Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21201 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21816/2010 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MAFFEI Ivana,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento R.G. 11/2010 della Commissione Centrale per

gli Esercenti le Professioni Sanitarie di ROMA, depositata il

14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. M.A., medico iscritto all’albo dell’ordine dei medici di Milano, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della decisione, emessa in sede di procedimento disciplinare, dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del 14.7.2010, con cui gli veniva confermata la sanzione della sospensione dalla professione per mesi quattro.

2. Il ricorso è inammissibile per essere stato lo stesso proposto a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1 e non a norma dell’art. 360 c.p.c., e, per l’effetto, per essere stato lo stesso proposto personalmente dall’incolpato (oltre al rilievo anche dell’improcedibilità dello stesso per non essere stato notificato ad alcuno).

Infatti il ricorso per cassazione avverso alle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, previsto dal D.P.R. n. 221 del 1950, art. 68, vertendosi in materia disciplinare, ed in assenza di una diversa disposizione di legge, va effettuato con il rito del codice di procedura civile (cfr. Cass. 21/09/2007, n. 19487; 05/06/2007, n. 13062).

3. Ne consegue che nella fattispecie il predetto ricorso è inammissibile perchè privo dei requisiti di cui all’art. 360 c.p.c., essendo esso stato proposto a norma dell’art. 606 c.p.p., e per essere stato lo stesso proposto personalmente dall’incolpato e non da avvocato iscritto all’apposito albo e munito di procura speciale”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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