Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21208 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2766/2013 proposto da:

Art & Design S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Domenico Puca, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Pantalone,

giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 202/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 202/2012, depositata il 25 gennaio 2012, ha confermato la decisione n. 196/2006 resa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dal Comune di Ischia nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, con il quale gli era stato intimato il pagamento, a favore della Art & Design s.r.l., del compenso dovutole in forza del contratto in data 12 febbraio 2001, avente ad oggetto la creazione e la successiva manutenzione del sito web dell’ente locale;

avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Art & Design s.r.l., affidato a tre motivi;

l’ente locale intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Corte territoriale, pur ritenendo che il contratto de quo non fosse affetto da nullità, affermava che la sua operatività era sospesa per gli anni successivi al 2000, per difetto di un valida copertura finanziaria;

con i tre motivi di ricorso – denunciando la violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 151 e 183 nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la società istante si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia considerato che, a seguito della determina (e non Delib. di spesa) n. 1188/2000, contenente la previsione della copertura finanziaria della relativa spesa, “impegnandosi il relativo capitolo e rinviandosi ai bilanci futuri per l’assunzione delle successive coperture finanziarie”, era stato stipulato il contratto del 12 febbraio 2001, in presenza, dunque, di un impegno di spesa regolarmente assunto, sicchè la nullità o inefficacia di detto contratto non poteva essere ritenuta sussistente, stante il combinato disposto del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 151 e 183.

RITENUTO:

che:

ai sensi dell’art. 183 decreto cit., l’impegno costituisca “la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151”;

l’esecuzione effettiva della spesa possa essere, peraltro, effettuata, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 (nel testo applicabile ratione temporis) solo “se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5”, talchè “il responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato all’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione”;

la fattispecie legale della esecuzione di spesa – a norma del citato art. 191 – sia, pertanto, costituita dalla Delib. di conferimento dell’incarico, dalla stipulazione del contratto in forma scritta con il privato e dal relativo impegno contabile, portato a conoscenza del privato stesso, che è atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa, da non confondersi con il concetto più ampio e generale dell’impegno di spesa, previsto dal precedente art. 183 stesso decreto (Cass. 27/03/2008, n. 7966);

gli impegni di spesa per l’acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, sprovvista di copertura contabile, possano essere fatti salvi solo mediante il riconoscimento – che nella specie non risulta effettuato dal Comune di Ischia – del debito fuori bilancio, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, ex art. 5 poi trasfuso nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 194 (Cass. 12/11/2013, n. 25373; Cass. 27/01/2015, n. 1510);

Considerato che:

nel caso concreto, all’impegno con la relativa previsione di spesa nel bilancio 2000, non ha fatto, per contro, seguito la Delib. ed il relativo impegno contabile comunicato alla società Art & Design come riconosciuto dalla stessa ricorrente, laddove ha affermato che il capitolo di spesa doveva essere inserito nei bilanci successivi (p. 5), sicchè il contratto stipulato dalle parti – correggendosi sul punto la motivazione dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. – deve ritenersi affetto da nullità, al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della p.a. (Cass. 18/11/2008, n. 27406);

Ritenuto che:

per tutte le ragioni suesposte, i tre motivi di ricorso siano infondati e, di conseguenza, il ricorso debba essere integralmente rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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