Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21205 del 13/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/09/2017), n. 21205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26402/2012 proposto da:
Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.A., T.G., elettivamente domiciliati in
Roma, Via A. Bafile n.5, presso l’avvocato Fiormone Luca,
rappresentati e difesi dall’avvocato Ceraldi Vincenzo, giusta
procura speciale per Notaio avv. Paciello Giovanna di Carinola
(Santa Maria Capua Vetere) – Rep. n. 818 del 6.11.2014;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 3252/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 26/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3252 del 2011, ha determinato le indennità dovute dall’ANAS ai germani T.A. e G. per l’occupazione e l’espropriazione di una porzione dei loro fondi già utilizzati per l’esercizio di un’azienda agricola.
Per la cassazione della sentenza, ricorre l’ANAS. I T. si sono costituiti tardivamente deducendo l’inammissibilità del ricorso ed hanno depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile. Dall’esame degli atti, consta che i controricorrenti hanno notificato la sentenza, munita della formula esecutiva all’ANAS indirizzandola non solo, alla sede legale, ma, anche, “presso il procuratore e domiciliatario Avvocatura Distrettuale dello Stato” a Napoli, dove è stata ricevuta il 14.3.2012.
3. Il ricorso spedito a mezzo posta il 12.11.2012, è quindi tardivo, essendo la sentenza già passata in giudicato, per effetto della decorrenza del termine breve da tale notifica; senza dire che non è stato depositato l’avviso di ricevimento del ricorso, che gli intimati hanno negato di aver mai ricevuto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017