quanto
istituite nei territori delle Province corrispondenti, già facenti parte della Provincia
di Catanzaro, non costituivano il risultato della trasformazione di istituti già esistenti: il comma quarto dell’art. 6 cit. prevedeva infatti l’istituzione di nuovi enti, i
quali subentravano di diritto nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo
all’Iacp di Catanzaro, in ragione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza,
mentre l’art. 22 demandava al Presidente della Giunta regionale la nomina dei
commissari straordinari, incaricati di adottare ogni provvedimento propedeutico
all’insediamento degli organi istituzionali (comma terzo), disponendo che fino alla
effettiva costituzione di tali Aziende l’attività di ordinaria amministrazione fosse
assicurata mediante le strutture ed il personale di quella di Catanzaro, e coordinata
dai rispettivi commissari straordinari (comma quarto), ai quali era affidata anche,
di concerto con il commissario straordinario dell’ATERP di Catanzaro, la ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio tra le tre aziende (comma sesto).

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transitoria era poi dettata dall’art. 22, il quale disponeva l’automatica decadenza

Come si evince dalle predette disposizioni, tale ripartizione non ha dato luogo, sul piano formale, all’apertura di un procedimento di liquidazione, volto a distribuire tra le neocostitute aziende i beni e i rapporti di quella preesistente, previa

solta in una mera ricognizione del patrimonio spettante a ciascuna azienda, in relazione alla collocazione territoriale dei singoli beni già di pertinenza dell’Iacp di
Catanzaro, e dei rapporti attivi e passivi agli stessi afferenti, il cui trasferimento,
come previsto dall’art. 6, comma quarto, ha avuto luogo fin dal momento dell’istituzione dei nuovi enti, non diversamente da quanto è accaduto, ai sensi del comma terzo, per le aziende risultanti dalla trasformazione di istituti preesistenti. Ciò
non consente peraltro di classificare senz’altro la fattispecie in esame come successione a titolo universale, per la cui configurabilità non è sufficiente il subingresso immediato nei rapporti giuridici inerenti alle funzioni trasferite, occorrendo
invece che a tale trasferimento faccia riscontro anche l’estinzione dell’ente preesistente, con l’attribuzione al successore di tutti i rapporti che ad esso facevano capo: ove, infatti, alla costituzione del nuovo ente non corrisponda l’estinzione di
quello preesistente, il quale rimanga in vita con scopi più ristretti, conservando la
titolarità di alcune delle funzioni ad esso originariamente spettanti e quella dei
rapporti giuridici alle stesse inerenti, la vicenda deve necessariamente essere qualificata come successione a titolo particolare, avendo ad oggetto soltanto una parte
dei rapporti già facenti capo al dante causa (cfr. in tema di distacco di enti ospedalieri, Cass., Sez. I, 23 ottobre 2007, n. 22252; 13 gennaio 1993, n. 345; Cass., Sez.
III, 16 dicembre 1988, n. 6854). Non diversamente, d’altronde, nell’ambito privatistico, e con riferimento alla disciplina dettata dall’abrogato art. 2504 septies cod.

civ., è stato affermato che la scissione parziale di una società, con il trasferimento

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riscossione dei crediti pregressi ed estinzione delle posizioni debitorie, ma si è ri-

di parte del suo patrimonio ad una o più altre società, preesistenti o di nuova costituzione, non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella
risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma l’ac-

nel suo patrimonio, configurandosi pertanto come una fattispecie traslativa che dà
luogo ad una successione a titolo particolare (cfr. Cass., Sez. I, 13 aprile 2012, n.
5874; Cass., Sez. lav., 6 ottobre 1998, n. 9897). E’ quanto è accaduto nel caso di
specie, in cui la ripartizione del patrimonio e dei rapporti dell’Iacp di Catanzaro
non ha fatto seguito alla soppressione di tale istituto, la cui personalità giuridica,
al pari di quella degli altri istituti già operanti nell’ambito della Regione, è sopravvissuta nell’Azienda della medesima Provincia, a fianco della quale sono state costituite, per le nuove Province, le Aziende di Crotone e Vibo Valentia: in tal senso
depone il termine «trasformazione», adoperato dal legislatore regionale per riferirsi alla riorganizzazione degli enti operanti nel settore, ed indicativo della portata
modificativo-evolutiva della vicenda, caratterizzata dal riordinamento della struttura interna e degli organi di tali enti, in contrapposizione a quella costitutiva che
ha interessato le Aziende di Crotone e Vibo Valentia, per le quali il legislatore ha
invece utilizzato il diverso termine «istituzione». Può quindi affermarsi che nello
ambito delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia la legge regionale n.
27 del 1996 ha disposto la trasformazione dell’Iacp di Catanzaro nella corrispondente ATERP e la costituzione delle nuove ATERP di Crotone e Vibo Valentia,
alle quali sono state trasferite le funzioni relative ai rispettivi ambiti territoriali di
competenza, con il conseguente subingresso di ciascuna Azienda nei rapporti giuridici inerenti alle funzioni ad essa trasferite.
La configurabilità della predetta vicenda come successione a titolo particola-

