Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21203 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.13/09/2017),  n. 21203

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28840/2011 proposto da:

A.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma, Via

G. Morpurgo n. 16, presso l’avvocato Rosai Massimiliano,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pollo-Poesio Giovanni, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore

Dott. D.C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Adriana n. 15, presso l’avvocato Ferrazza Francesco, rappresentata e

difesa dall’avvocato Cianciusi Luigi, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 427/2011 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositato

il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2017 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede che codesta

Corte voglia accogliere il ricorso, limitatamente al motivo n. 2).

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Avezzano, con decreto 12 ottobre 2011, ha rigettato il ricorso di A.D. avverso l’esclusione parziale dallo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) di un credito che il giudice delegato aveva ammesso in via privilegiata solo in parte.

2.- Avverso il predetto decreto, A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui si è opposto il Fallimento (OMISSIS). Il PG ha presentato requisitoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il PG ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, perchè il ricorrente non avrebbe depositato la copia autentica del decreto decisorio dell’opposizione allo stato passivo, corredata dalla prova della sua notificazione o comunicazione L. Fall., ex art. 99, u.c., avendo il ricorrente riferito che il decreto gli era stato notificato con comunicazione di cancelleria in data 24 ottobre 2011 e poi in data 4 novembre 2011.

Tuttavia, la relata dell’Ufficiale giudiziario di notificazione del decreto al difensore del ricorrente risulta depositata agli atti e reca la data 24 ottobre 2011, sicchè il ricorso per cassazione è stato notificato tempestivamente il 22 novembre 2011, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui alla L. Fall., citato art. 99.

2.- Il Tribunale, dopo avere premesso che il titolo di legittimazione fatto valere in sede di domanda di insinuazione al passivo era costituito da una donazione di azienda da parte di N.S. in favore di A.D., con i relativi debiti e crediti vantati nei confronti della (OMISSIS), ha enunciato tre autonome rationes decidendi: la donazione non era provata perchè non depositata nel giudizio di opposizione (a); la donazione, se esistente, era stata stipulata in data (5 marzo 2009) successiva alla dichiarazione di fallimento (in data 13 febbraio 2009) e, quindi, non era opponibile al fallimento (b); il mero possesso di cambiali prive di girata nei suoi confronti non attribuiva all’opponente la legittimazione ad azionare il credito e, analogamente, gli assegni prodotti risultavano emessi in favore della sua dante causa ( N.S.) da parte di un soggetto ( M.S.) non avente alcun rapporto con la società fallita (c).

3.- Con il primo motivo il ricorrente censura la ratio decidendi sub a), denunciando un error in procedendo, per avere ritenuto non depositato nel giudizio di opposizione l’atto di donazione che invece era allegato alla domanda di ammissione al passivo L. Fall., ex art. 93 e che il tribunale avrebbe dovuto acquisire, anche pronunciandosi sull’ammissione dei mezzi istruttori richiesti.

Il secondo motivo censura ulteriormente la ratio decidendi sub a), osservando che, avendo il giudice delegato ammesso il credito solo in parte, era inutile la riproduzione dell’atto di donazione, poichè in sede di opposizione l’istruttoria avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l’importo escluso.

Con il terzo motivo è censurata la ratio decidendi sub b), circa l’inopponibilità al fallimento dell’atto di donazione, assumendo il ricorrente di avere diritto di esigere quanto gli era stato ceduto dal proprio dante causa con la donazione, costituente mera cessione di crediti, idonea a realizzare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio originario.

Il quarto motivo censura l’incompatibilità del giudice relatore nel giudizio di opposizione, il quale non avrebbe potuto fare parte del collegio poichè “era stato nominato giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Avezzano”.

4.- Il ricorrente si limita a censurare la ratio decidendi sub a) e genericamente quella sub b), circa l’inopponibilità della donazione al fallimento, essendosi (nel terzo motivo) limitato ad osservare, senza argomentare, l’irrilevanza del fatto che la liberalità in suo favore sia avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento; nè censura la ratio decidendi sub c), circa la legittimazione a far valere il credito azionato in sede di opposizione, essendosi limitato (nel primo motivo) a fare generico cenno alla richiesta di ammissione di imprecisate prove per testi dirette a dimostrare il collegamento del traente degli assegni ( M.S.) con la società fallita.

Pertanto, pur ipotizzando in astratto la fondatezza del primo motivo (sulla prova della donazione), il ricorso non potrebbe condurre alla cassazione del decreto impugnato che resterebbe validamente fondato sulle altre rationes decidendi, non censurate o censurate genericamente.

Infine, il quarto motivo è poco comprensibile, non prospettando alcuna specifica causa di incompatibilità del giudice relatore nella causa di opposizione al decreto; inoltre, la violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’art. 186 bis disp. att. c.p.c., è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi (v. da ultimo Cass., sez. un., n. 1545/2017): esso è, quindi, inammissibile.

5.- Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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