Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21209 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32653-2019 R.G. proposto da:

B.M.V. DI B.C. E C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LIVIO MATASSA;

– ricorrente –

Contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA UBALDI, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

RAVENNA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso,

con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con provvedimento reso in data 27/9/2019, il Tribunale di Ravenna ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio promosso dalla BMV di B.C. e C. s.a.s., in contraddittorio con B.M., per la pronuncia della cessazione del contratto di comodato concluso dalla società attrice (in qualità di comodante) con M.D. (in qualità di comodataria) a seguito del decesso di quest’ultima, nonchè per la risoluzione del contratto di comodato concluso dalla stessa società attrice (in qualità di comodante) con B.M. (in qualità di comodataria) per inadempimento di quest’ultima, oltre all’adozione delle conseguenti statuizioni restitutorie e condannatorie in relazione a entrambe le domande;

a fondamento della decisione assunta, il Tribunale di Ravenna ha evidenziato come, ai fini della decisione della ridetta causa, rappresentasse un passaggio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la preliminare risoluzione della controversia avente ad oggetto la divisione, tra le sorelle B.C. e B.M., dell’eredità della relativa madre, M.D., tra i cui cespiti era ricompresa la quota del 99% della società BMV di B.C. e C. s.a.s., proprietaria degli immobili concessi in comodato;

avverso il provvedimento di sospensione del Tribunale di Ravenna, la BMV di B.C. e C. s.a.s. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;

B.M. ha depositato scritti difensivi ai sensi dell’art. 47 c.p.c., concludendo per il rigetto del regolamento di competenza, ovvero, in via gradata, per la riqualificazione del provvedimento impugnato quale sospensione facoltativa;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso;

con atto del 26/6/2020, regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la BMV di B.C. e C. s.a.s. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

la dichiarazione di rinuncia è stata accettata da B.M. con atto del 9/7/2020.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;

infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza), la BMV di B.C. e C. s.a.s. ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresì sottoscritto, per accettazione, dalla controparte;

si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;

non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

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