Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21208 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21429/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ALVI SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo

studio dell’avvocato ROSSI Adriano, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 2.10.08,

depositata il 16/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Adriano Rossi che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria, relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sulla causa n. 21429/2009;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli – sez. staccata di Salerno ha accolto l’appello della “Alvi spa” -appello proposto contro la sentenza n. 529/13/2006 della CTP di Salerno che aveva rigettato il ricorso della società contribuente- ed ha così annullato gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia aveva contestato -in relazione agli anni 2001 e 2002 – la omessa applicazione dell’IVA per operazioni con soggetto UE, in difetto dell’indicazione in fattura di valida partita IVA, atteso che il soggetto in questione era cessato prima che avessero inizio le vendite ed atteso che la contribuente aveva omesso di effettuare la verifica dell’esistenza ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 50.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la società appellante aveva effettivamente intrattenuto rapporti commerciali con cliente comunitario (di nazionalità Greca) e che la verifica della sua esistenza risultava essere stata effettuata con modalità alternative e non meno valide a quelle previste dal medesimo art. 50, perchè abilitate dalla Circolare Ministero Finanze n. 85/L del 1999, verifica dalla quale era emerso che il predetto cliente comunitario era in attività ed esisteste durante il corso del rapporto, mentre solo in data 22.1.2004 il predetto cliente greco aveva presentato agli uffici finanziari ellenici una dichiarazione di cessazione dell’attività con decorrenza 20.8.2001.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con l’unico motivo di censura (rubricato come: “Violazione D.L. n. 331 del 1993, art. 50 e del D.M. 28 gennaio 1993 – art. 360 c.p.c., n. 3; art. 360 c.p.c., n. 5, per illogicità della motivazione; Violazione del giudicato interno – art. 329 c.p.c., art. 2909 c.c.”; assistito da idoneo quesito solo in riferimento alla asserita violazione del richiamato art. 50 e perciò da esaminarsi solo con riferimento al predetto profilo) la ricorrente lamenta -dato atto che si era trattato di cessioni a cliente greco- che il giudice di appello abbia considerato non imponibili le cessioni, per quanto il numero identificativo del cessionario non risultasse confermato dall’Ufficio con le modalità previste nei citato art. 50 e nel regolamento a cui quest’ultimo rinvia, e perciò a mezzo del prescritto “documento” che la parte ricorrente non aveva prodotto in causa. In specie il giudice di appello non aveva tenuto conto che il primo giudice aveva accertato che “la codificazione per la validità del numero identificativo del cessionario (proveniva) da ufficio non competente per territorio (ed era) carente di firma e data”.

La censura non ha pregio e non può essere accolta.

Da parte il rilievo dell’esistenza di un “giudicato interno” (perchè la parte ricorrente non ha dato conto in termini auto sufficientemente idonei dei capi della pronuncia di primo grado che non sarebbero stati impugnati e neppure ne ha fatto produzione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4), ciò che conta evidenziare è che la ricorrente fonda la censura sull’esclusivo presupposto che il giudicante avrebbe omesso di accertare ciò che solo poteva avere rilevanza, e cioè “la presenza di tale documento”, con ciò riferendosi alla attestazione di “conferma” della validità del numero di identificazione del cessionario, a mente del menzionato D.M..

Senonchè, è giurisprudenza di questa Corte che: “In tema IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma del D.L. n. 331 del 1993, art. 50, commi 1 e 2, sono effettuate senza applicazione d’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale de numero di identificazione attribuito al cessionario. In assenza di tali adempimenti, legittimamente l’Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell’IVA, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga, al normale regime impositivo” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3603 del 13/02/2009).

Ne consegue che è rimasto privo di censura il capo della decisione di secondo grado con cui è stato accertato -in applicazione del’anzidetto principio di diritto- che la società contribuente ha in ogni caso, e sebbene con modalità diverse da quelle contemplate nelle disposizioni di legge qui invocate, assolto all’onere di prova dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la parte intimata ha depositato memoria adesiva;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 10.100,00 di cui Euro 100.00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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