Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21202 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21131-2013 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTAMAURA

49, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SALACCHI, rappresentata

e difesa dall’avvocato EZIO CONCHI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI e EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 725/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/04/2013, R.G.N. 236/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 10.4.13, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma del sentenza del Tribunale di Rovigo del 2.3.10, ha accertato il credito dell’Inps di Euro 22.585, a titolo di contributi dovuti dal 2000 al 2005 dalla signora D.E. per iscrizione nella gestione commercianti.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il decorso del termine di cui al D.Lgs n. 46 del 1999, art. 25, impedisse le forme di riscossione del credito contributivo previste dal decreto e non avesse invece effetti sostanziali sul debito, accertabile con le vie ordinarie; in applicazione di questo principio, la corte ha accertato il debito per contributi gestione commercianti della signora D., in relazione ad attività svolta dalla stessa -con i caratteri di personalità e prevalenza richiesta al L. n. 72 del 1996, art. 1, comma 203, nella Camisotti snc, come accertata sulla base di verbale ispettivo INPS del 13.7.05 e delle prove testimoniali raccolte.

3. Avverso tale sentenza ricorre la D. con quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. Con il primo motivo si deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione della sentenza impegnata, per avere la stessa trascurato che l’Inps non aveva mai richiesto l’accertamento sostanziale del credito.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova del teste C..

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la stessa affermato la necessità una domanda di condanna dell’Inps, senza però trarre le conseguenze dal fatto che nel caso la domanda non era stata proposta.

7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, per avere la sentenza impugnata pronunciato condanna senza che domanda in tal senso fosse stata proposta dall’INPS.

8. Nella memoria ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito ex L. n. 335 del 1995, il cui termine sarebbe decorso nelle more del giudizio di legittimità.

9. I primi tre motivi possono essere seminare congiuntamente per la loro connessione.

10. Essi sono inammissibili, in relazione ai limiti del controllo di motivazione in cassazione dopo l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

11. I motivi, infatti, non individuano un fatto munito del carattere della decisività che sarebbe stato trascurato dalla sentenza, ma si limitano a prospettare una diversa ricostruzione del materiale probatorio ovvero a lamentare un vizio motivazionale della sentenza.

12. Il quarto motivo è infondato. Infatti, premesso che il giudizio è originato come opposizione ad una cartella esattoriale (che reca in sè una intimazione di pagamento, destinata ad operare nuovamente una volta che l’opposizione sia rigettata), va evidenziato che nella specie la sentenza impugnata reca solo l’accertamento del credito dell’INPS, e non pronuncia di condanna del debitore al pagamento delle relative somme.

13. Infine, va detto per completezza che inammissibile è la singolare eccezione di prescrizione in corso di causa formulata dalla parte solo nelle memoria, non essendo stata l’eccezione formulata nei motivi originari dell’impugnazione (v. Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016, Rv. 638962 – 01, secondo la quale nel giudizio di legittimità non è consentito, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. e con quelle omologhe di cui all’art. 380-bis c.p.c., specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte).

14. Le spese seguono la soccombenza.

15. Si dà atto infine della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese, che si liquidano in Euro 5.000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

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