Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21202 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 08/08/2019), n.21202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23275-2018 proposto da:

C.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIBERIANA 27, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE MICHELE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO VERILE;

– ricorrente –

contro

COMUNE FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

VANIA ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO

DRAGONETTI, ANTONIO PUZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1316/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/06/2018 r.g.n. 342/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO GALLEANO per delega verbale VINCENZO DE

MICHELE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da C.L.C. nei confronti del Comune di Foggia volto all’accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare del licenziamento irrogata in data 4 agosto 2016, in relazione al contestato allontanamento dall’ufficio in assenza della timbratura del cartellino marcatempo e alla reiterata falsa attestazione della presenza in ufficio attraverso la timbratura del cartellino da parte del coniuge.

2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che l’Ufficio dei procedimenti disciplinari (UPD, di seguito) era stato validamente costituito sulla base della Delib. Giunta Comunale 24 aprile 2014, n. 27 sia in quanto riferibile al Sindaco perchè votata all’unanimità, sia in quanto gli artt. 10 del T.U.E.L e l’art. 23 dello Statuto Comunale attribuiscono al Sindaco il potere di nominare i responsabili degli uffici e non anche i componenti di ogni singolo ufficio.

3. La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto che la prova documentale (contestazione disciplinare, verbali relativi alle sedute dell’UPD) attestava che la contestazione disciplinare, pur sottoscritta dal solo Presidente dell’UPD: era riferibile alle valutazioni ed alla volontà dell’intero Ufficio.

4. Avverso questa sentenza C.L.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso il Comune di Foggia.

Sintesi dei motivi.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1 e art. 55 bis, commi 1 e 4.

6. Imputa alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere legittima la contestazione disciplinare sottoscritta dal solo Presidente dell’UPD nonostante questo, ai sensi del Regolamento disciplinare di cui alla Delib. G.C. 24 aprile 2014, n. 27 fosse stato costituito come organo collegiale e non monocratico. La ricorrente, premesso che la natura di collegio perfetto era stata accertata dalla stessa Corte territoriale, sostiene, in estrema sintesi, che anche la contestazione doveva essere frutto di una deliberazione collegiale e, quindi, non poteva essere sottoscritta dal solo Presidente dell’UPD.

7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 200, art. 50, comma 10 e dell’art. 23, comma 2, lett. i) dello Statuto Comunale del Comune di Foggia.

8. Asserisce che la nullità del procedimento disciplinare conseguiva anche al fatto che il Presidente dell’UPD era stato nominato con la Delib. Giunta Comunale 24 aprile 2014, n. 27 e non in esecuzione di un atto proveniente dal Sindaco.

Esame dei motivi.

9. Il primo ed il secondo motivo del ricorso devono essere trattati congiuntamente in quanto le censure, sia pure sotto profili diversi, imputano alla Corte territoriale di avere violato le regole sulla competenza degli organi chiamati ad adottare gli atti del procedimento disciplinare.

10. Essi sono infondati.

11. Come da questa Corte già affermato (Cass. 3467/2019) in relazione all’attività degli organi collegiali, la formazione della volontà resta distinta dalla manifestazione, sicchè mentre la prima si deve formare all’interno dell’organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all’esterno l’organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicchè gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest’ultimo.

12. Il principio, condiviso dal Collegio è stato ribadito da questa Corte nelle sentenze Cass. nn. 17537/2019, 18564/2019, 15515/2019 in fattispecie sovrapponibili a quella dedotta in giudizio.

13. Nelle pronunce innanzi richiamate è stato affermato che non ha giuridico fondamento la tesi, prospettata anche dall’odierno ricorrente, secondo cui dalla natura perfetta del collegio deriverebbe la necessità che tutte le persone fisiche che lo compongono assumano anche all’esterno la paternità dell’atto, sottoscrivendolo.

14. A detto assorbente rilievo si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il collegio perfetto è caratterizzato dalla circostanza che lo stesso deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti istruttori (C.d.S. n. 5187/2015, n. 40/2015).

15. Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta in relazione all’attività dell’UPD, se a composizione collegiale, in ordine alla quale si è sottolineato che devono essere collegialmente compiute “solo le attività valutative e deliberative vere e proprie (rispetto alle quali sussiste l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il proprio contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale) e non anche quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili a posteriori dall’intero consesso” (Cass. 14200/2018, 8245/2016).

16. Anche sotto questo profilo, pertanto, la doglianza formulata nel primo motivo è infondata perchè la contestazione, con la quale si dà avvio al procedimento disciplinare, non ha natura decisoria nè è espressione di un potere discrezionale, in quanto nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, a differenza dell’impiego privato, l’iniziativa disciplinare è doverosa (Cass. 20880/2018, 8722/2017) tanto che la sua omissione è fonte di responsabilità per il soggetto tenuto ad attivare il procedimento.

17. Quanto, poi, alla pretesa di far discendere la nullità della sanzione disciplinare dalla violazione della regola della composizione sul presupposto che, a termini di Regolamento, la forma collegiale sarebbe stata prevista per tutte le fasi del procedimento disciplinare, va ribadito il principio (Cass. 18664/2019, 17537/2019, 25379/2017), in base al quale occorre distinguere le regole legali sulla competenza da quelle regolamentari che disciplinano la costituzione e il funzionamento dell’organo collegiale secondo l’ordinamento interno di ciascuna Pubblica Amministrazione.

18. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, infatti, “non attribuisce natura imperativa “riflessa” al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’UPD”, posto che l’interpretazione dell’art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua “ratio”, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici, senza alcuna eccezione, anche per i casi più gravi di condotte penalmente rilevanti, tenendo, però, in considerazione i principi di cui agli artt. 54,97 e 98 Cost.

19. E’ stato, conseguentemente, ritenuto che ai fini della legittimità della sanzione rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, il che “postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente” (Cass. 18564/2019, 17537/2019, 5317/2017).

20. Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto anche del secondo motivo, non potendo condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la istituzione dell’UPD da parte della Giunta Comunale e non da parte del Sindaco renderebbe nullo, la contestazione ed il procedimento disciplinare.

21. La dedotta violazione del D.Lgs. n. 267, art. 50, comma 10 del Testo Unico Enti Locali, e dell’art. 23, comma 2, lett. i) dello Statuto del Comune di Foggia, ove pure ritenuta sussistente, non escluderebbe la riferibilità della Delib. G.C. alla Amministrazione datrice di lavoro, cui è demandata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4 l’istituzione dell’UPD, e comunque non potrebbe di per sè sola condizionare la regolarità delle attività poste in essere dall’UPD per quanto osservato nei punti nn. 18 e 19 di questa sentenza.

22. Ciò che, rileva, infatti ai fini del diritto di difesa del dipendente, è che sia stata garantita la terzietà nei termini sopra evidenziati.

23. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

24. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

25. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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