Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21204 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. III, 13/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20053/2009 proposto da:

ACQUALATINA SPA ((OMISSIS)) in persona dell’Amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23,

presso lo studio dell’avvocato PIETROSANTI Fabrizio, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CASELLATO ADRIANO,

rappresentata e difesa dagli avvocati BASSOLI Carlo, FALCONE LUCIANO,

giusta procura speciale per atto notaio Carlo Cervasi di Aprilia del

18/03/2010. rep. n. 2993 allegata in atti;

– resistente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 805/2009 del GIUDICE DI PACE di LATINA del

20/4/09, depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Bassoli Carlo, difensore della resistente che si

riporta ai motivi;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

aderisce alla relazione.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. R.P. conveniva davanti al giudice di pace di Latina Acqualatina s.p.a, ed Equitalia Gerit s.p.a., premettendo che gli era stata notificata una cartella di pagamento, con intimazione di pagamento in favore di Acquilatina, in base a fatture ivi indicate nonchè al ruolo ordinario e chiedeva l’annullamento della cartella esattoriale per la mancanza dei presupposti per la riscossione mediante ruolo del credito vantato.

Si costituiva Acqualatina, che contestava l’asserzione della mancanza dei presupposti di legge. Equitalia contestava la propria legittimazione passiva.

Il giudice di pace di Latina, con sentenza depositata il 4.5.2009, annullava la cartella esattoriale.

Ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Acqualatina.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 2, e art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1 e 3.

Ritiene la ricorrente che – contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata – sulla base delle dette norme il gestore del servizio idrico integrato ha facoltà di riscossione coattiva mediante ruolo affidato al concessionario del credito da tariffa, entrata patrimoniale avente causa in un rapporto di diritto privato, senza peraltro previa necessità di conseguire, (ove, come nella specie, trattasi di società per azione a partecipazione pubblica), ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, un titolo avente efficacia esecutiva.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156, comma 3, statuisce: “La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo 3 del D.Lgs. 9 luglio 241, previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53 a seguito di procedimento ad evidenza pubblica”.

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, al comma 2, statuisce:

“Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156”.

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, statuisce, in relazione ai presupposti dell’iscrizione a ruolo: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.

3.2. Va poi osservato che è pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l’utente (Cass. n. 3539/08).

E’ altresì pacifico, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall’utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato.

4. Sulla base di questa normativa e della natura giuridica del canone pagato, emerge con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l’iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva.

Con la modifica apportata dal legislatore al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156, con la legge di conversione del D.L. n. 262 del 2996, il legislatore ha effettuato solo una precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha previsto la possibilità di riscossione mediante ruolo con sistema autonomo e scollegato rispetto a quello normale, adottato anche per stesse entrate di diritto privato degli enti pubblici.

La diversa soluzione, oltre che non trovare riscontro nella lettera della legge, urterebbe contro l’armonia del sistema, in quanto porterebbe a concludere che, nei rapporti di diritto privato, gli enti pubblici devono preventivamente munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l’entrata a ruolo e riscuoterla, mentre la società di gestione del s.i.i. potrebbe procedervi senza titolo esecutivo.

Va, quindi, considerato che da una parte il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156, non contiene alcuna espressa deroga ai presupposti per la riscossione tramite ruoli, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, e dall’altra che tale ultima norma si riferisce espressamente alle “entrate previste dall’art. 17″ tra le quali figura” quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156″.

Proprio questo inserimento dell’art. 17 cit. dimostra ulteriormente la volontà del legislatore di assoggettare tale modalità di riscossione alle disposizioni del D.Lgs. n. 46 del 1999, equiparando la tariffa in questione alle entrate di diritto privato degli enti pubblici.

5. In definitiva, per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 17, per l’iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico intergrato, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156, che costituisce un’entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.

Poichè, nella fattispecie, le fatture della s.p.a. Acqualatina, gestore del servizio idrico integrato, non costituiscono titolo esecutivo, la sentenza impugnata è corretta ed il ricorso va rigettato”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle osservazioni mosse nella memorie della parte ricorrente;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;

che nessuna statuizione vada emessa sulle spese di questo giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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