Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21205 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 08/08/2019), n.21205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22733/2017 proposto da:

A.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in Roma

Piazza Del Popolo 18 presso lo studio dell’avvocato Frisani Pietro

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

21/03/2017, n. cron. 455/2017, R.G.n. 76/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 da Dott. CASADONTE ANNAMARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001 per conseguire il risarcimento del danno da violazione del termine ragionevole di durata del processo, in relazione al procedimento per equa riparazione intentato a seguito di giudizio a suo tempo instaurato avanti al TAR e durato dal 2000 al 2007, proposto da R.L., + ALTRI OMESSI;

– la Corte d’appello di Roma, adita, dopo la definizione del giudizio avanti al giudice amministrativo, con separati ricorsi depositati il 27/2/2009 ha – con decreto del 24/6/2011 declinato la propria competenza, in applicazione del mutato orientamento giurisprudenziale sancito dalle S.U. n. 6306/2010;

-riassunti i giudizi avanti alla Corte d’appello di Perugia nel 2011 e riunitili tutti, la corte perugina rigettava la domanda dei ricorrenti con decisione del 25/11/2014;

– divenuto definitivo il decreto di rigetto, i ricorrenti adivano la Corte d’appello di Firenze al fine di ottenere l’equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 con riferimento, in questo caso, all’irragionevole durata del giudizio sull’equa riparazione, dal 27/2/2009 al 25/11/2014;

– la corte fiorentina in persona del consigliere designato, in accoglimento del ricorso riconosceva in anni uno il termine di ragionevole durata e provvedeva alla conseguenti determinazioni in ordine all’irragionevole durata ed alla relativa liquidazione del pregiudizio per il periodo risultante dalla detrazione dell’anno, in ragione di Euro 500,00 per ogni anno;

– avverso il decreto del consigliere delegato ha proposto opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter il Ministero della Giustizia e, in accoglimento dell’opposizione, la corte fiorentina, in composizione collegiale, con il decreto qui impugnato riteneva di fissare in anni due il termine di ragionevole durata nel caso di declaratoria di incompetenza territoriale della corte originariamente adita e rideterminava gli indennizzi dovuti ai ricorrenti sulla scorta della non ragionevole durata così ricalcolata e secondo i criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis come modificati dalla L. n. 208 del 2015 entrata in vigore il 1/1/2016;

– la cassazione di tale ultimo decreto è stata chiesta dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe con ricorso tempestivamente notificato il 29/9/2017 ed articolato sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero di Giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo con cui si censura la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, dell’art. 6, par. 1 CEDU e degli artt. 3, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello di Firenze considerato la fase avanti alla Corte d’appello di Roma conclusasi con il provvedimento d’incompetenza a favore della Corte d’appello di Perugia e quello avanti a quest’ultima come gradi diversi anzichè come unico grado, ai fini della quantificazione dell’eccessiva durata di un procedimento di equa riparazione, è fondato;

– è opportuno ricordare che, come sancito della Corte costituzionale nella pronuncia n. 36/2016, il parametro di durata ragionevole del giudizio per equa riparazione non è rinvenibile fra quelli “ordinari” indicati nell’art. 2, comma 2 bis Legge Pinto, ma è costituito da quelli individuati dalla giurisprudenza di legittimità secondo un consolidato orientamento che, a partire dal 2012 (cfr. Cass.- 5924/2012; id. 17685/2012; id. 16857/2016; id. 23249/2017), ha precisato come la durata del giudizio promosso per ottenere l’indennizzo ai sensi della legge Pinto non può eccedere il termine di un anno per il grado di merito e di un anno per quello di legittimità;

– è poi stato affermato che non può essere imputato al comportamento della parte che richieda l’equa riparazione l’intero periodo occorso per pervenire alla declaratoria d’incompetenza del giudice dalla medesima parte inizialmente adito, in quanto l’erronea proposizione di una domanda davanti a giudice incompetente non esonera dal dovere di verificare se, con riguardo a tale lasso temporale, fossero, o meno, ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficienze dell’apparato giudiziario tanto più quando l’ordinamento processuale riconosce al giudice l’esercizio di poteri officiosi, sicchè il giudice dell’equa riparazione ha l’onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la ragionevole durata per il processo presupposto, detraendola dalla durata complessiva del giudizio (Cass. 1541/2015; id. 1334/2005);

– pertanto, nel caso di specie alla stregua di tale principio interpretativo, la corte fiorentina non avrebbe potuto ritenere che nel caso di incolpevole errore della parte ricorrente sulla competenza, la durata ragionevole possa essere fissata in due anni, in deroga al principio che riconosce in anni uno la durata ragionevole, finendo per fare ricadere sul primo la non chiara formulazione della norma relativa alla competenza;

– il secondo motivo, con cui si deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, comma 1 bis e comma 1 ter, art. 6, par. 1 CEDU, art. 11 preleggi, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere determinato il quantum del risarcimento secondo i parametri introdotti dalla L. n. 208 del 2015 entrata in vigore l’1.1.12016 benchè il ricorso introduttivo fosse stato depositato l’11/9/2015, appare fondato;

– l’art. 11 preleggi secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire e non ha efficacia retroattiva deve essere inteso alla luce dei principi generali secondo i quali il diritto quesito resta indenne dalla legislazione futura a meno che il legislatore non abbia voluto il contrario;

– la L. n. 208 del 2015 che con l’art. 1, comma 777 ha modificato, fra l’altro, la misura dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis contiene una previsione in linea con tale generale principio perchè stabilisce espressamente all’art. 1, comma 999 che la legge entra in vigore, salvo quanto diversamente previsto, quella del 1 gennaio 2016;

– poichè nessuna contraria previsione è contenuta nell’art. 1, comma 777 Legge cit. deve concludersi che l’indennizzo come fissato dall’art. 2 bis nel testo modificato dalla L. n. 208 del 2015 non si applica ai ricorsi per equa riparazione proposti prima del 1 gennaio 2016;

– anche questo secondo motivo va, pertanto, accolto perchè la Corte d’appello di Roma ha, invece, illegittimamente determinato in due anni la ragionevole durata ed applicato il parametro base di Euro 400,00;

– va dunque accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato;

– non occorrendo svolgere ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il collegio di decidere nel merito come previsto dall’art. 384 c.p.c. e, in particolare, di respingere l’opposizione proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter dal Ministero della Giustizia;

– atteso l’esito sfavorevole del giudizio ed in applicazione del principio di soccombenza, l’Amministrazione soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione e di quelle del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

-va disposta la distrazione delle spese in favore dell’avvocato F.P. che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter e condanna il Ministero di Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di opposizione liquidate in Euro 4000,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge ed a quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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