Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21208 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23061-2019 proposto da:

S.P., B.M.L., nella qualità di eredi di,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo

studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4131/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 13/6/2018, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione per revocazione proposta da B.M.L. e da S.P., quali eredi di S.C., nonchè dell’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza di primo grado, in riforma di quest’ultima, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al risarcimento, in favore B.L. e da S.P., quali eredi di S.C., dei danni da quest’ultimo sofferti a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo lo S., dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato un corso di specializzazione in epoca anteriore al 1991, senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disattesa ogni eccezione sollevata dalla difesa erariale, ha sottolineato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’inadempimento dello Stato italiano rispetto alle obbligazioni dedotte in giudizio dagli originari attori, conseguentemente provvedendo alla liquidazione, in termini monetari, di quanto agli stessi dovuto;

avverso la sentenza d’appello, B.M.L. e S.P., quali eredi di S.C., propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese e in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 89 del trattato CEE; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e della L. n. 370 del 1999, art. 11; nonchè del REGCE 3/5/98 n. 974/98 e REGCE 31 dicembre 98 n. 2866/982; degli art. 1223,1226,1227 e dell’art. 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno rivendicato dagli odierni ricorrenti utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita nella L. n. 370 del 1999, art. 11;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte d’appello omesso di liquidare gli interessi compensativi sugli importi liquidati, calcolati sul valore della somma al momento dell’illecito via via rivalutata sulla base degli indici Istat;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 89 del trattato CEE; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Cedu, del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e della L. n. 370 del 1999, art. 11; nonchè del REGCE 3/5/98 n. 974/98 e REGCE 31 dicembre 98 n. 2866/982; degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa ho messo esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale omesso di liquidare un adeguato risarcimento del danno munito della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio;

tutti e tre i motivi sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., n. 1;

al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);

nel caso di specie, varrà rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 8, comma 2, (secondo cui “le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-1992”), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6401 del 6/03/2020; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6469 del 31/03/2015, Rv. 634990 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19884 del 29/08/2013, Rv. 627589 – 01);

nell’ipotesi in esame, essendosi S.C. (dante causa degli odierni ricorrenti) iscritto a un corso di specializzazione iniziato prima dell’anno accademico 1991-1992 considerato dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, richiamato art. 8, comma 2), deve escludersi che lo stesso possa aver vantato alcun diritto alla commisurazione della liquidazione dei risarcimenti rivendicato ai suoi eredi ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, potendo unicamente riconoscersi, in suo favore, il solo importo annuale pari ad Euro 6.713,90, in conformità alle previsioni di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, nella specie applicabile in assenza di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004 – 01);

con riguardo, invece, alle doglianze riferite alla asserita errata liquidazione della rivalutazione e degli interessi a far tempo dalla data della domanda giudiziale (e non già dalla data dell’illecito, in considerazione della pretesa natura di debito di valore della posizione soggettiva dedotta in giudizio), osserva il Collegio come al caso in esame debba trovare applicazione il consolidato insegnamento di questa Corte, ai sensi del quale il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa – da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 – comporta esclusivamente la decorrenza gli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Sez. 3, Ordinanza n. 20098 del 25/07/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541 – 01);

ciò posto, varrà evidenziare come, rispetto ai richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti;

da tali premesse discende l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità dell’odierno ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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