Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21204 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2497-2015 proposto da:

A.N.S.N., titolare della omonima azienda

agricola, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE CINNERA MARTINO;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO e ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 1045/2014 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 11/07/2014, R.G.N. 460/2012.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 11.7.14, la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede dell’11.10.11, ha annullato la cartella esattoriale opposta dal sig. A. ed accertato parte dei crediti azionati dall’Inps, a titolo di contributi lavoratori dipendenti dal 2003 al 2006, oltre somme aggiuntive.

2. In particolare, la corte territoriale, nell’accertare il credito dell’INPS per contributi e sanzioni in relazione a numerosi dipendenti dell’ A., ha rilevato l’inapplicabilità dei benefici contributivi previsti per i lavoratori agricoli in ragione del mancato rispetto delle norme sul collocamento e sulle retribuzioni minime contrattuali; la stessa corte ha poi ritenuto che la mancanza di previa diffida obbligatoria condiziona l’emissione dell’ordinanza ingiunzione in materia di illecito amministrativo ma non anche l’azione esecutiva con ruolo esattoriale per contributi, come nel caso; infine, con riferimento alla posizione di un singolo lavoratore, la sentenza ha accertato la non debenza dei contributi, annullando la cartella esattoriale opposta.

3. Avverso tale sentenza ricorre il sig. A. per cinque motivi, cui resiste con controricorso l’INPS; l’INPS propone ricorso incidentale per un motivo, rispetto al quale il datore è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di motivazione e violazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 5, conv. in L. n. 608 del 1996; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 416 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione della norma per motivazione apparente; con il motivo, articolato nelle censure sopra riportate, si lamenta in sostanza che la sentenza impugnata ha trascurato che la sussistenza di accordi di riallineamento, l’adesione da parte del datore agli stessi e la corresponsione di paghe conformi ai detti accordi erano tutti fatti non contestati e pacifici.

5. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, vizio di motivazione e violazione dell’art. 101 c.p.c. e D.L. n. 510 del 1996, art. 5, conv. in L. n. 608 del 1996; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 416 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione della norma per motivazione apparente; con il motivo, articolato nelle censure sopra riportate, si lamenta in sostanza che la sentenza impugnata ha trascurato di verificare i singoli periodi di mancata corresponsione di paghe conformi al contratto collettivo nonchè i singoli lavoratori per cui ciò era avvenuto, ricollegando la perdita del beneficio contributivo alla inottemperanza datoriale genericamente considerata al contratto collettivo.

6. Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 124 del 2004, artt. 12 e 13 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, per esser stata applicata nella cartella opposta la sanzione della revoca delle riduzioni contributive e nonchè la sanzione delle somme aggiuntive, senza che vi fosse stata una previa diffida obbligatoria, diffida che condiziona la legittimità della sanzione.

7. Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, violazione dell’art. 420 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2 e art. 437 c.p.c., in ragione del mancato esercizio di poteri istruttori officiosi nell’acquisizione dei contratti di riallineamento e della relativa accettazione datoriale, sebbene vi fosse stata anche sollecitazione specifica della parte, seppur inoltrata tardivamente.

8. Con il quinto motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la sentenza impugnata compensato le spese di giudizio, nonostante la fondatezza della pretesa come sarà dimostrato all’esito del giudizio di cassazione.

9. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, ricorrendo sia violazione del divieto di cumulo di motivi di ricorso plurimi indifferenziati, sia violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

10. Sotto il primo profilo, questa Corte ha già avuto modo di precisare in materia di ricorso per cassazione che l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24493 del 05/10/2018, Rv. 650743 – 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 – 01).

11. Il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso ed in modo indifferenziato, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, come nella specie, senza che siano ben individuabili le distinte censure proposte dal ricorrente e senza evidenziare le doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, è inammissibile in quanto affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le censure rilevanti.

12. Gli anzidetti motivi del ricorso in disamina sono inoltre inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, in quanto la parte -che ha dedotto fatti non contestati tra le parti o non valutati dal giudice- non ha indicato, riproducendoli nel ricorso, da quali specifici atti del processo fosse desumibile la non contestazione dei fatti indicati e, per altro verso, da quali atti risultassero i fatti asseritamente non valutati dal giudice, non consentendo a questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi.

13. Si è infatti ritenuto da questa Corte (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24062 del 12/10/2017, Rv. 645760 – 01), quanto al primo aspetto, che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica).

14. Quanto al secondo profilo, si è detto da questa Corte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01) che, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio.

15. Il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto la cartella non reca applicazione di alcuna sanzione amministrativa (per le quali è competente peraltro l’Ispettorato del Lavoro), ma richiede il pagamento in favore dell’INPS- di contributi e somme aggiuntive, sicchè non occorreva alcuna preventiva diffida obbligatoria. Nè può ritenersi, come pretenderebbe parte ricorrente, che le somme aggiuntive siano delle sanzioni amministrative, avendo questa Corte già affermato (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 16262 del 20/06/2018, Rv. 649393 – 01), in tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, che le somme aggiuntive dovute dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all’ente previdenziale, sicchè alle somme aggiuntive non si applicano le norme della diffida obbligatoria.

16. Il quarto motivo è infondato. In linea con quanto già affermato da questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 25374 del 25/10/2017, Rv. 645890 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22534 del 23/10/2014, Rv. 633204 – 01), deve ritenersi che nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato tempestivamente l’esercizio, indicando una “pista probatoria” ed i relativi mezzi di prova, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito.

17. Non è dunque sindacabile in sede di legittimità il mancato uso dei poteri officiosi da parte del giudice ove la parte non abbia sollecitato gli stessi tempestivamente e compiutamente, ossia nei termini previsti per l’espletamento di attività istruttoria e con indicazione delle vie probatorie utili e disponibili. Nella specie, a quanto consta, non vi è stata siffatta richiesta della parte nè in primo grado, nè nell’atto di appello, essendo stata solo in sede di conclusioni d’appello formulata una intempestiva richiesta, comunque carente del contenuto prescritto.

18. Il quinto motivo è inammissibile perchè non attiene al regolamento delle spese della sentenza impugnata ma al regolamento delle spese dell’intero giudizio che sarà effettuato all’esito del giudizio di cassazione.

19. Con unico motivo di ricorso incidentale l’INPS deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per avere la sentenza impegnata -in considerazione dell’inesistenza di debito contributivo quanto alla posizione di un singolo lavoratore- annullato la cartella opposta, anzichè dichiararla solo inefficace la cartella in parte qua.

20. Il motivo è fondato, avendo questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 19502 del 10/09/2009, Rv. 610115 – 01; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 420 del 10/01/2014, Rv. 628773 – 01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27824 del 30/12/2009, Rv. 611395 – 01) già affermato in tema di riscossione di contributi previdenziali che, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell’opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d’ufficio, dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l’ente creditore non abbia assolto all’onere di provare anche nel “quantum” il suo credito.

21. Per tutto quanto detto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre va accolto il ricorso incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Catania per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

22. Si dà atto della sussistenza del presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale e della non sussistenza dei presupposti in relazione al ricorrente incidentale.

PQM

Rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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