Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21206 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16421-2019 proposto da:

P.P., nella qualità di Amministratore della SO.VE.CO. SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLO ORLANDO 76, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA TOMASELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

SORGENTE SPA – SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO già ISTITUZIONE

PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA CENTRO REGIONALE SANT’ALESSIO E

MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI, in persona del Commissario

straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL TRITONE 132, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

FORTUNATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7143/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 13/11/2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal Centro Regionale Sant’Ales-sio e Margherita di Savoia per i Ciechi, ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento della conduttrice Soveco s.r.l., del contratto di locazione concluso tra le parti, con la conferma dell’ordine di rilascio dell’immobile nei confronti della società conduttrice, e la condanna di quest’ultima al pagamento di quanto ancora dovuto;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’inadempimento della società conduttrice non avesse trovato alcuna giustificazione, avendo la stessa assunto in consegna l’immobile locato nella piena consapevolezza delle relative condizioni di fatto e di diritto, impegnandosi formalmente all’esecuzione di tutti i lavori necessari a renderlo idoneo all’uso abitativo cui lo stesso era stato destinato, rinunciando altresì a far valere qualsiasi eccezione relativa all’effettivo utilizzo dell’immobile e al termine dei lavori concordati tra le parti;

avverso la sentenza d’appello, la Soveco s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

la Sorgente – Società di Gestione del Risparmio – s.p.a. (già Centro Regionale Sant’Alessio e Margherita di Savoia per i Ciechi) resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1575,1578 e 1460 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente deciso sulla base di presupposti di fatto del tutto erronei, non potendo ritenersi dimostrata l’avvenuto immissione in possesso dell’immobile, da parte della società conduttrice, nè potendo ritenersi ingiustificata l’eccezione di inadempimento avanzata dalla conduttrice a fronte del carattere insanabile degli abusi edilizi e della pericolosità del terrazzo relativi all’appartamento concesso in locazione, ed a fronte altresì della mancata collaborazione del locatore ai fini della definizione delle irregolarità riscontrate, anche alla luce della disciplina legislativa sui vizi della cosa locata;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, con il motivo in esame, la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospetta-zione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa (rispetto a quanto operato dal giudice a quo), tanto con riguardo alla rilevanza negoziale del carattere abusivo (sotto il profilo edilizio) dell’immobile concesso in locazione o della pericolosità del terrazzo accessorio all’appartamento (attesa l’avvenuta dimostrazione, da parte del giudice a quo, della piena conoscenza, da parte della società conduttrice, dello stato di fatto e di diritto dell’immobile al momento della stipulazione del contratto di locazione), quanto della pretesa mancata collaborazione del locatore ai fini della realizzazione della causa contrattuale (esclusa, in fatto, da entrambi giudici del merito);

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di fatti giuridicamente rilevanti sui quali la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente proceduto all’interpretazione delle clausole del contratto di locazione oggetto di causa oltre i limiti delle domande proposte in giudizio dal locatore;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come, nel decidere sulla domanda di risoluzione contrattuale, originariamente proposta dal locatore, e sull’eccezione di inadempimento sollevata, in contrasto con tale domanda, dalla società conduttrice, il giudice d’appello abbia correttamente provveduto alla completa ricostruzione dei termini del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, procedendo alla ricognizione di tutti gli obblighi reciprocamente assunti dalle stesse, delle promesse vicendevolmente rivolte e delle manifestazioni di volontà (anche sotto il profilo della rinuncia a far valere eccezioni, come nella specie correttamente avvenuto) comunque rilevanti sotto il profilo della comparazione del comportamento contrattuale dei contraenti;

ciò posto, il rilevato carattere pregiudiziale ed essenziale di tutti gli accertamenti operati dal giudice a quo, ai fini della decisione sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti, rende manifesta l’infondatezza della censura in questa sede sollevate dall’odierna ricorrente, con particolare riguardo alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. ad opera della corte territoriale;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso totalmente di considerare la decisività delle circostanze di fatto analiticamente indicate in ricorso, trascurando illegittimamente di procedere all’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di dirimere la controversia;

il motivo è inammissibile;

sul punto, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza della ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit. (nella specie palesemente insussistente, avuto riguardo all’estensione oggettiva dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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