Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21203 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 23/07/2021), n.21203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2465/2016 proposto da:

Edison Energia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 208,

presso lo studio dell’avvocato Cardarelli Massimiliano, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cirio del Monte Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in

persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Tembien n. 15, presso lo studio

dell’avvocato Ferretti Alessandro, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4463/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta dalla Cirio del Monte Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria per la revocatoria L.Fall., ex art. 67, comma 2 (nel testo vigente anteriormente alla L. n. 80 del 2005) del pagamento di complessivi Euro 759.005,08 eseguiti dalla società in bonis nel cd. periodo sospetto in favore di Edison Energia S.p.a., in riforma della sentenza di primo grado che l’aveva rigettata per insussistenza della cd. scientia decoctionis.

1.1. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provati i pagamenti in questione, in quanto non contestati ed anzi espressamente ammessi a pag. 7 della comparsa di risposta dalla convenuta (che li aveva qualificati come “corrispettivi dei servizi resi nell’ambito dell’attività d’impresa”); ha comunque valutato i documenti allegati dall’attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3), (bonifici dei pagamenti), poiché costituenti prova contraria rispetto alla loro tardiva contestazione nella memoria della convenuta ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2); ha infine ritenuto fornita la prova presuntiva della cd. scientia decocotionis sulla scorta delle numerose notizie di stampa nazionali sulla crisi finanziaria delle imprese del “gruppo Cirio”, oltre che dell’invio di solleciti di pagamento da parte della creditrice.

1.2. Edison Energia ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione, cui l’Amministrazione straordinaria di Cirio del Monte Italia ha resistito con controricorso, corredato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 342,345 e 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia sulle due eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell’appello, per difetto di specificità dei motivi e introduzione di circostanze di fatto non dedotte in primo grado (segnatamente, l’esistenza in Edison di una struttura organizzativa composta da Ufficio stampa e Ufficio Risk management).

2.1. La censura presenta profili sia di inammissibilità – per difetto di autosufficienza, stante la mancata allegazione o riproduzione in parte qua degli atti di citazione e di appello, oltre che per difetto di decisività, non basandosi la decisione impugnata sulle asserite circostanze nuove – che di infondatezza, poiché dagli atti di causa emerge non già un’omessa pronuncia sulle eccezioni allegate quanto un loro rigetto implicito.

3. Il secondo mezzo lamenta la violazione degli artt. 115,167 c.p.c. e art. 2697 c.c., in uno all’omesso esame di fatto decisivo, poiché a pag. 7 della comparsa di costituzione Edison si sarebbe limitata a rilevare che, applicando il nuovo testo della norma, i pagamenti sarebbero stati per la maggior parte antecedenti al periodo sospetto; invece, alle successive pagg. 23 e 28 avrebbe eccepito l’insussistenza del requisito oggettivo dell’azione e l’inidoneità dei documenti prodotti dall’attrice a fornire la prova dei pagamenti, gravando perciò sull’Amministrazione straordinaria il relativo onere, tanto più che, trattandosi di giudizio iniziato anteriormente al 4 luglio 2009, non era applicabile il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.

3.1. In disparte il rilievo per cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche prima dell’introduzione del principio di “non contestazione” nell’art. 115 c.p.c., il convenuto era tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda – da ritenersi perciò “ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica”, sempre che l’attore abbia a sua volta assolto all’onere di puntuale allegazione dei fatti di causa (Cass. 26908/2020; cfr. Cass. 19896/2015) – il motivo è per certi aspetti infondato e per altri inammissibile.

3.2. Invero, i pagamenti revocati risultano più volte oggetto di (esplicita) ammissione, piuttosto che di (implicita) non contestazione, nella comparsa di risposta, che contiene espresso riferimento alla loro materiale esecuzione alle pagine 7, 11 e 26 – accanto ad una serie di difese incompatibili con la contestazione dell’avvenuto pagamento, quali l’eccezione di incostituzionalità della L.Fall., art. 67 (pagg. 4-10) ed i riferimenti alla esenzione da revocatoria per i pagamenti nei termini d’uso (pagg. 10-12) e alla natura solutoria del pagamento effettuato (pag. 18), oltre che al difetto della scientia decoctionis (pagg. 12-27) – rispetto alle quali le vaghe difese svolte a pagg. 27-28 appaiono inconferenti. Ne’ il ricorrente allega di aver effettuato la contestazione dei pagamenti con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1), che nel rigido sistema di preclusioni e decadenze del rito riformato rappresenta il termine ultimo per la contestazione del fatto in origine non contestato, con conseguente inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

4. Il terzo motivo – con cui si deduce la violazione degli artt. 183 e 116 c.p.c., nonché art. 2697 c.c., sull’assunto che la prova dei pagamenti non poteva essere fornita attraverso documenti prodotti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. – resta assorbito dal rigetto del secondo, poiché la ratio decidendi relativa alla prova dei pagamenti è ulteriore e secondaria rispetto a quella della loro mancata contestazione.

5. Per le stesse ragioni risulta assorbito anche il quarto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 115,167,183 c.p.c. e art. 2697 c.c., in uno all’omesso esame di fatto decisivo – avuto riguardo alla asserita inidoneità della documentazione prodotta dall’attore, ritenuta ammissibile nonostante la sua pretesa tardività, a fornire la prova dei pagamenti in questione; ciò a prescindere dall’inammissibilità del motivo, che attiene a valutazione in fatto.

6. Il quinto mezzo deduce la violazione degli artt. 115,116,167 c.p.c., e art. 2697 c.c., in uno all’omesso esame di fatto decisivo, con riferimento alla prova della scientia decoctionis attraverso gli articoli di stampa relativi alla crisi del “gruppo Cirio”.

6.1. Per l’inammissibilità del motivo è sufficiente richiamare i numerosi precedenti specifici di questa Corte (Cass. nn. 7163-7166 del 2020; Cass. nn. 27552 e 12699 del 2019; Cass. n. 6008 del 2017), la quale, pronunciandosi in analoghi giudizi promossi dall’odierna controricorrente, ha affermato che: “ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita (Cass. 3299/2017, Cass. 11546/2019). Il giudice di merito ben può quindi, tenendo in considerazione le risultanze del caso concreto e le fonti di conoscenza poste al suo vaglio, trarre dalle caratteristiche di una campagna di stampa che gli risulti dimostrata (valorizzando il numero e la frequenza delle notizie pubblicate, la diffusione su ampia scala del giornale, la descrizione della gravità della situazione rappresentata negli articoli divulgati e la dovizia dei particolari in essi contenuti) argomenti per valutare se la medesima possa costituire un indizio utile ai fini della dimostrazione della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono poi un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 3854/2019)”.

7. Il ricorso va quindi complessivamente rigettato, con condanna alle spese liquidate in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA