Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21204 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 23/07/2021), n.21204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5306-2016 r.g. proposto da:

G.M. s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, (cod.

fisc. (OMISSIS)), in persona del liquidatore legale rappresentante

pro tempore F.E., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto Emilio

Conti, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Romeo Rodriguez

Pererira n. 211, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe

Finocchiaro;

– ricorrente –

contro

PLUS IT s.p.a. in amministrazione straordinaria, (cod. fisc.

(OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona dei commissari

straordinari Dott. C.A. e Dott. S.R., legali

rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato

Briguglio Antonino, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Roma, Via Michele Mercati n. 51;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Isernia, depositato in

data 15.1.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

8/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

letta la memoria scritta con le relative conclusioni depositata in

data 12.2.2021 da parte della Procura Generale presso la Corte di

Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

De Matteis Stanislao.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La G.M. s.r.l. avanzò, con istanza datata 24.6.2009, domanda di ammissione al passivo della procedura PLUS IT s.p.a. in amministrazione straordinaria per l’importo complessivo di Euro 4.210.816, in virtù di prestazioni rese sulla base di un “accordo di produzione” di calzature, evidenziando che i crediti nascenti dal predetto contratto erano stati ceduti pro solvendo alla MPS Leasing & Factoring, in forza di contratto di factoring e che successivamente tali crediti erano stati oggetto di retrocessione dalla Mps con dichiarazione ritualmente notificata al debitore ceduto che, infine, tali crediti dovevano essere ammessi in via prededuttiva perché derivanti da contratto ad esecuzione continuata nel quale i commissari erano subentrati. Il g.d. rigettò la richiesta di ammissione al passivo “trattandosi di credito da far valere in prededuzione”.

2. Il Tribunale – adito dalla società G.M. s.r.l. L.Fall., ex artt. 98 e 99 – ha rigettato la proposta opposizione, evidenziando che: a) era giuridicamente errata la motivazione adottata dal g.d. posto che, anche con riferimento ai crediti ritenuti prededucibili, occorre sottoporre gli stessi alla procedura di verifica dello stato passivo innanzi al g.d., trovando deroga tale principio solo nelle ipotesi di crediti non contestati per collocazione ed ammontare; b) la pretesa della società opponente era, ciò nonostante, infondata quanto alla reclamata prededuzione, posto che le fatture azionate attenevano a prestazioni rese prima dell’ammissione della Plus It all’amministrazione straordinaria e che il riconoscimento della prededuzione richiede un’espressa dichiarazione di subentro nel contratto da parte del commissario; c) fondata era anche l’eccezione formulata dall’a.s. in relazione alla mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla società opponente, in quanto non era stata fornita adeguata dimostrazione dell’avvenuta comunicazione al debitore ceduto della retrocessione in proprio favore dei crediti oggetto delle fatture poste alla base della domanda di insinuazione al passivo; d) al ricorso in opposizione allo stato passivo era stata allegata la comunicazione di retrocessione dei crediti del 23.6.2009 che MPS aveva inviato alla G.M. s.r.l., ma non quella nei confronti del debitore ceduto; e) non era neanche ammissibile l’istanza istruttoria avanzata dal ricorrente opponente, volta all’acquisizione del fascicolo della verifica dello stato passivo, rientrando nell’onere probatorio dell’opponente quello di produrre la documentazione idonea a comprovare la fondatezza delle proprie richieste; f) la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., comma 1, allorquando questi l’ha accettata ovvero gli è stata notificata.

2. Il decreto, pubblicato il 15.1.2026, è stato impugnato dalla G.M. s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la PLUS IT s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

La società Plus It s.p.a ha depositato memoria.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, nelle conclusioni scritte, l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., comma 1.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., nonché della L.Fall., art. 99 e dell’art. 2697 c.c., e error in procedendo per erronea e omessa valutazione delle prove acquisite.

3. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame della seconda doglianza.

3.1 Occorre in primo luogo accogliere il rilievo preliminare secondo cui era stata comunque pacificamente (e tempestivamente) acquisito al fascicolo del giudizio di opposizione allo stato passivo la dichiarazione di cessione dei crediti da MPS verso il cessionario (o meglio, il retrocessionario).

3.2 Risulta, inoltre, dato non controverso quello secondo cui la notifica ovvero comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto era intervenuta con la domanda di ammissione al passivo che deve considerarsi formalità equipollente alla notificazione. Sul punto, è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la cessione, per produrre effetti nei confronti del debitore ceduto, che non l’abbia accettata, deve essere a lui notificata ex art. 1264 c.c., comma 1, al qual fine, non essendo previsti particolari termini o modalità, può utilizzarsi la domanda giudiziale, che il cessionario, rappresentando tale sua qualità, proponga, anche in forma di ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti del debitore, per ottenere il pagamento (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10280 del 23/10/1990; v. anche: n. 4596/84, mass n 436516; n. 1350/78, mass. N. 390722).

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale competente anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Isernia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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