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quisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti

re, in conseguenza dell’avvenuto frazionamento tra le tre Aziende dei rapporti giuridici già facenti capo all’Iacp, non giustifica peraltro, come sostiene la ricorrente,
l’esclusione della responsabilità di quest’ultima per i debiti maturati in epoca ante-

quarto, e 22, comma sesto, cit., i quali, nel disporre che le ATERP di Crotone e
Vibo Valentia subentrassero di diritto nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo all’Iacp di Catanzaro, in ragione dei rispettivi ambiti territoriali, non distinguevano tra rapporti attivi e passivi e non prevedevano alcuna forma di liquidazione dei debiti pregressi, ma solo la relativa ripartizione, in tal modo lasciando
chiaramente intendere che ciascuna ATERP era destinata a succedere non solo nei
rapporti ancora in corso, ma anche nei crediti e nei debiti derivanti dall’esercizio
pregresso delle funzioni relative al proprio territorio. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che le ATERP di Crotone e Vibo Valentia siano state costituite per distacco da quella di Catanzaro, a sua volta risultante dalla trasformazione dell’Iacp, non sussistendo alcuna disposizione che ponesse a carico di
quest’ultima i rapporti pregressi, ed essendo anzi previsto espressamente che il
predetto subingresso dovesse aver luogo di diritto, per effetto della mera costituzione delle Aziende; tale costituzione, per le ATERP di Crotone e Vibo Valentia,
deve d’altronde farsi risalire alla stessa data della trasformazione degli Iacp in Aziende, come si evince dall’art. 22, comma quarto, il quale prevedeva che, fino all’effettiva costituzione delle predette ATERP, nei territori delle nuove Province
l’attività di ordinaria amministrazione restasse affidata alle strutture ed al personale di quella di Catanzaro, ma sotto il coordinamento dei commissari straordinari
delle Aziende territorialmente competenti. Può quindi affermarsi che, pur costituendo il risultato della trasformazione dell’Iacp di Catanzaro, l’ATERP di tale

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riore alla sua costituzione: decisivo, in tal senso, è il disposto degli artt. 6, comma

Provincia non è mai subentrata nei rapporti giuridici relativi ai beni compresi nelle
Province di Crotone e Vibo Valentia, in quanto gli stessi sono stati trasferiti alle
ATERP corrispondenti fin dal momento della loro istituzione, contemporanea alla

In conclusione, il trasferimento dei rapporti giuridici già facenti capo all’Iacp
di Catanzaro alle ATERP di Crotone e Vibo Valentia, ai sensi della legge regionale della Calabria n. 27 del 1996, si configura come una successione a titolo particolare, avente ad oggetto anche i rapporti inerenti al pregresso esercizio delle funzioni nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, che, ove verificatosi nel corso
di un giudizio promosso da o nei confronti dell’Iacp, giustifica l’applicazione dello
art. 111 cod. proc. civ., con la conseguenza che il processo può essere proseguito
da e nei confronti dell’ATERP di Catanzaro, quale ente risultante dalla trasformazione dell’Iacp, ma l’ATERP territorialmente competente può spiegarvi intervento
o esservi chiamata, e la pronuncia richiesta può essere emessa nei suoi confronti,
in qualità di effettiva titolare del rapporto controverso.
Alla stregua di tale principio, non merita censura la sentenza impugnata, nella
parte in cui, a seguito della chiamata in causa dell’ATERP di Crotone, in qualità di
avente causa dall’Iacp, ne ha riconosciuto la legittimazione a resistere alla domanda di risoluzione proposta dallo Squillace, in quanto avente ad oggetto un contratto di appalto stipulato per la costruzione di fabbricati da realizzarsi nel suo ambito
territoriale di competenza, e ne ha affermato la responsabilità per l’inadempimento
di tale contratto, sebbene il relativo rapporto si fosse svolto in epoca anteriore alla
costituzione della ricorrente.
4. — Il ricorso va pertanto rigettato, ma la novità della questione trattata giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le

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trasformazione di quella di Catanzaro.

parti.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

processuali.

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