Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21206 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9187/2010 proposto da:

ANAS in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.F. (OMISSIS), A.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 4, presso lo studio degli avvocati DELL’ERBA Franco e

CHECCHIN FERDINANDO, giusta mandato a margine del controricorso, dai

quali sono rappresentati e difesi;

– controricorrenti –

e contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1286/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

19.5.09, depositata il 22/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.1. – E’ stata depositata in cancelleria il 2 dicembre 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 22 luglio 2009; la quale ha determinato in Euro 406.342,63 l’indennità dovuta dall’ANAS a F. e A.P., nonchè a P.M. per l’espropriazione di una parte del loro terreno agricolo ubicato in (OMISSIS) (in catasto al fg. 12, part. 82, 83 ed 84); e quella per l’occupazione temporanea dell’immobile protrattasi dal 6 aprile 1999 fino al 22 gennaio 2004 (data del decreto ablativo) in misura corrispondente agli interessi legali annui sull’importo della prima indennità. Ciò perchè l’espropriazione aveva interessato soltanto una porzione del fondo smembrando l’azienda agricola che vi insisteva sicchè l’indennità di esproprio andava calcolata con il criterio differenziale stabilito dal combinato disposto della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e L. n. 865 del 1971, art. 15; e quella di occupazione in base al parametro degli interessi legali annui sull’indennizzo suddetto.

2. L’ANAS ha proposto ricorso affidato ad un motivo con il quale deduce che la decisione impugnata viola la L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20, che impone la determinazione dell’indennità di espropriazione in misura corrispondente ad 1/12 annuo di quella di espropriazione calcolata con il criterio del valore agricolo tabellare di cui al menzionato art. 16: perciò secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera se sono condivise le considerazioni che seguono: il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme all’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite, secondo la quale “Nel caso di espropriazione parziale per pubblica utilità, l’indennità relativa al periodo della preventiva occupazione legittima può essere liquidata mediante l’attribuzione degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di indennità per l’espropriazione stessa, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento subito da porzioni residue dell’immobile che, pur essendo rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, siano per il medesimo, a cagione della realizzazione dell’opera pubblica, divenute di fatto non utilizzabili” (Cass. sez. un. 9041/2008, nonchè 7294/2009;

13745/2003; 3603/1981).

4. Questo criterio non è d’altra parte in contrasto con il parametro stabilito dal menzionato della L. n. 365 del 1971, art. 20, rimasto in vigore per i suoli agricoli, disciplinando lo stesso all’evidenza, esclusivamente l’ipotesi di occupazione ed espropriazione totale di un terreno appartenente al privato,sul quale peraltro non sia instaurata alcuna azienda agricola; e perciò lasciando impregiudicata quella dell’occupazione ed espropriazione parziale regolata dal ricordato della L. n. 2359, art. 40: al pari di quanto avviene, del resto, per la parallela disposizione dell’art. 16 che fissa il criterio di stima valevole per l’espropriazione (totale) dei fondi agricoli (non interessati da azienda agricola), senza per questo interferire sulla disciplina di quella parziale dei medesimi beni ancor oggi contenuta nella menzionata norma della legge fondamentale (ed ora recepita dall’art. 33 del T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001).

2. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione,il controricorso e la memoria, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta: anche perchè nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza 181/2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il criterio riduttivo di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16, sul quale l’ANAS ha chiesto che venisse fondata la determinazione dell’indennità di occupazione;e che dal giorno successivo alla declaratoria di incostituzionalità non è più applicabile, essendo stato espunto con efficacia ex tunc dal nostro ordinamento.

4. – Il ricorso va pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune di Trinitapoli in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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