Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21204 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 08/08/2019), n.21204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23580/2014 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO VIGNERI;

– ricorrente principale –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO PUGLIESE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 486/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/10/2013 R.G.N. 459/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GERARDO VESCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 4 ottobre 2013) respinge l’appello di Z.F. avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo n. 8 del 2013, di rigetto del ricorso dello Z. proposto nei confronti del Comune di (OMISSIS), suo datore di lavoro, onde ottenere l’annullamento della subita sanzione disciplinare del rimprovero scritto e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivati da c.d. mobbing.

La Corte d’appello di Genova, per quel che qui interessa, precisa che:

a) per quel che concerne la sanzione disciplinare va preliminarmente osservato che il Comune ha prodotto l’estratto del CCNL contenente le disposizioni disciplinari e che va esclusa la denunciata contraddittorietà della contestazione perchè nella missiva d’addebito si faceva riferimento a due differenti episodi, ma poi si è ritenuto sussistente solo uno dei fatti contestati e non l’altro, avendo dato modo all’incolpato di difendersi adeguatamente;

b) nel giudizio di primo grado, all’esito dell’istruttoria, è stata confermata la sussistenza dell’addebito e quindi la legittimità della modesta sanzione inflitta, la cui proporzionalità non è stata qui contestata;

c) quanto al mobbing non è emerso alcun disegno preordinato a vessare i dipendente – come evidenziato anche dal primo Giudice – e lo stesso vale per il demansionamento, denunciato nella sola prospettiva del mobbing;

d) infatti nessun intento vessatorio e vessazione è configurabile nell’attribuzione di compiti compatibili con le condizioni di salute via via accertate e nella temporanea inattività disposta in attesa dei pareri dei medici, nella messa in disponibilità poi rientrata e neanche nella richiesta di parere al Dipartimento della Funzione pubblica circa la possibilità di licenziare un dipendente inidoneo per motivi di salute;

e) i mutamenti della pianta organica rientrano tra i poteri insindacabili della P.A. e le dichiarazioni rese dal sindaco di (OMISSIS) non sono tali da consentire, all’esterno, di individuare in Z. il soggetto preso in considerazione e comunque non hanno portata denigratoria;

f) deve essere precisato che la vessazione e l’intento di realizzarla sono da escludere considerando i suddetti elementi non solo singolarmente ma anche unitariamente, data la loro diversa finalità.

2. Il ricorso di Z.F. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, il Comune di (OMISSIS), che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato per un motivo.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi del ricorso principale.

2. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame (e conseguente omessa motivazione) circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al primo motivo di appello con il quale era stato rilevato che il primo Giudice aveva ritenuto sussistente la violazione, da parte del ricorrente, dell’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL di categoria del tutto apoditticamente visto che il Comune non aveva prodotto il suddetto contratto collettivo. La Corte d’appello ha rigettato la censura affermando che il Comune aveva prodotto l’estratto del CCNL contenente le disposizioni disciplinari, ma tale estratto, per espresso riconoscimento dell’Ente, conteneva l’art. 3 del CCNL, ma non l’art. 23, trascritto nella memoria difensiva di primo grado del Comune stesso. Pertanto, la Corte territoriale non ha motivato in ordine al fatto – decisivo – lamentato costituito dalla ritenuta violazione del citato art. 23, comma 3, lett. h), ancorchè il relativo testo non fosse in atti.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame (e conseguente omessa motivazione) circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al secondo motivo di appello; b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2106, e omessa motivazione, sulla pretesa contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio e sulla illegittima modificazione dell’addebito originario rispetto a quello sanzionato di arbitrario abbandono del posto di lavoro, visto che nel posto di lavoro abbandonato – in via (OMISSIS) – secondo il primo addebito (escluso) il lavoratore non si era mai recato. Inoltre, la Corte d’appello non ha considerato che dagli atti di causa emerge l’insussistenza della coscienza e volontà del dipendente di commettere l’illecito disciplinare addebitatogli.

2.3. Con il terzo motivo si denunciano: a) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.; c) omesso esame (e conseguente omessa motivazione) circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo all’illegittimo demansionamento subito dal ricorrente, dedotto con domanda autonoma rispetto al mobbing con correlata richiesta di risarcimento dei danni morali e professionali, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, che pur avendo riconosciuto la sussistenza del demansionamento non ha applicato la relativa disciplina.

2.4. Con il quarto motivo si denunciano: a) omesso esame (e conseguente omessa motivazione) circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., anche in relazione all’art. 41 Cost., perchè la Corte d’appello, con apodittica motivazione, non ha esaminato le decisive circostanze di fatto e le argomentazioni poste a sostegno di ogni singolo comportamento vessatorio subito e denunciato. Si rileva, fra l’altro, che non sarebbero chiare le ragioni che hanno portato la Corte d’appello ad affermare che le dichiarazioni rese dal sindaco alla stampa – che, per il ricorrente, consentivano di individuare lo Z. tra i lavoratori considerati fannulloni o “colpevoli di fatti ben più gravi” – non erano da considerare tali da potere essere indirizzate al ricorrente “all’esterno” e comunque non erano denigratorie.

