Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21205 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12651-2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA

142, presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 11/1/2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell’appello proposto da Z.A., e in riforma della decisione di primo grado, tra le restanti statuizioni, in accoglimento della domanda proposta dalla Z., ha condannato la Presenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni sofferti dall’attrice in conseguenza del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo la Z., dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato il corso di specializzazione in neuropsichiatria infantile (dall’anno accademico 1986/87 all’anno accademico 1989/90), senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – esclusa la prescrizione del diritto azionato dall’originaria attrice, e riscontrato l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligazione ex lege di carattere indennitario dedotta in giudizio dalla Z. – ha provveduto alla liquidazione in termini monetari di quanto a quest’ultima dovuto;

avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

Z.A. resiste con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

con atto del 8/9/2020, regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

la dichiarazione di rinuncia è stata accettata da Z.A. con atto del 9/9/2020.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;

infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresì sottoscritto, per accettazione, dalla controricorrente;

si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;

non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

PQM

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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