Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21203 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1605-2015 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA

174, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VASSALLO;

– ricorrente –

nonchè contro

– I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO e

ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1701/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/01/2014, R.G.N. 505/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 7.1.14, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del tribunale della stessa sede del 3.11.10 che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro agricolo svolto dalla signora P. (formalmente alle dipendenze della Agricola San Vito 97 coop a r.I.) e negato l’iscrizione della lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza.

2. In particolare, la corte territoriale rilevava che con verbale ispettivo 11.12.07 (le cui risultanze non erano state contrastate dalla lavoratrice) era stata accertato che vari lavoratori formalmente dipendenti dalla suddetta cooperativa, ivi inclusa la ricorrente, erano stati utilizzati da altro imprenditore agricolo, senza formalizzazione di un contratto di somministrazione tra le imprese e senza che alcun contratto fosse stato stipulato con i dipendenti al riguardo, con conseguente fittizietà del rapporto di lavoro con la cooperativa.

3. Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per 4 motivi, l’INPS ha depositato procura alle liti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. Con il primo motivo si deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del R.D. n. 1949 del 1940 e il D.Lgs. 9 aprile 1946, n. 212, artt. 3 e 4, per avere la sentenza impugnata trascurato che il lavoro era stato comunque effettuato dalla lavoratrice, ciò che comunque legittimava l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.- violazione dell’art. 2094 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato due testimonianze nonchè alcuni documenti prodotti dalla parte (quali le buste paga, il foglio matricolare nel registro delle imprese e i CUD), dalle quali emergeva il lavoro svolto dalla ricorrente.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 2397 c.c., comma 2, e art. 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata imposto all’appellante “specifico motivo di gravame finalizzato a incrinare l’efficacia probante delle risultanze del verbale ispettivo”, sebbene la decisione di primo grado non si era basata su tale efficacia, e per avere attribuito tale efficacia negando accesso alla testimonianza degli ispettori verbalizzanti richiesta dalla lavoratrice, e trascurando infine che il verbale si fondava su esame di documenti INPS e non su fatti accertati direttamente dagli ispettori.

7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di valutare le prove assunte in contraddittorio nel giudizio.

8. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.

9. In materia di lavoro agricolo, R.D. n. 1949 del 1940, art. 12, prevede l’iscrizione di tutti i lavoratori agricoli in appositi elenchi; il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.Lgs. n. 212 del 1946 e alle relative prestazioni previdenziali presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.

10. La sentenza impugnata ha ritenuto fittizio il rapporto di lavoro della lavoratrice con la cooperativa, per non essere state effettuate prestazioni effettive in favore di quest’ultima.

11. Questa Corte ha ritenuto, in fattispecie del tutto affine alla presente, peraltro relativa alla stessa lavoratrice ed al medesimo soggetto utilizzatore (Cass. Sez. L, sentenza n. 21514 del 15/09/2017, rv. 645869 – 01) che, in caso di somministrazione irregolare, è legittima la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli denunciati da una società che, dalle emergenze probatorie acquisite in giudizio, sia risultata non in possesso delle specifiche autorizzazioni per la somministrazione di manodopera, nè iscritta nell’apposito albo, nè beneficiaria delle prestazioni lavorative, e, dunque, priva della veste di datrice di lavoro.

12. Occorre peraltro osservare che il giudizio ha ad oggetto l’iscrizione della lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricoli in relazione al rapporto di lavoro con la cooperativa e non altri rapporti di lavoro, per i quali non vi è stata alcuna formale denuncia da parte del datore nè domanda di iscrizione negli elenchi della lavoratrice, e di conseguenza nessuna attività amministrativa di accertamento e nessun accertamento giudiziale.

13. Il primo motivo di ricorso non si rapporta dunque alla sentenza, che solo del rapporto di lavoro con la cooperativa (e della iscrizione conseguente a detto rapporto) si è occupata, ed è in contraddizione con gli altri motivi di ricorso, che riguardano il solo rapporto di lavoro con la cooperativa e non quello con il c.d. utilizzatore.

14. Gli altri motivi di ricorso sono infondati, in quanto non sussistono le violazioni delle norme di legge richiamate.

15. Inoltre, la corte territoriale ha valutato il materiale probatorio raccolto, attribuendo rilevanza decisiva alle risultanze del verbale ispettivo INPS in ordine all’ineffettività del rapporto di lavoro con la cooperativa per non essere questa beneficiaria reale delle prestazioni delle maestranze, disattendendo le richieste probatorie della lavoratrice in quanto inidonee comunque ad inficiare l’accertamento circa il soggetto esclusivamente beneficiario della prestazione.

16. La parte denuncia in sostanza un vizio motivazionale della decisione impugnata, prospettando una diversa ricostruzione del merito della controversia e tendendo ad una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto in relazione alla verifica dell’effettività delle prestazioni di lavoro, valutazione preclusa in sede di legittimità (pur con riferimento al precedente regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si veda Cass. Sez. L, sentenza n. 12133 del 19/08/2003, Rv. 565973-01, il cui principio è a fortiori applicabile nel nuovo regime).

17. Nulla per spese, in quanto l’INPS si è limitato a depositare procura senza svolgere specifica attività difensiva (Cass. Sez. L, sentenza n. 11499 del 04/11/1995, rv. 494519 – 01).

18. Si dà atto infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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