Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21205 del 23/07/2021
Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 23/07/2021), n.21205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9412-2016 r.g. proposto da:
R.T., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato
Maurizio Pellegrini, con cui elettivamente domicilia in Roma, Largo
Gaetano La Loggia n. 33, presso lo studio dell’Avvocato Emiliano
Natoli;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore il curatore fallimentare Dott. L. S..
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato in data
3.3.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
8/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo avanzata da R.T. nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. avverso il provvedimento emesso dal g.d., con il quale il credito professionale del ricorrente, quale Notaio, era stato ammesso al passivo in via chirografaria e non già con il richiesto privilegio.
Il Tribunale ha ritenuto, in limine, che l’opponente non ave dimostrato, come era suo onere, la data di comunicazione del provvedimento del g.d. oggetto della proposta opposizione allo stato passivo, in modo tale da poter consentire lo scrutinio sul profilo giudiziale della tempestività nella presentazione del ricorso.
2. Il decreto, pubblicato il 3.3.2016, è stato impugnato da R.T. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.
Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L.Fall., artt. 99 e art. 2697 c.c.. Si evidenzia che – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale – la L.Fall., art. 99 non impone affatto all’opponente di depositare una copia della comunicazione della cancelleria con la quale era stato notiziato dell’esito dello stato passivo al fine di dimostrare la tempestività dell’opposizione, posto che grava sul curatore fallimentare l’onere di dimostrare il mancato rispetto del termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione L.Fall., ex art. 97 per proporre opposizione allo stato passivo. Osserva pertanto il ricorrente che il tribunale aveva fatto malgoverno delle regole sull’onus probandi perché, avendo nella contumacia della curatela fallimentare rilevato ex officio la questione della tempestività dell’opposizione, avrebbe dovuto acquisire il fascicolo d’ufficio per la verifica della data della comunicazione via pec del decreto di esecutorietà dello stato passivo.
2. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito precisati.
2.1 Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa) secondo il quale la verifica della tempestività dell’opposizione L.Fall., ex art. 98 è questione rilevabile d’ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte e dall’eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del giudice controllare la data di ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24551 del 01/12/2016; v. anche Cass. 18496/2014).
Deve ritenersi pertanto doveroso da parte del giudice dell’opposizione acquisire il fascicolo fallimentare, al fine di verificare l’esistenza agli atti dell’avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della comunicazione a mezzo pec (v. anche Cass.21021/2013; Cass. 6799/2012; Cass. 7829/2005) ovvero, al più, richiedere al ricorrente la produzione in giudizio della predetta comunicazione.
A questi principi il Tribunale di Trento non si è attenuto dichiarando, pertanto, l’inammissibilità della proposta opposizione allo stato passivo al di fuori dei capi previsti dalla legge fallimentare.
Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021