Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21203 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27174/2010 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MADONNA DEL RIPOSO 13, presso lo studio dell’avvocato

BATTIATI ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLI Paolo

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE di FIRENZE, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDUCCI 4,

presso lo studio dell’avvocato TRAINA DUCCIO MARIA, che lo

rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE di APPELLO di FIRENZE,

PROCURATORE GENERALE presso REPUBBLICA PRESSO la CORTE SUPREMA di

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1033/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

9/07/10, depositata il 19/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 19 luglio 2010, rigettando il reclamo proposto dal professionista avverso la decisione del CO.RE.DI. per la Toscana, confermava l’affermazione di responsabilità disciplinare del notaio C.F. per “avere indebitamente trattenuto somme e titoli per un ammontare di Euro 347.145,00 di cui aveva il possesso nell’esercizio dell’attività di levata di protesti svolta per conto della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, in violazione dell’art. 147,comma 1, lettera a), L.N., con la conseguente irrogazione della sanzione della sospensione per un anno dall’esercizio dell’attività professionale.

Avverso tale sentenza il notaio C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da otto motivi.

Resiste il Consiglio Notarile Distrettuale di Firenze con controricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 153, comma L.N. e L. n. 241 del 1990, art. 21 septies; nullità del procedimento; insufficienza di motivazione su un fatto decisivo) lamenta che il capo d’incolpazione contestatogli era generico, non contenendo alcuna precisa indicazione dei fatti di cui era chiamato a rispondere, con conseguente nullità della richiesta di procedimento e della successiva decisione disciplinare. Il ricorrente lamenta, altresì, che l’estratto dell’adunanza consiliare era privo delle conclusioni 2. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza, non risultando i suddetti atti trascritti nel ricorso, almeno nelle parti salienti.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che nell’ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come nell’ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, è necessario che la parte, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, evidenzi in forma adeguata “gli elementi di giudizio in fatto” di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice “a quo” perchè asseritamente erroneo, o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice;

pertanto, la parte deve riportare nell’atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi, bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti, nonchè il testo integrale di essi o, quantomeno, della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto (Cass. 29/04/2002, n. 6224).

Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

L’esistenza di detto vizio del motivo di ricorso non è sanata alla allegazione nella memoria della copia della richiesta di procedimento disciplinare del presidente del consiglio notarile di Firenze.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 147 lett. a) L. not. e degli artt. 2697, 2729 c.c., nonchè il vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Lamenta il ricorrente che la corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C. alla categoria notarile, si è limitata a ripetere quanto già detto dalla COREDI e cioè che tale illecita condotta sarebbe provata documentalmente.

Secondo il notaio ricorrente tale documentazione era costituita solo da un elenco formato dalla stessa banca denunziante.

Inoltre il ricorrente lamenta che è stato violato il suo diritto di difesa, poichè solo a seguito della decisione della COREDI, ha appreso che il suo comportamento avrebbe avuto un eco negativo nella comunità di Lastra a Signa.

4.1. Il motivo è infondato.

Con esso il ricorrente mira ad una rivalutazione degli elementi probatori sulla base dei quali la corte di appello ha ritenuto di dovere confermare la decisione reclamata della COREDI. Con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità, la corte ha ritenuto che illecita la condotta del notaio, consistita nell’avere trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi era provata documentalmente. Essendo questa la ricostruzione fattuale operata dalla Commissione prima e dalla Corte di merito poi, correttamente è stato ritenuto che ciò integrava compromissione del decoro o del prestigio della classe notarile. Il riferimento all’eco negativo nella comunità di Lastra a Signa non integra un nuovo o diverso episodio di illecito disciplinare ma indica solo come il suddetto fatto di illecito (costituito dal non giustificato trattenimento di denaro e di documenti di terzi )aveva effetti di risonanza maggiore per il fatto che si era verificato in una piccola comunità.

4.2. In ogni caso l’art. 147, lett. a) L.N. prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all’interno della quale è punibile ogni condotta, posta in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idonea a compromettere l’interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si pone in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico (Cass. 2006/12113; 2003/10683). Pertanto deve escludersi che il verificarsi del clamor nella comunità, integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza.

4.3. Quanto alla censura relativa alla gravità della sanzione irrogata ed alla mancata concessione delle attenuanti, si tratta di valutazioni di merito, non censurabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, come nel caso di specie, avendo la Corte fiorentina considerato “l’importo indebitamente trattenuto (oltre 140 titoli per un totale di oltre 347,000 euro), la reiterazione della condotta già di recente sanzionata per un caso analogo, la mancata restituzione delle somme e dei titoli trattenuti senza alcuna giustificazione”.

5. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. 349 del 1977, art. 9, comma 4; difetto di motivazione) il ricorrente sostiene che la L. n. 349 del 1977, art. 8, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, non avendo ad oggetto la condotta ascritta all’incolpato.

6. Anche tale motivo è destituito di fondamento, avendo la Corte di merito rilevato che l’art. 9 cit., comma 5 (e non 4), recita: “i pubblici ufficiali versano l’importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all’ultimo giorno consentito per la levata di protesto”.

7. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 7 L.N.; nullità del provvedimento disciplinare per difetto assoluto di istruttoria; difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia) il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria per verificare la fondatezza delle accuse e non avrebbe tenuto conto del credito per prestazioni professionali rese in favore dell’istituto bancario.

8. Il motivo è infondato. Su tali punti la sentenza impugnata ha rilevato che l’illecita condotta del notaio, consistita nell’avere trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi, oltre che provata documentalmente, risulta confermata dall’ammissione dello stesso notaio, nella memoria del 21 aprile 2009, di essere ancora in possesso dei titoli in questione, ribadita nell’audizione del 7 maggio 2009, nella quale ha riconosciuto che erano da restituire somme e titoli per importi ancora da precisare.

In ordine, poi, ad eventuali compensazioni, già la sentenza impugnata ha evidenziato che non possono essere fatti valere crediti dei quali il notaio non ha neppure saputo indicare il preciso ammontare. E ciò senza contare l’assenza di un qualsiasi riscontro probatorio da parte dall’interessato.

9.Con il quinto motivo (difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 147 L.N.) il ricorrente contesta l’inquadramento della condotta del notaio nella previsione dell’art. 147, lett. a), cit. 10.

Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte territoriale, nel richiamare la L. n. 349 del 1973, art. 11 (“salva l’applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all’entità delle infrazioni stesse”) riporta la violazione commessa dal C. sotto la fattispecie dell’art. 147 L.N., che sanziona ogni comportamento (“in qualunque modo”) da cui possa derivare un pregiudizio per “la dignità del notaio e il decoro ed il prestigio della classe notarile”.

Senz’altro è da condividere che “trattenersi indebitamente delle somme di denaro e titoli per importi consistenti rappresenti un grave pregiudizio, oltre che alla reputazione del notaio,anche al decoro e prestigio della classe notarile perchè tali condotte fanno venir meno quel rapporto di fiducia e di pieno affidamento che ogni cittadino deve avere nei confronti di chi esercita una funzione pubblica così delicata e di rilievo qual è quella notarile”.

11. Con il sesto motivo (difetto di motivazione su un fatto decisivo della controversia; questione di legittimità costituzionale) il ricorrente insiste per l’applicazione dell’istituto della continuazione, la cui esclusione porrebbe una questione di illegittimità costituzionale.

12.1. Condivisibilmente la sentenza impugnata ha ritenuto che, data la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo, non è consentito, attraverso un procedimento di integrazione analogica, estendere le norme di favore previste in materia penale alla materia degli illeciti amministrativi. Ritiene questa Corte con giurisprudenza costante che in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un’unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale – di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni -, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 cod. pen. in tema di continuazione tra reati. Ciò sia perchè la citata L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perchè la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano “tout court” estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. 21/05/2008, n. 12974; Cass. n. 7160 del 01/08/1997).

12.2. Quanto alla questione di illegittimità costituzionale, essa, oltre ad essere stata sollevata soltanto genericamente, appare anche manifestamente infondata, stante la diversità di situazioni, che giustifica il diverso trattamento normativo ai fini della continuazione.

13. Con il settimo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 151 L.N.; difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta), il ricorrente ribadisce l’eccezione di illegittima costituzione del collegio giudicante della CO.RE.DI. della Toscana, in quanto uno dei componenti non apparteneva a distretto diverso.

14. Al di là di come debba interpretarsi la “diversità” di cui al comma 1 dell’art. 151 L.N. (“Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi”), se debba cioè rapportarsi all’incolpato o, come ha ritenuto la corte territoriale, agli altri componenti del collegio, tale disposizione trova applicazione, per previsione espressa, soltanto “in quanto possibile”, senza che peraltro venga comminata alcuna sanzione per la sua inosservanza.

15. Con l’ottavo ed ultimo motivo (difetto di motivazione) il ricorrente riprende la censura della mancata concessione delle circostanze attenuanti oggettive, già espressa nel secondo motivo.

16. Il motivo è infondato per le ragioni già indicate in relazione allo stesso punto del secondo motivo.

17. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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