Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21207 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20234/2009 proposto da:

PHARMACARE SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11,

presso lo studio dell’avvocato MORRONE Corrado, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato D’AMBRA VITO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 30/03/09, depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato D’Ambra Vito difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria;

relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sulla causa n. 20234/2009;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La Pharmacare srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 64/45/2009, depositata il 04.05.2009, con la quale in controversia concernente cartella di pagamento per IVA anno 2001 – è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente società perchè non è risultata depositata la copia dell’appello presso la segreteria della CTP che ha pronunciato la sentenza impugnata, siccome è previsto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

La parte contribuente ha proposto ricorso affidandolo a 8 motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con sei degli otto motivi del ricorso si denuncia la violazione e -alternativamente- la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ovvero dell’art. 24 Cost., ovvero dell’art. 53 Cost., tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con gli stessi motivi si formula il seguente unico quesito: “Se i giudici di seconde cure, avendo fornito un’interpretazione meramente letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, senza utilizzare gli altri criteri ermeneutici previsti dalla legge anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza di cassazione siano incorsi in una violazione di legge in relazione alla suddetta norma” (con la peculiarità che di volta in volta, in sostituzione della dizione generica: “in relazione alla suddetta norma”, si specifica la norma – diversa da quella del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 – che si assume violata o falsamente applicata).

Tutti i menzionati motivi (inutilmente ripetitivi degli stessi argomenti, seppure correlati alle differenti disposizioni normative di cui si è detto) appaiono inammissibile, poichè il riportato quesito di diritto (nelle sue molteplici, di poco differenti, versioni) è carente dei requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., rivelandosi generico, privo di riferimento alla fattispecie ed anche inconferente rispetto alla sopra riportata ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest’ultima infatti offre un’applicazione della norma del richiamato art. 53 del tutto coerente con il suo significato letterale e logico, interpretazione rispetto alla quale la parte ricorrente contrappone un’esegesi puramente astratta e del tutto irrispettosa della lettera della disposizione, senza neppure proporre una contraddizione con i principi costituzionali che offra il destro per “superare” il chiaro tenore letterale della disposizione medesima.

Perciò gli altri criteri ermeneutici a cui vagamente fa riferimento il quesito di diritto – nelle sue molteplici espressioni- appaiono del tutto “incoerenti” con la ratio decidendi effettivamente prescelta dal giudicante.

Quanto agli altri motivi di impugnazione, improntati alle questioni di merito, essi appaiono pure totalmente inconferenti rispetto alla ratio decidendi su cui la decisione impugnata è fondata, appunto perchè quest’ultima risolve la controversia in ragione di una questione processuale preliminare ed assorbente rispetto alla valutazione del merito.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti: che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (ed evidenzia che le dalla ricorrente prospettate ragioni di incostituzionalità appaiono tutte infondate, ivi compresa quella su cui già si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 17 del 2011) e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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