Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21205 del 13/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26402/2012 proposto da:

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A., T.G., elettivamente domiciliati in

Roma, Via A. Bafile n.5, presso l’avvocato Fiormone Luca,

rappresentati e difesi dall’avvocato Ceraldi Vincenzo, giusta

procura speciale per Notaio avv. Paciello Giovanna di Carinola

(Santa Maria Capua Vetere) – Rep. n. 818 del 6.11.2014;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3252/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3252 del 2011, ha determinato le indennità dovute dall’ANAS ai germani T.A. e G. per l’occupazione e l’espropriazione di una porzione dei loro fondi già utilizzati per l’esercizio di un’azienda agricola.

Per la cassazione della sentenza, ricorre l’ANAS. I T. si sono costituiti tardivamente deducendo l’inammissibilità del ricorso ed hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile. Dall’esame degli atti, consta che i controricorrenti hanno notificato la sentenza, munita della formula esecutiva all’ANAS indirizzandola non solo, alla sede legale, ma, anche, “presso il procuratore e domiciliatario Avvocatura Distrettuale dello Stato” a Napoli, dove è stata ricevuta il 14.3.2012.

3. Il ricorso spedito a mezzo posta il 12.11.2012, è quindi tardivo, essendo la sentenza già passata in giudicato, per effetto della decorrenza del termine breve da tale notifica; senza dire che non è stato depositato l’avviso di ricevimento del ricorso, che gli intimati hanno negato di aver mai ricevuto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA