Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21206 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5794/2012 proposto da:

Comune di Rivarolo Mantovano, in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Giovanni Bertoletti, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.T., V.B., V.R.A., Ufficio Comune per

le Espropriazioni della Provincia di Mantova;

– intimati –

e contro

V.B. (c.f. (OMISSIS)), B.T. (c.f. (OMISSIS)),

V.R.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliati in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dagli avvocati Di Matteo Elia e Di Matteo

Giulio, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Comune di Rivarolo Mantovano, Ufficio Comune per le Espropriazioni

della Provincia di Mantova;

– intimati –

avverso la sentenza n. 848/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Rivarolo Mantovano convenne in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Brescia i fratelli V.B. e R.A. nonchè la loro madre B.T., rispettivamente nudi proprietari ed usufruttuaria di un fondo, incluso nell’ambito di un PIP ed espropriato, in parte, con decreto del 3 ottobre 2006, proponendo opposizione avverso l’indennità definitiva di espropriazione redatta dal Collegio tecnico di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21. Ritenuta tempestiva l’impugnazione, la Corte adita, con la sentenza indicata in epigrafe, determinò l’indennità in ragione del valore venale del suolo, cui aggiunse la diminuzione di valore dovuta all’espropriazione parziale nonchè l’indennità aggiuntiva di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, evidenziando che il fondo, già destinato ad attività agricola, era stato pacificamente coltivato dalla proprietà e non da terzi e che V.B. aveva dichiarato di essere il titolare dell’azienda agricola e coltivatore diretto.

Per la cassazione della sentenza, il Comune di Rivarolo Mantovano ha proposto ricorso con due motivi, ai quali gli espropriati hanno replicato con controricorso, con cui hanno proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato, successivamente illustrati da memoria. L’Ufficio espropriazioni della Provincia di Mantova non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Vanno, anzitutto, disattese le eccezioni: a) di nullità della notificazione del ricorso, di cui è stata correttamente consegnata, ex art. 170 c.p.c., comma 2, una sola copia per esser gli intimati costituiti a mezzo degli stessi difensori, b) d’improcedibilità del ricorso, che è stato tempestivamente depositato lunedì 12 marzo 2012, dopo la seconda notifica, avvenuta in data 20.2.2012, nei confronti dell’Ufficio espropriazioni della Provincia di Mantova.

3. Il primo motivo, col quale il ricorrente principale lamenta la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, anche in riferimento all’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, è infondato.

3.1. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale circa la diretta coltivazione del suolo ad opera di V.B. resiste alle critiche che le sono stata rivolte, in quanto il relativo accertamento, congruamente motivato, non contrasta coi principi che sovrintendono la ripartizione dell’onere della prova, e risulta compiuto non già sulla sola dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come opina il ricorrente, ma coniugando tale dichiarazione con la circostanza, che ha affermato esser pacifica, secondo cui il fondo era certamente coltivato (a rotazione, pomodori d’industria e mais) e non ad opera di terzi. A tale stregua, il ricorrente che critica la ritenuta non contestazione della coltivazione da parte “della proprietà”, avrebbe, tuttavia) dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza, e non lo ha fatto, trascrivere gli atti erroneamente valutati dal giudice di merito nel ritenere integrata la non contestazione (cfr. Cass. 13/10/2016 n. 20637).

3.2. Il principio, invocato dal ricorrente, secondo cui l’indennità non può mai superare il valore venale del bene è stato, invece, superato da questa Corte, che, con la sentenza n. 11464 del 03/06/2016 ha affermato che: “In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, all’affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un’indennità aggiuntiva, L. n. 865 del 1971, ex art. 17 autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore. Proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l’espropriante possa andare incontro ad esborsi – preventivamente valutabili – complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall’art. 42 Cost.”.

3.3. A tale stregua, l’indennità in esame, v. a ristorare un pregiudizio ulteriore, comunque da annoverare fra le conseguenze del procedimento ablativo, va riconosciuta in aggiunta rispetto a quella che compensa la perdita diritto di proprietà.

4. La violazione dell’art. 91 c.p.c., dedotta col secondo motivo, è, in conseguenza infondata, avendo la Corte territoriale applicato il criterio legale della soccombenza, da riferirsi all’indennità offerta.

5. Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame dei due motivi di ricorso incidentale, alla cui valutazione gli espropriati, vittoriosi nel merito, non vantano alcun interesse giuridicamente apprezzabile.

6. In considerazione del mutamento di giurisprudenza in materia, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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