Si contestano anche le statuizioni contenute nella sentenza impugnata con riguardo alla forzata inattività imposta al lavoratore e durata per circa un mese, deliberata sulla base dell’inidoneità alle mansioni di imbianchino decoratore – per le quali lo Z. era inidoneo da molti anni – anzichè in riferimento a quelle di fatto svolte di aiuto falegname, compatibili con il suo stato di salute.

Neppure la Corte d’appello ha correttamente valutato la successiva messa in disponibilità del ricorrente, diretta al solo fine di espellerlo dall’organico, senza alcun collegamento con pretese esigenze di salute del dipendente, non menzionate in atti, alle quali invece ha fatto riferimento la Corte territoriale.

Ne deriva che la Corte d’appello, non avendo esaminato fatti decisivi per la ricostruzione della vicenda, non ha considerato che tutti i vari fatti che la caratterizzano, singolarmente e unitariamente valutati, sono espressione di un unico intento vessatorio e mobbizzante del datore di lavoro.

II – Sintesi del ricorso incidentale condizionato.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè totale omessa contestuale motivazione su punto decisivo della causa e conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento ai fatti e documenti nuovi introdotti dallo Z. in appello, esaminati nel merito dalla Corte d’appello (con il rigetto delle relative censure), la quale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta al riguardo dal Comune di (OMISSIS).

Nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, si chiede che – fermo il rigetto dell’appello avversario – la motivazione della sentenza impugnata venga modificata nella motivazione per essere stato violato il divieto di nova in appello ed essere stata omessa ogni pronuncia sulla suindicata eccezione del Comune.

Si rinnova – senza argomentazioni al riguardo – la richiesta di applicazione dell’art. 96 c.p.c., già respinta dalla Corte d’appello.

III – Esame delle censure.

4. L’esame congiunto di tutti i motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e all’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Come rilevato anche dal Comune controricorrente, i motivi con i quali si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame (o l’omessa motivazione) circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti sono inammissibili, innanzitutto perchè, come risulta dalla sentenza qui impugnata, l’appello avverso sentenza del Tribunale di Sanremo n. 8 del 2013 è stato proposto il 5 luglio 2013 e, quindi, nella vigenza dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, inserito dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dopo l’11 settembre 2012 (vedi, per tutte: Cass. 11 maggio 2018, n. 11439).

5.1. Questa Corte ha già affermato, e deve essere qui ribadito, che “nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente per cassazione onde evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. n. 26774/2016; Cass. 14 marzo 2019, n. 11951).

5.2. Nella specie il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, diversità che va all’evidenza esclusa, avendo la Corte territoriale prestato piena adesione alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure.

5.3. A detto principale profilo di inammissibilità si può aggiungere che tutte le censure sia quelle formulate come denunce di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (che sono la maggior parte) sia quelle formalmente prospettate attraverso il richiamo alla violazione di norme di legge sostanziali o processuali contenuto nell’intestazione dei motivi, in realtà, si risolvono tutte nella deduzione della ritenuta erroneità della valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti.

5.4. Si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Giudice del merito, che come tale è di per sè inammissibile.

5.5. A ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.

5.6. Infine, va rilevato che le censure stesse risultano altresì formulate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, secondo quanto rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 febbraio 2016, n. 2937).

5.7. Tale principio si applica anche alle censure con le quali si denunciano ipotizzati errores in procedendo, come accade nella specie, nel terzo motivo del ricorso principale.

5.8. Infatti, il fatto che, in tale ultima ipotesi, la Corte di cassazione sia giudice anche del “fatto processuale” ed abbia il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la Corte stessa debba ricercare gli atti autonomamente, essendo, invece, la parte interessata tenuta ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (a pena di inammissibilità) e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (a pena di improcedibilità del ricorso), indicando nel ricorso specificamente il contenuto essenziale del documento di cui si assume l’erronea interpretazione da parte del giudice del merito (trascrivendolo) e fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. SU 14 maggio 2010, n. 11730).

5.9. Nella specie il ricorrente, nel suddetto motivo, sostiene di aver dedotto il demansionamento con una domanda autonoma rispetto al mobbing e con correlata richiesta di risarcimento dei danni morali e professionali, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, secondo cui il demansionamento è stato denunciato dall’interessato nella sola prospettiva del mobbing.

5.10. Tuttavia l’interessato, nel formulare detta censura, non assolve il suddetto duplice onere in cui si sostanza il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare, non dimostrando di avere ritualmente proposto nel ricorso introduttivo del giudizio la domanda in contestazione come autonoma rispetto al mobbing e di averla così ribadita nell’atto di appello (vedi, per tutte: Cass. SU 22 maggio 2012, n. 8077).

6. All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposto dal Comune di (OMISSIS) (vedi, per tutte: Cass. n. 26654/2018); Cass. 7 giugno 2019, n. 15510; Cass. 15 luglio 2019, n. 18934).

IV – Conclusioni.

7. In sintesi, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato va dichiarato assorbito.

8. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza del ricorrente principale, dandosi atto della sussistenza, nei suoi confronti, dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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