Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21207 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2765/2013 proposto da:

Art & Design S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Domenico Puca, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Pantalone,

giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 349/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 349/2012, depositata il 3 febbraio 2012, ha confermato la decisione n. 87/2007 resa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dal Comune di Ischia di risoluzione – per eccessiva onerosità, ex art. 1467 cod. civ., o per inadempimento dell’appaltatrice Art & Design s.r.l. ex art. 1453 cod. civ. – del contratto in data 12 febbraio 2001, avente ad oggetto la creazione e la successiva manutenzione del sito web dell’ente locale, nonchè la domanda riconvenzionale proposta dalla predetta società, al fine di conseguire il pagamento di quanto alla medesima spettante fino alla scadenza del contratto, prevista per il 12 febbraio 2006;

avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Art & Design s.r.l., affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

l’ente pubblico intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Corte territoriale ha affermato che pur essendo il contratto de quo perfetto nei suoi elementi costitutivi, la sua efficacia era sospesa, per difetto di un valido impegno contabile, mancando, altresì, nel caso concreto, una tempestiva regolarizzazione con copertura della relativa spesa (p. 6); con i tre motivi di ricorso – denunciando la violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 151 e 183 nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la società istante si duole del fatto che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, a seguito della determina (e non Delib. di spesa) n. 1188/2000, contenente la previsione della copertura finanziaria della relativa spesa, “impegnandosi il relativo capitolo e rinviandosi ai bilanci futuri per l’assunzione delle successive coperture finanziarie”, era stato stipulato il contratto del 12 febbraio 2001, in presenza, dunque, di un impegno di spesa regolarmente assunto, sicchè la nullità di detto contratto non poteva essere ritenuta sussistente, stante il combinato disposto del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 151 e 183;

Ritenuto che:

ai sensi dell’art. 183 decreto cit., l’impegno costituisca “la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151”;

l’esecuzione effettiva della spesa possa essere, peraltro, effettuata, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 (nel testo applicabile catione temporis) solo “se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5”, talchè “il responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato all’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione”;

la fattispecie legale della esecuzione di spesa – a norma del citato art. 191 sia, pertanto, costituita dalla Delib. di conferimento dell’incarico, dalla stipulazione del contratto in forma scritta con il privato e dal relativo impegno contabile, portato a conoscenza del privato stesso, che è atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa, da non confondersi con il concetto più ampio e generale dell’impegno di spesa, previsto dal precedente art. 183 stesso decreto (Cass. 27/03/2008, n. 7966);

gli impegni di spesa per l’acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, sprovvista di copertura contabile, possano essere fatti salvi solo mediante il riconoscimento che nella specie non risulta effettuato dal Comune di Ischia – del debito fuori bilancio, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, ex art. 5 poi trasfuso nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 194 (Cass. 12/11/2013, n. 25373; Cass. 27/01/2015, n. 1510);

Considerato che:

nel caso concreto, all’impegno di spesa con la relativa previsione della spesa nel bilancio 2000, non ha fatto, per contro, seguito la delibera ed il relativo impegno contabile comunicato alla società Art &. Design s.r.l., come riconosciuto dalla stessa ricorrente, laddove ha affermato che il capitolo di spesa doveva essere inserito nei bilanci successivi (p. 6), sicchè il contratto stipulato dalle parti – come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, la cui motivazione va, peraltro, corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. – deve ritenersi affetto da nullità, al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della p.a. (Cass. 18/11/2008, n. 27406);

Ritenuto che:

per tutte le ragioni suesposte, i tre motivi di ricorso siano infondati e, di conseguenza, il ricorso debba essere integralmente rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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