Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21202 del 20/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21202 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 25581-2013 proposto da:
VISCONrE GABRIELE WALTER VSCGRL74L14F205M,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO PICCOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SANVITO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EGEO 61, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI MARCELLI, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in atti;
– resistente contro

Data pubblicazione: 20/10/2015

HGUICH YOUSSEF;

intimato

avverso la. sentenza n. 2666/2013 della COME D’APPELLO di
MILANO del 4/06/2013, depositata 1’01/07/2013;

09/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Sanvito Maurizio Giorgio difensore del ricorrente che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Marcel Luigi difensore della resistente che si riporta
agli scritti.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1.- Gabriele Walter Visconte convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di
Monza — sezione distaccata di Desio il proprietario e la Milano Assicurazioni
spa, compagnia di assicurazioni per la r.c.a. dell’autovettura che aveva investito
il motociclo da lui condotto, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i
danni alla persona provocati nel sinistro accaduto in data 23 marzo 2006 in
Paderno Dugnano.
Il Tribunale accolse la domanda, reputando la responsabilità esclusiva della
conducente del veicolo di proprietà del convenuto Youssef Hguich, assicurato
con la Milano Assicurazioni spa, e condannando questi ultimi, in solido, al
risarcimento dei danni quantificati, in favore del Visconte, nell’importo
complessivo di € 310.164,42, oltre accessori.
1.1.- La Corte d’Appello, pronunciando sull’appello principale della Milano
Assicurazioni spa e sull’appello incidentale del Visconte, ha condannato la
prima e Youssef Hguich, in solido tra loro, al pagamento, in favore del
Visconte, delle seguenti ulteriori somme: € 219.878,72 (oltre interessi), a titolo
di danno biologico permanente; € 117,640,00 (oltre interessi), a titolo di
inabilità temporanea, totale e parziale; € 9.785,22 (oltre rivalutazione monetaria
ed interessi) a titolo di spese sanitarie; nonché al pagamento delle spese del
grado.
Il ricorso è proposto con due motivi.
Gli intimati non si difendono.

Ric. 2013 n. 25581 sez. M3 – ud. 09-09-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

2.1.- 11 motivo è manifestamente fondato.
L’unico accenno che la Corte d’Appello fa alla «necessità di una assistenza
generica giornaliera» si rinviene nella parte della motivazione dedicata ad
illustrare i criteri di liquidazione del danno da inabilità temporanea.
Poiché, però, la domanda dell’appellante incidentale, odierno ricorrente, appare
riferita al diverso (ed ulteriore) danno costituito dall’esborso che il danneggiato
assume di dover sopportare per il futuro, vale a dire dopo il periodo di inabilità
temporanea, nel periodo residuo dell’intera propria esistenza onde fare fronte
alle «più elementari esigenze quotidiane», è da ritenere che detta statuizione
del giudice d’appello non si riferisca alla domanda di risarcimento avanzata dal
Visconte per «assistenza a domicilio generica». Se si esclude che il profilo di
danno di cui a questa domanda sia stato considerato dalla Corte territoriale
nell’unica parte della motivazione che a detta assistenza fa cenno, si deve
reputare che l’esame della domanda sia stato omesso. E ciò anche in ragione del
fatto che, come detto, nessun altro riferimento vi è alla necessità di assistenza
domiciliare, sicché non risulta che nella liquidazione globale dei danni da
risarcire sia stata considerata tale posta risarcitoria, fatta oggetto di distinta
autonoma domanda (cfr. Cass. n. 4027/93).
Si conclude perciò proponendo l’accoglimento del primo motivo, con le
statuizioni consequenziali.
3.- Col secondo motivo si denuncia «omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c.>>. Il ricorrente illustra la censura facendo riferimento alla
contraddittorietà ed all’illogicità della motivazione concernente il risarcimento
del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica di
cuoco.
3.1.- Il motivo così come proposto è inammissibile.
Esso è, infatti, formulato facendo riferimento alla norma dell’alt 360 n. 5 cod.
proc. civ. nel testo non applicabile al caso di specie.
Dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 1° luglio 2013 si
applica l’art. 360 n.5 cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett
b), del di. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, che consente
esclusivamente la censura di «omesso esame circa un fatto decisivo per il

Ric. 2013 n. 25581 sez. M3 – ud. 09-09-2015
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2.- Col primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art.
360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello omesso di
pronunciarsi sulla domanda di condanna al risarcimento della voce di danno per
«assistenza a domicilio generica (5 ore/die)>>, quantificata nell’importo di €
258.000,00 nelle conclusioni precisate all’udienza del 16 ottobre 2012 davanti
alla Corte d’Appello, riportate nella sentenza impugnata. Aggiunge il ricorrente
che dalla lettura della sentenza si evince che quest’ultima avrebbe
completamente omesso di pronunciarsi sulla corrispondente domanda, violando
l’art. 112 cod. proc. civ.

r.–

La relazione è stata notificata come per legge.
Parte ricorrente ha depositato memoria, mentre il procuratore di Milano
Assicurazioni SPA ha depositato procura speciale per partecipare alla
discussione in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Giova aggiungere, quanto al primo motivo, che la censura concerne
esclusivamente l’omissione della pronuncia sulla domanda specificata nel
ricorso e nella relazione, non certo la valutazione di merito sul diritto del
danneggiato ad essere risarcito della voce di danno in discorso. Poiché
l’accertamento di questo diritto presuppone ulteriori valutazioni in fatto, le parti
vanno rimesse alla Corte d’Appello di Milano perché si pronunci sulla
domanda, accogliendola ovvero respingendola, tenuto conto degli elementi di
fatto concernenti tale voce di danno futuro e delle valutazioni già fatte in ordine
ai danni conseguenti all’invalidità permanente, così come liquidati nella
sentenza (sul punto non impugnata).
Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il secondo motivo e va accolto il
primo.
La sentenza impugnata va cassata nei limiti di tale accoglimento e le parti
vanno rimesse alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche
per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso; accoglie il primo
e cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione. Rinvia alla Corte
d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 9 settembre 2015, nella camera di consiglio della
sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»; censura, quest’ultima,
diversa da quella avanzata con il motivo in esame.».

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